Secondo l’Autorità, le società U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy srl hanno indebitamente equiparato le mascherine U-Mask ai dispositivi FFP3, oltre ad aver vantato un’inesistente approvazione da parte del Ministero della Salute…
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l., irrogando sanzioni per un ammontare complessivo di 450.000 euro.
Per oltre un anno, le due società hanno promosso su internet le mascherine chirurgiche biotech “U-Mask” (nelle versioni “Model 2”, “Model 2.1” e “Model 2.2”), registrate come dispositivi medici, equiparandole indebitamente a facciali filtranti di efficacia protettiva superiore, quali i dispositivi di protezione individuale di classe FFP3, ed attribuendo loro qualità ulteriori, ad esempio proprietà virucide e una durata di 200 ore, certificate sulla base di test svolti in autonomia.
Inoltre, fino a fine febbraio 2021, le condizioni generali di contratto erano disponibili solo in lingua inglese e veniva vantata un’inesistente approvazione della mascherina da parte del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.
Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si tratta di una pratica posta in essere con modalità ingannevoli e aggressive, in quanto suscettibili, da un lato, di ingannare i consumatori sull’effettiva capacità protettiva della mascherina, mettendo in pericolo la loro salute e, dall’altro, di far leva sulla situazione di emergenza sanitaria per indurre indebitamente questi ultimi all’acquisto del prodotto, in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e comma 3, 22, 23, comma 1, lettera d), 24 e 25, comma 1, lettera c) del Codice del Consumo.
Sempre sino alla fine dello scorso febbraio, le due società non rispettavano la disciplina in tema di informazioni precontrattuali per il consumatore nei contratti a distanza, non fornendo le previste indicazioni in merito alle modalità di esercizio del diritto di recesso del consumatore, alla garanzia legale di conformità e alla possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso in violazione dell’articolo 49 comma 1, lettere h), n), v) del Codice del Consumo, e, in violazione dell’articolo 66-bis dello stesso Codice, non rispettavano la norma relativa all’inderogabilità del foro del consumatore.
Considerando la gravità e la durata delle violazioni del Codice del Consumo e anche l’elevato numero di consumatori coinvolti per via dell’utilizzo di internet, l’Autorità ha irrogato in solido a U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l. sanzioni amministrative pari a 400.000 euro per la pratica commerciale scorretta e a 50.000 euro per le condotte illecite inerenti ai diritti dei consumatori nei contratti.