Lo sciopero del trasporto aereo della scorsa domenica 17 luglio ha generato diversi disservizi, rispetto ai quali è necessario fare chiarezza per determinare i diritti dei passeggeri. Riportiamo di seguito le maggiori criticità che ci sono state segnalate:
MANCATA ASSISTENZA. In molti casi ai cittadini è stata negata l’assistenza. L’obbligo di assistenza è previsto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 e quindi le compagnie che non hanno provveduto hanno violato la normativa e sono passibili di sanzione da parte dell’Enac. Invitiamo pertanto i passeggeri a segnalare i casi all’Enac inviando reclamo e chiedendo l’apertura di un procedimento sanzionatorio.
RISARCIMENTO DANNI SUPPLEMENTARI. A prescindere dalla compensazione pecuniaria che, come abbiamo chiarito, è comunque dovuta anche in caso di sciopero nel caso sia stato indetto da personale della compagnia, restano le spese a cui i passeggeri sono stati costretti ad andare incontro a causa del volo cancellato o ritardato. Queste possono essere diretta conseguenza della mancata assistenza oppure no, ma in entrambi i casi il passeggero ha diritto ad averle rimborsate. Ne è un esempio quando, in caso di mancata riprotezione o di riprotezione proposta per giorni successivi, i passeggeri per raggiungere il luogo di vacanza sono stati costretti ad acquistare biglietti di altra compagnia. Oppure, non avendo ricevuto ospitalità in albergo in seguito alla riprotezione per il giorno successivo, sono stati costretti a pagare le relative spese autonomamente, compreso il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa. Queste spese e, in generale, tutte le spese che i passeggeri hanno dovuto sostenere devono essere rimborsate. Consigliamo quindi di inoltrare formale richiesta alla compagnia allegando copie delle relative ricevute.
RITARDATA CONSEGNA, SMARRIMENTO E DANNEGGIAMENTO BAGAGLI. Ultimamente con i bagagli si evidenziano criticità davvero significative. E, anche in questo caso, ai passeggeri spettano dei risarcimenti. Bisogna però prestare la massima attenzione a due termini, scaduti i quali si perde ogni diritto. Il primo riguarda la richiesta di risarcimento in caso di danneggiamento, che deve essere inoltrata a mezzo reclamo alla compagnia entro sette giorni dalla constatazione in aeroporto. Il secondo riguarda la ritardata consegna: in questo caso il reclamo deve essere inviato sempre alla compagnia entro 21 giorni dalla restituzione. Fermo restando che in tutti i casi, nell’immediatezza, la constatazione dell’evento deve essere effettuata presso l’Ufficio Lost and Found dell’aeroporto di arrivo, compilando il modulo PIR prima di lasciare l’area aeroportuale.
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE. Infine, abbiamo ricevuto segnalazioni di episodi che potrebbero costituire pratiche commerciali scorrette. Li stiamo valutando e, se ce ne saranno i presupposti, inoltreremo la segnalazione all’Antitrust.
«Ai disservizi di questi giorni si sono accompagnati spesso dinieghi ai risarcimenti, risposte del tutto insensate e richieste “burocratiche” dall’evidente finalità dilatoria. Per tali motivi è opportuno che i passeggeri conoscano bene i loro diritti», dichiarano Mara Colla, Presidente di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, Responsabile nazionale Trasporti e Turismo dell’associazione. «Abbiamo voluto indicare le criticità di questi giorni proprio per aiutare i passeggeri a reclamare i propri irrinunciabili diritti».