Stop alla prescrizione e durata dei processi. Tutto inutile senza una vera riforma

L’art. 1 comma 1 lett. e) della legge anticorruzione 9 gennaio 2019 n.3, sostituiva il secondo comma dell’art. 159 del Codice penale, disponendo che «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna». Si stabiliva, inoltre, che tale riforma sarebbe entrata in vigore dal primo gennaio del 2020 e, così, è divenuta vigente a partire da tale data.

 

La riforma era stata fortemente voluta dall’Associazione Nazionale Magistrati e dal CSM. Per anni, nelle relazioni dei presidenti della Corte d’Appello e dei Procuratori Generali, è stata ricorrente la richiesta al legislatore di intervenire, per evitare che migliaia di processi all’anno finissero ghigliottinati dal decorso dei termini di prescrizione. Tali termini, avevano subìto una forte diminuzione per effetto di una delle leggi ad personam (di fatto ad personas), introdotta il 5 dicembre 2005 (n. 251, art. 6, comma 1). Si ricorderà che, nel corso del dibattito parlamentare, il testo proposto dal deputato Cirielli, subì delle modifiche tali da indurre il proponente a ritirare la sua firma, tanto che la legge venne denominata ex-Cirielli. Tra le altre connotazioni negative spiccava quella che in caso di reato continuato la prescrizione decorresse non dall’ultimo atto, ma da quello iniziale. La nuova legge interviene anche su questo punto, ripristinando il termine iniziale originario alla data della cessazione della continuazione.
Seguirono aspre polemiche in seguito all’applicazione della “prescrizione breve” a noti uomini politici, imprenditori, manager pubblici.
La legge 23 giugno 2017 n.103, introdusse modifiche, tra cui la decorrenza del termine di inizio della prescrizione per i processi in danno di minori, al compimento del 18° anno di età, ampliando i casi di sospensione della prescrizione nel corso del processo – ma in linea generale la riforma del 2005 restava invariata.
Nuove polemiche sono sorte per l’applicazione della legge oggi in vigore, soprattutto da parte delle Camere penali, dall’opposizione e da componenti della stessa maggioranza di Governo. Si teme, infatti, che la sospensione della prescrizione con la sentenza di primo grado produca processi “infiniti”, lasciando così in sospeso la posizione di imputati e parti offese per un tempo indeterminato. E, se erano prevedibili le critiche da parte del mondo forense e da settori politici di opposizione, molto meno lo sono quelle provenienti da settori della maggioranza di Governo (che in passato avevano assunto nette posizioni a favore della riforma) e, soprattutto, quelle che si sono udite da parte dei vertici della magistratura nel corso delle recenti cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario. Si fa riferimento alla relazione del Presidente della Corte di Cassazione quando lamenta che, per effetto della riforma, c’è da attendersi un aumento del 25% del numero dei processi pendenti in Cassazione. Leggendo tra le righe, si coglie il rammarico di avere perso il comodo rimedio della prescrizione per smaltire le pendenze.
Il Procuratore Generale di Milano ha espresso dubbi circa la costituzionalità del blocco della prescrizione, sempre con riferimento all’art. 111 della Costituzione e, anche in questo caso, si deve ribadire che affrontare la patologia della lunghezza del processo con rimedio altrettanto patologico come la prescrizione, non appare la soluzione ragionevole. Sommare due patologie è una delle cause della crisi della giustizia penale.
Un disegno di legge – primo firmatario l’On. Costa (FI) – preceduto da una lunga e articolata relazione, propone puramente e semplicemente l’abrogazione dell’art. 1, comma 1, lettere d), e), f) e dell’art. 2.
Da qui la proposta di fissare rigorosi termini di durata dei processi. Una tale previsione correrebbe il rischio di vanificare il significato della norma, poiché all’estinzione del reato sostituirebbe l’estinzione del processo.
Peraltro, non deve darsi per scontato che i tempi di definizione dei processi diverranno ancora più lunghi di adesso, in violazione del principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 della Costituzione, con ciò fornendo un comodo alibi alla magistratura su ritardi, negligenze e insufficienze che le sono attribuite. Non è affatto detto che debba andare così, al di là dei consueti pregiudizi della politica nei confronti della magistratura. Non si tiene conto che il blocco della prescrizione produrrà un effetto deflattivo degli appelli in secondo grado e, soprattutto, dei ricorsi per cassazione. Una parte consistente di questi era dovuta all’esigenza difensiva di percorrere tutti i gradi di giudizio al solo fine dilatorio di far scadere i termini di prescrizione. Non è possibile stabilire la misura dell’effetto deflattivo ma, nel giro di qualche anno, sarà possibile valutarne la portata.
Riandando al passato, oltre alla riduzione dei termini intervenuta nel 2005 – di cui si è già parlato– è stata l’introduzione del nuovo codice di procedura penale in vigore dal 24 ottobre del 1989 quella che ha causato un allungamento dei tempi del processo rispetto a quelli del codice di rito abrogato. La riforma si ispirava al rito accusatorio in vigore nei paesi di diritto anglosassone, caratterizzato da un maggiore garantismo rispetto al rito inquisitorio nella fase della formazione della prova. Riforma che differenziava il nostro ordinamento da tutti gli altri dell’Europa continentale, ove ancora permane la figura del giudice istruttore che ricerca, e assume, le prove da utilizzare in dibattimento.
