La necessaria premessa a quanto stiamo per dire è che il modo corretto di affrontare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo è attenersi alle prescrizioni date dall’autorità sanitaria e rispettare le misure di contenimento destinate a prevenire il contagio e la maggior diffusione dell’epidemia.
Devono quindi evitarsi al massimo gli spostamenti non necessari e rispettare le quarantene programmate al fine di evitare che altre persone si ammalino, eseguendo le prescrizioni stabilite dai provvedimenti che si sono susseguiti negli ultimi giorni.
A tale proposito, l’art. 3, co. 4, D.L. 6/2020, prevede che “salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale”.
L’art. 650 c.p., intitolato <<inosservanza dei provvedimenti dell’autorità>> a sua volta prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.
L’inosservanza delle misure di contenimento previste dai provvedimenti di questi giorni, insomma, configura un reato, e dunque l’attivazione, in caso di denunzia da parte delle forze di polizia preposte al controllo, di un procedimento penale contro il trasgressore.
Le conseguenze non devono essere sottovalutate, poiché la condanna per un reato, sebbene minore, viene successivamente registrata nel certificato penale della persona che, da quel momento, diviene effettivamente un <<pregiudicato>>.
Queste conseguenze sono in realtà coerenti con la gravità dei tempi che viviamo e, tuttavia, sono stati segnalati casi di persone che si stavano legittimamente muovendo, per lavoro, per dare assistenza a familiari non autosufficienti, per andare a comprare generi alimentari di prima necessità (e addirittura per andare dall’Avvocato!) che per un motivo o per un altro non siano stati in grado di dimostrare la legittimità dei motivi per cui erano fuori casa, e siano stati di conseguenza denunziati dall’autorità.
In questi casi, le forze dell’ordine redigono un documento che si chiama “verbale di identificazione, di nomina di difensore e di elezione di domicilio” con cui identificano il trasgressore, gli chiedono di designare un proprio Difensore e di indicare un domicilio, ossia il luogo in cui poi gli verranno eseguite le notificazioni.
Qualora la persona non sia in grado di nominare un Difensore di fiducia, verrà di seguito nominato un Difensore d’ufficio, tratto dagli appositi elenchi.
Le forze dell’ordine rilasceranno una copia del documento al trasgressore, che resterà a ogni effetto a piede libero, e ne trasmetteranno l’originale alla Procura della Repubblica competente, che poi eserciterà l’azione penale.
Esiste tuttavia una soluzione per evitare il procedimento penale e le due conseguenze molto negative per la vita della persona, e più precisamente l’oblazione.
L’articolo 650 c.p. appartiene, infatti, alla famiglia delle c.d. “contravvenzioni” ossia reati minori che possono essere estinti (quindi senza consegue penali e senza iscrizione nel certificato penale) mediante il pagamento di una somma.
È bene da subito specificare che tale somma è diversa dall’ammenda di euro 206 che viene inflitta per il reato in sé che, anzi, non deve essere pagata perché il suo pagamento costituisce esecuzione della pena, che a quel punto diviene irrevocabile.
L’oblazione è prevista dagli art. 162, 162 bis c.p. e 141 disp. att. c.p.c.
La relativa domanda può essere presentata anche senza l’assistenza dell’Avvocato direttamente alla Procura o al Giudice delle Indagini Preliminari competente.
Se la richiesta è presentata alla Procura, il PM la trasmette, con tutti gli atti e il proprio parere, al GIP. Qualora, invece, la domanda sia presentata direttamente al GIP, costui ne chiederà gli atti al PM unitamente al suo parere.
Poiché l’art. 650 c.p. è punito alternativamente con l’arresto e l’ammenda l’oblazione non è automatica, bensì facoltativa (introdotta dalla L. 689/1981) e il GIP, pervenuta la richiesta, può respingerla o accoglierla con ordinanza e, in questo secondo caso, stabilire la somma da versare e un termine per il pagamento non superiore a dieci giorni, dandone avviso al trasgressore e al Difensore, se nominato.
Solo a questo punto il pagamento non costituisce esecuzione della pena ma estinzione del reato!
Sebbene sembri la stessa cosa, risolvendosi comunque in un pagamento, è bene non confondere le cose vista la gravità delle conseguenze.
Se però il GIP respinge la richiesta o se il trasgressore non chiede l’oblazione, il PM eserciterà l’azione penale e al cittadino sarà notificato un Decreto Penale di Condanna, ossia una condanna a tutti gli effetti che intima al pagamento della somma stabilita dal GIP.
Anche in questo caso, la somma non va pagata, poiché costituirebbe esecuzione della pena, che diverrebbe irrevocabile.
Entro quindici giorni dalla notifica del Decreto, il destinatario può proporre opposizione allo stesso (questa volta con l’obbligatoria assistenza dell’Avvocato), contestualmente chiedendo l’oblazione, e dunque rientrerebbe nella procedura sopra descritta. Se l’opposizione non viene presentata entro quindici giorni, il Decreto Penale diviene irrevocabile, e la condanna viene iscritta al casellario giudiziale.
Il pagamento dell’oblazione determina l’estinzione del reato che, quindi, non verrà iscritto nel certificato penale del cittadino.
Tutto questo, tuttavia, a condizione che il trasgressore non fosse consapevole di essere ammalato e stesso comunque violando la quarantena. In tale caso, infatti, in ragione dell’inciso “salvo che il fatto non costituisca più grave reato” potrebbe essere sottoposto a procedimento penale per il gravissimo delitto di cui all’art. 452 c.p. (Epidemia colposa): per tutti dunque, resta valido il primo consiglio di rispettare scrupolosamente le disposizioni sanitarie e rimanere isolati il più possibile, limitando gli spostamenti a solo quanto strettamente necessario.
Sebbene nel caso descritto l’oblazione possa essere richiesta anche direttamente dal trasgressore, il consiglio è comunque quello di nominare un Difensore di fiducia, attesta l’estrema gravità delle conseguenze in caso di errore nelle procedure.
Marco Biagioli
(Avvocato, membro del Network Legale di Aduc, membro della Consulta Giuridica di UGL)
In collaborazione con Caterina Caregnato
(Avvocato, Difensore d’Ufficio)