Perché la decisione della Corte Costituzionale che dichiara inammissibile il referendum sul quesito della parziale abrogazione dell’art. 579 c.p.”omicidio del consenziente”, viola la Costituzione?
La decisione è stata anticipata con una nota della Consulta che rimanda ai prossimi giorni il deposito dell’ordinanza.
L’aspettativa dell’opinione pubblica era talmente alta, da aver reso necessaria un’anticipazione ufficiale, per evitare indisciplinate fughe di notizie.
Già questo meccanismo ci inquieta.
Attendiamo il deposito della decisione con corredo di motivazione, ed evitiamo al momento ogni commento nel merito, dandovi appuntamento a data successiva alla lettura dell’ordinanza.
Perché allora ci permettiamo di scrivere che questa decisione viola la Costituzione?
Trascriviamo per intero l’art.75 della Costituzione che disciplina l’esercizio del referendum:
“1 – E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
2 – Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”.
Sul comma 1 – presupposti per l’esercizio dell’iniziativa referendaria
- a) i richiedenti cittadini sono cinquecentomila?
Si, sono 1.200,000 e oltre, la validità delle firme autenticate ha già passato il vaglio della Corte di Cassazione.
- b) il quesito richiede l’abrogazione totale o parziale di un legge?
Si l’abrogazione PARZIALE dell’art 579 del Codice Penale “omicidio del consenziente”.
Sul comma 2 – casi di non ammissione
le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
L’art 579 del codice penale vi rientra?
NO.
Alla Corte costituzionale non è richiesto altro vaglio.
Peraltro si noti che, non a caso, la dizione del comma 1 dell’art. 75 della Costituzione recita: E’ indetto referendum popolare…..
Non si fa rifermento ad una funzione autorizzativa della Corte, preso atto dell’assolvimento dei requisiti di numero dei richiedenti e che l’oggetto sia una legge o atto equivalente.
Il giudizio della Corte riguarda solo la non ammissione in relazione a quelle materie tassativamente indicate escluse per motivi di facile intuizione.
Dunque siamo in attesa di leggere il criterio con la quale la Corte ha sostenuto di dover entrare nel merito degli effetti che l’esito abrogativo avrebbe comportato.
Non c’è giudizio sul giudizio della Corte, quindi questa è la parola fine su questo referendum, ecco perché è importante sapere se la Corte ha travalicato il proprio ambito.
Saranno certamente valutate istanze in sede Corte Europea, ma quanto è umiliate per i cittadini dover lamentare che il proprio organo di garanzia per la tutela dei diritti ha conculcato il diritto all’unica e già limitata possibilità diretta dei cittadini di normare?
La proposta di legge di iniziativa popolare per la disciplina del fine vita, anch’essa costata la faticosa raccolta di firme, langue. Il dibattito parlamentare è asfittico, non si riesce a parlare laicamente di questi temi.
La situazione, quanto allo stroncamento del diritto a pronunciarsi è davvero drammatica, i rappresentanti del popolo non si fanno carico di questa istanza e il popolo è zittito, tutte le vie della democrazia sono sbarrate.
Ma l’allarme per l’esito del referendum può essere giustificato? Per alcuni si per altri no, Ma dopo l’eventuale abrogazione, la Corte Costituzionale, su richiesta in un caso specifico, avrebbe potuto pronunziarsi sulla costituzionalità o meno delle residue norme di legge.
La Corte giudica ex post, non in via autorizzativa.
Intanto andiamo in Svizzera, in Belgio dovunque sia riconosciuto un diritto a noi cittadini Italiani negato, oppure continuiamo a provvedere di nascosto, come da tempo accade.
Appuntamento all’esito del deposito della decisione.
Elisabetta Bavasso, legale, consulente Aduc