Al fine di garantire la tutela del consumatore, la responsabilità solidale del fornitore e del vero produttore del prodotto difettoso può sorgere anche se tale fornitore non ha apposto esso stesso il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su tale prodotto
Nel luglio 2001 un consumatore ha acquistato un’autovettura di marchio Ford presso la concessionaria Stracciari, rivenditore di tale marchio in Italia. Il veicolo era stato fabbricato dalla Ford Wag, una società con sede in Germania, poi fornito alla concessionaria tramite la Ford Italia, che distribuisce in Italia i veicoli di marchio Ford. Nel dicembre 2001 il consumatore è stato vittima di un incidente nel corso del quale l’airbag non ha funzionato. Egli ha quindi proposto ricorso contro la concessionaria e la Ford Italia per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del difetto del veicolo. La Ford Italia ha sostenuto di non essere responsabile del difetto dell’airbag in quanto non era stata lei a fabbricare il veicolo.
La Corte di cassazione italiana nutre dubbi circa l’interpretazione della definizione della nozione di «produttore» fornita dalla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi 1. Essa chiede alla Corte se il fornitore di un prodotto difettoso debba essere considerato una «persona che si presenta come produttore», ai sensi di tale direttiva, anche se non ha materialmente apposto il suo nome su tale prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto sul prodotto e che corrisponde al nome di tale produttore coincide con un elemento distintivo del nome del fornitore.
La Corte rileva che la nozione di «persona che si presenta come produttore», prevista dalla direttiva, non riguarda soltanto la persona che ha materialmente apposto il suo nome sul prodotto, ma deve includere anche il fornitore, se il suo nome o un elemento distintivo di quest’ultimo corrisponde al nome del fabbricante e al nome, al marchio o a un altro segno distintivo presente sul prodotto. Infatti, in entrambi i casi, il fornitore sfrutta tale coincidenza per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e ottenere la fiducia del consumatore, come se il prodotto fosse venduto direttamente dal produttore. Se questa seconda categoria non fosse inclusa nella nozione, ciò porterebbe a restringere la portata della nozione di «produttore» e a compromettere l’obiettivo della direttiva, in particolare la tutela del consumatore.
La Corte aggiunge che, al fine di garantire la tutela del consumatore, il legislatore dell’Unione ha voluto che la responsabilità di «chiunque si presenti come produttore» sorga allo stesso modo di quella del «vero» produttore. Inoltre, il consumatore deve avere la libertà di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale. La tutela del consumatore non sarebbe sufficiente se il distributore potesse «rinviare» il consumatore al produttore, il quale può non essere conosciuto dal consumatore.