LAVORO: Direttiva e accordo quadro non si applicano a rapporto a tempo determinato…

Il sig. Della Rocca ha concluso con la Obiettivo Lavoro SpA tre contratti di lavoro a tempo determinato successivi, in forza dei quali è stato messo a disposizione della Poste Italiane come portalettere al fine di provvedere alla sostituzione del personale assente addetto al servizio recapito presso la regione Campania. Ritenendo che i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato fossero «generici e insussistenti» e che la proroga della stessa non fosse motivata, il sig. Della Rocca ha adito il Tribunale di Napoli al fine di far accertare che, essendo detta somministrazione irregolare, il suo rapporto di lavoro con la Poste Italiane era un rapporto a tempo indeterminato.
Il Tribunale di Napoli chiede alla Corte di giustizia UE se la direttiva sul lavoro a tempo determinato e l’accordo quadro si applichino al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un’agenzia di lavoro interinale e al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un tale lavoratore e un’impresa utilizzatrice. Il giudice esprime dei dubbi sulla compatibilità tra la legge italiana e l’accordo-quadro. A tale proposito va ricordato che, come già dichiarato dalla Corte, l’ambito d’applicazione di quest’ultimo è concepito in senso ampio, poiché riguarda in generale i «lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». La nozione di «lavoratori a tempo determinato» (ai sensi dell’accordo quadro, clausola 3, punto 1) include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro. La Corte sottolinea che secondo il preambolo dell’accordo quadro risulta espressamente che esso non si applica ai lavoratori a tempo determinato messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale. Tale esclusione riguarda il lavoratore interinale in quanto tale e non l’uno o l’altro dei suoi rapporti di lavoro, con la conseguenza che tanto il suo rapporto di lavoro con l’agenzia di lavoro interinale, quanto quello sorto con l’azienda utilizzatrice esulano dall’ambito di applicazione di tale accordo quadro. La somministrazione di lavoratori interinali costituisce una costruzione complessa e specifica del diritto del lavoro che implica un duplice rapporto di lavoro tra, da un lato, l’agenzia di lavoro interinale e il lavoratore interinale, e, dall’altro, quest’ultimo e l’impresa utilizzatrice, nonché un rapporto di somministrazione tra l’agenzia di lavoro interinale e l’impresa utilizzatrice. Orbene, l’accordo quadro non contiene disposizioni vertenti su questi aspetti specifici. Per questi motivi, la Corte dichiara che la direttiva e l’accordo quadro del 1999 sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 allegato a tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che non si applicano né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un’agenzia di lavoro interinale né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e un’impresa utilizzatrice.