Dopo numerose sentenze di Tribunali che già avevano confermato questo principio, si tratta della prima decisione di una Corte d’Appello che interviene su questa materia.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza emessa oggi (pres. Canziani, est.Vicedomini) ha respinto l’appello del Comune di Lodi sulla questione della discriminazione degli stranieri nell’accesso ai servizi comunali.
La questione era balzata all’attenzione dell’opinione pubblica dopo che la Giunta della città lombarda aveva deciso di escludere dall’accesso alle prestazioni sociali comunali gli stranieri che non riuscissero a comprovare, con documenti del paese di origine, la loro condizione economica in patria.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso di ASGI e NAGA, assistiti dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, aveva già dichiarato illegittima la delibera di Giunta e ordinato al Comune di consentire l’accesso di italiani e stranieri alle medesime condizioni.
Ora la Corte d’Appello ha confermato che l’ISEE – ove devono essere riportati per tutti anche i redditi e i patrimoni all’estero – costituisce lo strumento generale di accesso alle prestazioni sociali e che, fermi tutti i poteri di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Comune, lo straniero non può essere gravato, in ragione della sua sola cittadinanza, di oneri che rendono di fatto impossibile l’accesso a importanti prestazioni sociali come la mensa scolastica, il trasporto scolastico, il sostegno ai disabili ecc.
Ribadito dunque il principio che ogni cittadino e cittadina devono poter accedere alle prestazioni sociali e alle conseguenti tariffe sulla base del proprio ISEE. Italiani e stranieri devono essere trattati in maniera uguale: uguali nel dovere di fornire alla pubblica amministrazione tutte le notizie richieste sui loro redditi e patrimoni; uguali nella soggezione a verifiche, ma uguali prima di tutto nel diritto di accedere alle prestazioni sociali senza essere vittime di pretese irragionevoli e, soprattutto, contrarie alla legge dello Stato.