RADIO ZANCA: Comandante Giardina, occultare anche solo una lettera della targa costituisce reato!

La Suprema Corte, riprendendo un recente orientamento, ribadisce che la soppressione, la distruzione o l’occultamento di targhe di autoveicoli configura un illecito penalmente rilevante ai sensi dell’art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

Se il sindaco di Messina, Federico Basile si prendesse la briga di osservare con attenzione cosa accade per le strade pattugliate dalla sua Polizia municipale, capirebbe perché siamo arrivati a questo punto. E forse ripenserebbe alla scelta fatta di nominare come “Comandante” Giovanni Giardina. Perché un comandante dovrebbe conoscere – meglio di tutti Noi – il Codice della Strada. Invece, dà prova di superficialità, glissando e quasi sbeffeggiando chi gli fa notare, con tanto di foto, che ci sono i mezzi “anfibio” a disposizione di Messinaservizi Bene Comune, la Società “in house providing” a socio unico Comune di Messina che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, per esempio, girano o senza targa posteriore (!) o con la stessa semi occultata dai bidoni (!)? su cui si può discutere, ma non far finta di nulla o addirittura rispondere che gli ignoranti saremmo Noi che lo scriviamo: Comandante Giardina, ci faccia il piacere … si informi prima di scivolare su una buccia di banana! Qui siamo ancora all’ABC, altro che sdegno e alla stigmatizzazione. 

Targhe coperte? Targhe assenti? Folclore? Ragazzate? Per il Comandante della Polizia municipale di Messina non ne dovremmo parlare, noi della stampa? E perché? Non sono segnali piacevoli, anzi non sono certezze piacevoli, ma esistono. Perché è così complicato mettere ordine nei mezzi di Messinaservizi Bene Comune? Noi parliamo, noi scriviamo perché le regole, le norme del Codice devono essere applicate e rispettate in una città che si dice civile. E poi queste immagini, questi filmati fanno il giro del mondo: bella pubblicità per il brand Messina, bell’ombra sul viver civile. Quando si vede una infrazione, un reato si agisce, punto e basta. Oppure si fa un altro mestiere. Senza questa minima opera di pulizia, non si combinerà mai nulla. 

Comandante Giardina, nella città che Lei dovrebbe rendere più sicura non è più così raro, oggigiorno, imbattersi in automobili le cui targhe sono coperte o addirittura manomesse per poter evitare i controlli degli apparecchi elettronici e della stessa Polizia stradale. I metodi per nascondere le lettere o i numeri sono ormai già noti: il più utilizzato è sicuramente lo scotch che, applicato sulla figura interessata, ha la facoltà di modificare la targa medesima (a esempio, la lettera T potrebbe essere “trasformata” nella lettera I ecc.) oppure spray e pellicole trasparenti traslucide che, se applicate sulla targa, la rendono illeggibile una volta effettuata la fotografia attraverso gli autovelox. Ovviamente, tutti questi “stratagemmi” sono assolutamente vietati e, se posti in essere, possono comportare pesanti sanzioni anche sul piano penale. Attenzione però, non solo si richiede che le targhe non vengano manomesse ma che siano altresì non danneggiate e non sporche: è necessario, quindi, controllare che la targa del veicolo sia sempre leggibile.

Questo perché le targhe sono strumenti volti a identificare il veicolo e il suo proprietario, il quale è responsabile per qualunque tipo di infrazione commessa; lo stesso Codice della Strada recita all’art. 100 che “chiunque falsifica, manomette, altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del Codice Penale”.

A confermare ciò è una sentenza della Corte di Cassazione n.9013/2018 la quale sostiene come l’occultamento della targa debba essere considerato un reato punito ai sensi dell’art. 490 del codice penale (il quale punisce la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) poiché si tratta di documenti che attestano l’immatricolazione e l’iscrizione al PRA.

Le sanzioni previste nel caso di manomissione, alterazione o mancanza della targa sono le seguenti.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative:

– multa da 84 euro a 335 euro, se un veicolo circola senza targa

– multa da 1.988 euro a 7.953 euro, qualora la targa sia contraffatta

– multa da 25 a 99 euro, se la targa è “equivoca”, ossia qualora non permette l’identificazione del veicolo

– sanzioni accessorie: ritiro della targa, fermo del veicolo per tre mesi e nel caso di reiterazione la confisca amministrativa del veicolo.

Per quanto riguarda le sanzioni penali:

– sanzione penale ai sensi dell’art. 469 c.p. per il reato di “contraffazione delle impronte di una pubblica autentificazione o certificazione” commesso dall’autore della contraffazione della targa del veicolo

– sanzioni penali previste dall’art. 482 c.p.  per il reato di “falsità materiale commessa dal privato”

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 9013/18, depositata il 27 febbraio.

L’occultamento della targa. Il Supremo Collegio, richiamando un recente orientamento, sottolinea che la distruzione, soppressione o occultamento di targhe di un veicolo, «integra gli estremi del reato di cui all’art. 490 c.p., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice». Le targhe dei veicoli, in quanto «certificazioni a

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 9013/18; depositata il 27 febbraio)

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 gennaio – 27 febbraio 2018, n. 9013
Presidente Petruzzellis – Relatore Di Stefano.

Dopo questa “ripetizione” del Codice della Strada aspettiamo con fiducia il primo verbale per i mezzi anfibio non in regola. Che la Polizia municipale, le forze dell’ordine applichino la Legge e vediamo chi si stanca prima. Gli eroi della trasgressione restano tali finché sono nel gruppo, protetti dal gruppo e dalla certezza dell’impunità. Questo sarebbe il primo passo per far capire che sul serio Messina ha voltato pagina e tutti, proprio tutti, hanno il dovere di osservare la Legge. E che, nelle strade e nelle piazze prendersi beffa del Codice non è una spacconeria o un modo di intimidire gli altri, ma un reato.