Una pipì a peso d’oro. Tra leggi, giurisprudenza e realtà

Se la statua del Manneken Pis (in dialetto fiammingo “ragazzetto che fa pipì”) è il simbolo dell’indipendenza di spirito degli abitanti di Bruxelles, è bene sapere che in Italia un “ragazzetto che fa pipì” per strada è passibile di una multa molto, ma davvero molto salata.

Questa è la storia di un giovane artista di strada, extracomunitario regolare, che all’inizio della cosiddetta fase 2 del Covid-19, trovandosi nell’impossibilità di accedere ad un bagno pubblico o privato e nella necessità di dover espletare il proprio bisogno fisiologico, orinava in luogo pubblico (1). Per questa trasgressione gli veniva contestata la violazione dell’art. 726 c.p., depenalizzato dal 2016, ed oggi punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 10.000 ovvero di Euro 3.333,33 se pagata in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
In base a questa giurisprudenza, si ritiene che, in questo caso, ci siano almeno due buoni motivi per escludere la responsabilità della violazione di cui è accusato il giovane artista di strada.

I comuni parametri di valutazione
Sembra proprio che l’organo accertatore non abbia rapportato i comuni parametri di valutazione allo specifico contesto spazio-temporale della condotta. Da nessuna parte emerge l’eccezionalità del momento spazio-temporale in cui avveniva il fatto: l’inizio della cosiddetta fase 2 del Covid-19. In particolare, si trattava di quel periodo di tempo compreso tra la fine del lockdown inteso in senso stretto, che possiamo far risalire al 4 maggio, e l’inizio della fase delle “prime e graduali riaperture” riconducibile, invece, al 18 maggio. Questo contesto spazio-temporale è circostanza fondamentale e necessaria per comprendere il fatto ed escludere ogni responsabilità a chi ha fatto la pipì.
Si pensi alla condizione di generale malessere che può derivare dalla necessità di trattenere un impellente bisogno fisiologico e al profondo disagio personale (prima ancora che sociale) che genera il comprendere di non essere in grado di trattenerlo oltre. Una situazione in cui nessuno vi si metterebbe consapevolmente. Eppure, senza offendere nessuno, credo che sia capitato a tutti almeno una volta nella vita. In un normale contesto spazio-temporale si ha sempre la possibilità di recarsi presso un bagno o di nascondersi in natura e la cosa finisce così.
Purtroppo, nel nostro caso, non c’era né la possibilità di recarsi presso un bagno nelle vicinanze (dal momento che, a causa del Covid-19, bar e ristoranti erano ancora chiusi), né la possibilità di nascondersi in natura, trovandosi in pieno centro città. Ugualmente preclusa era la possibilità di tornare a casa dal momento che questa si trovava troppo lontana per poterla raggiungere in tempo utile.
E così il nostro artista di strada cercava di nascondersi in città dove, effettivamente, orinava in luogo pubblico, trovando riparo dagli occhi dei pochi passanti presenti ma non da quelli attenti dei conducenti degli autobus in transito (!).

La specificità del “reo”
Il secondo aspetto di questa situazione che non è stata presa in debita considerazione dall’organo accertatore riguarda le particolari modalità in cui si è svolto il fatto, la personalità del soggetto e le sue condizioni economiche.
Come ci insegna Cassazione, per la configurabilità del reato occorre porre in essere comportamenti che offendano concretamente il bene giuridico tutelato, in modo da suscitare nell’uomo medio del tempo presente, ed in relazione al contesto spazio-temporale dell’atto in sé, un senso di riprovazione, disgusto o disagio. Ma è pur vero che devono essere tenuti in considerazione, per un corretto bilanciamento, anche il comportamento di questa persona per attenuare le conseguenze della violazione, la sua personalità, nonché le sue condizioni economiche.
L’organo accertatore, invece, non sembra in alcun modo aver considerato questi aspetti che, però, incidono fortemente sul contesto del fatto. E’ ragionevole pensare che nella cultura dell’Africa occidentale da cui proviene il nostro artista di strada, orinare in luogo pubblico non costituisca un atto contrario alla pubblica decenza, ma l’espletamento di un bisogno fisiologico necessario. Ciò nondimeno il nostro ha agito senza cercare di nascondersi, seppur goffamente. Infine, nulla emerge in relazione alle sue condizioni economiche che, com’è intuibile, sono a dir poco precarie e tali da fare presumere che non sarà in grado di saldare il suo debito con lo Stato italiano.