Nel nuovo codice, che assicura al p.m. poteri amplissimi nella conduzione delle indagini, la prova si forma in dibattimento e, soprattutto nei processi con decine, a volte centinaia, di imputati e imputazioni, occorre che i testi e gli stessi organi di p.g. che hanno svolto le indagini vengano sentiti nel contraddittorio delle parti. I tempi si dilatano, i rinvii sono disposti a distanza di mesi e i cambiamenti, per i motivi più vari, nella composizione del collegio giudicante comportano che il dibattimento riparta dall’inizio e i testimoni già sentiti debbano ritornare a deporre. Tutto questo non certo per la pigrizia dei magistrati, sovraccaricati da un numero abnorme di processi pendenti, cui si aggiungono, tra l’altro, quelli sopravvenuti anno per anno, tanto da porre i magistrati italiani al vertice europeo della produttività pro-capite. Con il vecchio codice era diverso.
Chi scrive, nei primi anni ’80, ha fatto parte della sezione penale del Tribunale di Reggio Calabria e ricorda che una buona metà dei processi si esaurivano in unica udienza ed i rinvii erano disposti a distanza di pochi giorni; molto raramente si superava la durata di un mese. I processi per direttissima si celebravano a pochi mesi di distanza dalla commissione del reato. La prescrizione colpiva quasi esclusivamente i reati contravvenzionali. Peraltro, l’adozione del processo accusatorio nel nostro sistema non è stata completa. Quello di tipo anglosassone prevede che la sentenza di primo grado sia immediatamente esecutiva; l’imputato si presenta in udienza con la valigetta, perché sa bene che in caso di condanna sarà tradotto direttamente in carcere. Nella tradizione giuridica di common law, pertanto, non è contemplato l’istituto della prescrizione, ma un limite temporale di decadenza dell’azione penale.
E, ancora, in quei sistemi il giudizio svolto davanti alle giurie popolari rende le possibilità di proporre appello estremamente ridotte e, ancor meno, quelle dei ricorsi davanti alle Corti Supreme (la nostra Corte di Cassazione). In Inghilterra i ricorsi alla Corte Suprema sono nell’ordine di qualche centinaio, da noi decine di migliaia. Ogni fase del nostro processo prevede, inoltre, la possibilità di un procedimento incidentale (in tema di libertà, di misure interdittive, di sequestro dei beni, ecc.), articolato anch’esso in tre gradi di giudizio, frutto di un barocco parossismo garantistico che rende il nostro ordinamento processuale sicuramene al vertice del rispetto dei diritti dell’imputato, ma con un appesantimento complessivo di tempi, di impiego di risorse umane e strutturali, di costi, che non ha eguali. Se si leggono le sentenze dei tribunali francesi, tedeschi, belgi, olandesi, come mi è accaduto di verificare, le sentenze non superano una decina di pagine, si limitano a valutare il fatto reato e alla quantificazione della pena, molto raramente affrontano problemi di diritto (e quando lo fanno lo risolvono in poche righe…). I maxiprocessi sono sconosciuti per la sostanziale assenza di reati associativi. Le motivazioni delle nostre sentenze sono di centinaia di pagine, a volte di migliaia, e così le motivazioni delle ordinanze di misure cautelari, sia per la necessità di tenere conto dei problemi di diritto sollevati dai difensori e delle soluzioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità (non sempre concordanti), sia per riportare il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite in anni di indagini, sia, infine, perché la Cassazione sancisce la nullità delle sentenze che riportano per relationem atti processuali, dovendo la sentenza essere autosufficiente così come è richiesto per i ricorsi in Cassazione.
In conclusione, appare semplicistica, la soluzione di porre limiti assai brevi alla durata dei processi e, addirittura, di prevedere sanzioni disciplinari a carico dei magistrati responsabili di averli sforati – si ignora, tra l’altro, che il ritardo nel deposito delle sentenze civili e penali è già oggi sanzionato in sede di valutazione di professionalità. Tutto questo sembra stridere con l’esigenza di un processo penale che debba giungere, comunque, ad accertare la verità giudiziale, condannando i colpevoli, assolvendo gli innocenti e garantendo il riconoscimento dei diritti risarcitori delle parti civili. Desta perplessità la soluzione di limitare la sospensione dei termini di prescrizione solo alle sentenze di condanna e non a quelle di assoluzione, essendo la prerogativa della pubblica accusa di impugnazione in appello e di ricorso in cassazione espressione dell’obbligatorietà dell’azione penale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale.
Sono necessari, invece, il potenziamento del numero dei funzionari di cancelleria e degli assistenti giudiziari (e a tal proposito, dopo anni di tagli lineari al personale amministrativo, si assiste ad una positiva inversione di tendenza), l’aumento del numero delle aule e delle attrezzature. L’aumento di produttività si potrebbe conseguire riformando il giudizio di secondo grado – nel quale si registra un letale effetto imbuto dovuto al numero esorbitante delle impugnazioni e quindi il maggior numero di prescrizioni, circa il 25% del totale – adottando la divisione tra giudizio in composizione monocratica e giudizio in composizione collegiale nelle stesse ipotesi previste nel giudizio di primo grado, e consentendo la prosecuzione del giudizio anche in caso di mutazione di un solo componente del collegio. Quello che deve essere chiaro è che la prescrizione non è un diritto dell’imputato (nel mondo forense è un’opinione diffusa), ma l’effetto del disinteresse o dell’inerzia dell’esigenza punitiva dello Stato dopo il trascorrere di un certo lasso di tempo. Se però l’azione penale è stata esercitata tempestivamente il tutto di esaurisce in un processo definito con sentenza, dove l’interesse punitivo è dimostrato. Una riforma è, pertanto, necessaria, per intervenire a favore degli imputati che saranno riconosciuti innocenti (e non di quelli effettivamente colpevoli che sfuggono alla propria responsabilità penale) e delle parti offese, e per allineare l’Italia agli ordinamenti della maggior parte dei paesi europei.

VINCENZO MACRÌ – leurispes.it