Contrasto alla corruzione, Italia fortemente impegnata ma penalizzata da indici percettivi

Ben al di là della riforma, l’Italia è una nazione fortemente impegnata nel contrasto alla corruzione, ben più di altri paesi e contrariamente a quanto troppo spesso si tende a rappresentare. L’ultimo rapporto dal titolo “Exporting corruption” pubblicato nel 2022 e rilanciato continuamente sui Social media da Transparency International, definisce l’Italia come Paese che compie sforzi davvero limitati nel contrastare la corruzione. Questa campagna di rappresentazione della nazione merita una riflessione approfondita, ancora una volta, sul tema della misurazione della corruzione, con attenta considerazione delle conseguenze di un rating negativo, per giunta fortemente opinabile, sulla nostra economia.

L’equilibrio tra i poteri alla base del principio di legalità

Nell’ordinamento giuridico moderno i diritti ed i doveri disegnano il nucleo del codice genetico dello stato di diritto. La dicotomia “Diritti-Doveri” si esprime plasticamente nell’equilibrio in cui dette situazioni giuridiche soggettive vivono, nel principio di legalità. Questo principio è però sempre più articolato e si declina attraverso una suddivisione di compiti ed una ricostruzione funzionale, non più definibile esclusivamente con la separazione dei poteri pubblici che si controllano a vicenda, con esecutivo e legislativo in dialettica tra loro e con il potere giudiziario. Beninteso, l’idea che Montesquieu ‒ nel suo Lo Spirito delle Leggi – pose alla base del moderno diritto costituzionale, secondo la quale smembrando il potere si poteva effettivamente garantire la libertà politica e giuridica, poiché ciascun potere sarebbe stato controllato e frenato dagli altri due, rappresenta ancora oggi un modello di grandissimo significato storico e filosofico. Essa è, e resta, la pre-condizione imprescindibile del moderno principio di legalità. Nondimeno, la separazione (o divisione) dei poteri integra, a nostro avviso, soltanto uno dei canoni su cui si erge lo stato di diritto contemporaneo: è difatti innegabile che, per garantire un’effettiva uguaglianza di tutti i soggetti di fronte alla legge, deve essere attribuito un ruolo più importante anche ad altri fattori, aventi natura di impulso e promozione di nuovi fondamentali diritti e di adattamento degli ordinamenti ad una realtà sociale ed economica sempre più dinamica, innovativa e trasformatrice.
Su un piano distinto rispetto a quello strettamente nazionale si impone difatti, in modo inarrestabile, anche la dimensione internazionale degli ordinamenti giuridici. Guardando ab intra, inoltre, è parimenti crescente il riconoscimento di un ruolo cruciale, nel disegno delle regole, anche a forme di partecipazione e controllo dal basso, attraverso un’effettiva e costante condivisione delle esperienze e delle decisioni più importanti ad opera della società civile. La collettività tutta, in questa ottica, è chiamata ad una costante opera di condivisione e compartecipazione attiva, di vigilanza collaborativa.

Un’informazione che consenta un livello di competizione globale basato sulla realtà

Nella dimensione del multilateralismo giuridico, tendente ad una progressiva armonizzazione delle regole, che incide direttamente o mediatamente nella sfera giuridica dei consociati, viene però in rilievo anche la dimensione del dovere: affinché detta nuova architettura dell’ordinamento giuridico e della effettiva declinazione di diritti e doveri sia compiuta, infatti, si pongono come necessarie anche altre pre-condizioni. Tra esse, la più rilevante in assoluto è quella relativa alla informazione, che deve essere il più possibile oggettiva e completa, accessibile e vera, in grado cioè di consentire un livello di competizione globale basato sulla realtà, anziché sulla rappresentazione di essa, così come la formazione di un’opinione pubblica effettivamente consapevole e partecipe.

L’informazione-rappresentazione-comunicazione di massa è la base della partecipazione, essa è l’architrave della democrazia, è oggetto di uno dei più importanti diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico multilivello. La stampa, così come ogni forma di comunicazione di massa, ha pertanto un ruolo ed una responsabilità cruciali in questo contesto. In un ambiente orientato al dominio dell’informazione sulla realtà, la possibilità di incidere negativamente sulla prima, alterando la seconda, offre terreno di facile conquista per una pletora di operatori, i quali non disdegnano, in alcuni casi, di fare della ingegneria reputazionale una vera e propria attività professionale.

