La costituzione di tribunali diocesani e interdiocesani

di ANDREA FILLORAMO

Messaggio telefonico ricevuto da uno sconosciuto il 18 marzo alle ore 16,32

Nessuna negligenza, né mancanza di responsabilità da parte dell’Amministratore Apostolico per la costituzione di tribunali diocesani e interdiocesani per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale. Ricorda che la diocesi, è «sede vacante» e, quindi, in tale situazione non è consentita all’Amministratore alcuna innovazione, giacché «sede vacante nihilinnovetur». S.G.


Rispondo, in modo pacato e al solo fine di far chiarezza, ben sapendo che i lettori non possono essere fuorviati da una citazione fatta oltretutto in lingua latina. Chiunque sia lo scrivente (probabilmente un prete) sicuramente non comprende il senso e il significato di quel “sede vacante nihilinnovetur” da lui stesso citato. Con il “nihilinnovetur” si vuol dire che l’Amministratore Apostolico, svolgendo il compito della gestione ordinaria della diocesi, deve evitare di compiere atti che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli per la diocesi stessa e per il vescovo diocesano che verrà. Per evitare ciò non deve introdurre nella diocesi delle innovazioni. Tali innovazioni, per esempio, potrebbero essere: affidare parrocchie ad un istituto religioso o società di vita apostolica; nominare i parroci, prima che sia trascorso un anno di sede vacante; modificare, distruggere, manomettere, avere accesso, senza motivi di urgenza all’archivio segreto della Curia etc. Come, quindi, si può notare, “costituire dei tribunali diocesani o interdiocesani per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale” non può rientrare fra le operazioni che l’Amministratore non può fare; ma, poiché è il Papa, con il suo Rescritto, che l’ordina, egli deve necessariamente farlo. Non c’è, pertanto, stando a quel che si sa, nessun motivo di rimandare ad altri tempi un servizio da rendere a quanti da molto tempo attendono la dichiarazione di nullità di un’unione ritenuta invalida.