Concordando bilateralmente tale blocco geografico, il gestore della piattaforma Steam, Valve, e cinque editori di videogiochi su PC hanno illegittimamente limitato le vendite transfrontaliere di taluni videogiochi per PC compatibili con tale piattaforma…
Avendo ricevuto informazioni in merito al blocco geografico di alcuni videogiochi per PC sulla piattaforma Steam in ragione della posizione geografica degli utenti, la Commissione ha avviato un’indagine. Con decisioni del 20 gennaio 2021 essa ha constatato che il gestore della piattaforma, Valve, e cinque editori di giochi, vale a dire la Bandai, la Capcom, la Focus Home, la Koch Media e la ZeniMax, hanno violato il diritto della concorrenza dell’Unione.
La Commissione ha addebitato alla Valve e ai cinque editori di aver partecipato ad un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate, che avrebbero mirato a limitare le vendite transfrontaliere di determinati videogiochi per PC compatibili con la piattaforma Steam mediante l’introduzione di funzionalità di controllo territoriale nel corso di diversi periodi tra il 2010 e il 2015, in particolare nei paesi Baltici nonché in alcuni paesi dell’Europa centrale ed orientale.
La Valve ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annullamento della decisione che la riguarda.
Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, il Tribunale respinge il ricorso.
Il Tribunale constata che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l’esistenza di un accordo o di una pratica concordata tra la Valve e ciascuno dei cinque editori mirante a limitare le importazioni parallele mediante il geoblocco delle chiavi che consentono di attivare e, se del caso, di utilizzare i videogiochi in questione sulla piattaforma Steam. Tale geoblocco mirava ad impedire che i videogiochi, distribuiti in alcuni paesi a prezzi bassi, fossero acquistati da distributori o da utenti situati in altri paesi in cui i prezzi sono molto più elevati.
Pertanto, il geoblocco di cui trattasi non perseguiva un obiettivo di tutela dei diritti d’autore degli editori dei videogiochi per PC, ma era utilizzato allo scopo di sopprimere le importazioni parallele di tali videogiochi e di tutelare il livello elevato dei diritti riscossi dagli editori, o addirittura dei margini percepiti dalla Valve.
In risposta a vari argomenti dedotti dalla Valve, il Tribunale si pronuncia altresì sul rapporto tra il diritto della concorrenza dell’Unione e il diritto d’autore. In particolare, esso ricorda che il diritto d’autore mira soltanto a garantire ai titolari dei diritti interessati la facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione o la messa a disposizione degli oggetti protetti, concedendo licenze a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Tuttavia, esso non garantisce loro la possibilità di reclamare il corrispettivo più elevato possibile, né di adottare un comportamento tale da determinare differenze di prezzo artificiose tra i mercati nazionali compartimentati. Infatti, una siffatta compartimentazione e la differenza artificiosa di prezzo che ne deriva sono inconciliabili con la realizzazione del mercato interno.
Peraltro, la Valve non è riuscita a mettere in discussione la valutazione globale del grado sufficientemente dannoso del comportamento collusivo di cui trattasi per la concorrenza, qualificato come restrizione per oggetto, invocando gli asseriti effetti favorevoli alla concorrenza del geoblocco in questione.