L’informazione-rappresentazione-comunicazione di massa è la base della partecipazione democratica

Esempio emblematico del mancato compimento del dovere di informare e del corrispondente livello di mancata attuazione del diritto ad essere correttamente informati è quello relativo alla misurazione del fenomeno corruttivo, sul quale è ormai diffuso a livello globale un ampio dibattito, avviato dall’Eurispes nel 2017. Imputato, in questo specifico contesto, è il metodo di misurazione cosiddetto percettivo, che pretende di attribuire ranking e rating a livello internazionale ai sistemi nazionali, sulla base della percezione di un fenomeno, come quello della corruzione. Recenti studi ed importanti documenti multilaterali negli ultimi anni hanno disvelato, senza appello, la fallacia dell’Indice di percezione. Esso, difatti, cede sul piano della logica alla realtà normativa e fattuale. Nato per il nobile scopo di superare l’omertà insita nel pactum sceleris che caratterizza la corruzione, intesa in senso stretto e proprio, col tempo, l’Indice percettivo ha visto estendersi la sua sfera di operatività con la pretesa di coprire ogni aspetto di cattiva amministrazione. L’effetto distorsivo collegato a suddetto ontologico assunto, corrispondente all’abuso dei ratings asseritamente collegati all’applicazione dell’Indice, ha concorso a penalizzare soprattutto gli ordinamenti più attivi dal punto di vista della reazione alla corruzione in tutte le sue forme (più combatti la corruzione, più la rendi percepibile, come recita il Paradosso di Trocadero).

L’effetto distorsivo dell’Indice percettivo della corruzione

Dalla distorsione, vieppiù, si è passati infatti al paradosso vero e proprio, quando si sono paragonati ordinamenti dal punto di vista della percezione della corruzione senza tenere conto di quelle che erano le relative caratteristiche istituzionali e di normativa processuale penale. Si allude alle peculiarità ordinamentali che disegnano il nostro ordinamento giuridico, come sistema a tenuta forte nel contrasto alla corruzione: l’autonomia del pubblico ministero, l’indipendenza della magistratura in genere, l’obbligatorietà dell’azione penale, l’assoluta libertà di stampa in ordine alla pubblicazione anche delle notizie di reato fin dalle prime battute dell’indagine. Se si riflette sul fatto che l’Indice di percezione della corruzione è assurto a livello internazionale a parametro di riferimento sulla affidabilità dei paesi e dei loro sistemi giuridici ed economici, si può ben comprendere come il paradosso nell’uso di certe misurazioni possa falsare la comparazione tra ordinamenti. Nell’epoca dello sviluppo sostenibile, dell’ambiente legalmente orientato in un ordinamento giuridico multilivello, del multilateralismo costruttivo, degli sforzi comuni per la creazione di un level playing fieldglobale, della lotta ai paradisi normativi e della promozione di un’armonizzazione minima dei sistemi giuridici penali, se non della globalizzazione stessa del diritto penale, l’Indice di percezione della corruzione è quindi destinato a segnare il passo.

Contrasto alla corruzione, tutelare il diritto di un paese di vedersi correttamente valutato

Il diritto di un paese di vedersi correttamente valutato e rappresentato deve trovare adeguata tutela, così come il dovere di rappresentare adeguatamente la realtà socio-economica ed istituzionale di interi sistemi nazionali non può restare una mera aspirazione astratta e non verificabile. Una risposta a questa ansia di riduzione delle distanze tra la realtà e la rappresentazione può venire da quelle azioni di armonizzazione normativa ed assistenza tecnica che consentono di migliorare gli standard globali nella prospettiva della sempre maggiore affermazione dei princìpi dello stato di diritto. L’Italia è in questo una nazione guida riconosciuta a livello globale.

 

Giovanni Tartaglia Polcini, magistrato, consigliere MAECI e componente del Comitato Scientifico dell’Eurispes