In conclusione
non si possono non richiamare il principio rieducativo della pena ed il principio della proporzione della stessa. E’ chiaro che non si tratta di due principi in contraddizione tra loro ma, al contrario, è ragionevole pensare che infliggere una pena proporzionata al fatto commesso rappresenti elemento base della rieducazione in base al quale un condannato sarà in grado di risocializzare. Nel nostro sistema costituzionale, quindi, il principio rieducativo si deve armonizzare col principio di proporzione della pena, stabilendo una correlazione effettiva e non meccanica tra la gravità dell’offesa e la qualità-quantità della sanzione.
Nel nostro caso, sembra difficile sostenere che la pena inflitta sia proporzionata al fatto commesso. E infatti è stato spezzato il rapporto tra proporzione e rieducazione della pena, dove la proporzione è il punto di partenza della pena stessa.
Sembrerebbe, invece, che sia stata effettuata una correlazione solo meccanica tra la gravità dell’offesa e la qualità-quantità della sanzione. Ci si sarebbe limitati, cioé, a trasferire il fatto-reato dall’ambito penale a quello amministrativo, senza che ci sia un’effettiva correlazione, con la conseguenza che la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista risulta fortemente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.

NOTA
1 – I presupposti giuridici
Nel Belpaese capita che chiunque faccia una pipì in un luogo pubblico è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 10.000 in quanto compie atti contrari alla pubblica decenza. Così sancisce l’art. 726 c.p. come sostituito dall’art. 2, comma VI, del D. Lvo 15 gennaio 2016 n°8 recante “disposizioni in materia di depenalizzazione”.
Ammesso e non concesso che l’orinare in luogo pubblico abbia potuto configurare il reato di atti contrari alla pubblica decenza in quanto lesivo dei criteri di convivenza e di decoro che devono essere osservati nei rapporti tra i consociati provocando in quest’ultimi disgusto e disapprovazione (in tal senso, cfr. Cass. Pen. n° 3254/1986), è pur vero che i suddetti comuni parametri di valutazione debbono essere rapportati allo specifico contesto ed alle particolari modalità di ogni fatto (Cass. Pen. n° 3557/2000). A tale riguardo, credo sia chiarificatore riportare alcune sentenze della Cassazione penale che, pur se in presenza di condotte uguali o comunque simili, si sono espresse diversamente ritenendo necessario, ai fini della configurabilità del reato, che il soggetto agente ponesse in essere comportamenti idonei ad offendere concretamente il bene giuridico tutelato, in modo da suscitare nell’uomo medio del tempo presente ed in relazione al contesto spazio-temporale
della condotta, un senso di riprovazione, disgusto o disagio. In particolare, Cass. Pen. n° 39860/2014 ha escluso la configurabilità del reato all’esame nella condotta delle imputate che, verosimilmente per esercitare il meretricio, sostavano sulla pubblica strada ricoperte di un abbigliamento succinto in modo da consentire ai passanti la visione dei glutei parzialmente scoperti. Diversamente, invece, Cass. Pen. 23083/2011 ha ritenuto che integrasse il reato all’esame, l’esibizione dei glutei scoperti ai passanti in luogo di pubblico transito. Ancora Cass. Pen. n° 3557/2000 ha ritenuto sussistere il reato di atti contrari alla pubblica decenza nel comportamento di chi, su una spiaggia non appartata ed in presenza di altre persone, si era completamente denudato, con esposizione quindi degli organi genitali, atteso che una tale esposizione non poteva essere assimilata a quella del seno nudo femminile, entrata ormai da vari lustri nel novero dei comportamenti comunemente
accettati.
La Cassazione Penale pare insistere, in definitiva, sul fatto che la pubblica decenza vada commisurata secondo un criterio storico-sociologico al sentimento comune dell’uomo medio e non alla particolare sensibilità di un singolo (in tale senso, ex multis, anche cfr. Cass.Pen. n°31407/2004).
Nel Belpaese capita, infatti, che chiunque faccia una pipì in un luogo pubblico è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 10.000 in quanto compie atti contrari alla pubblica decenza. Così sancisce l’art. 726 c.p. come sostituito dall’art. 2, comma VI, del D. Lvo 15 gennaio 2016 n°8 recante “disposizioni in materia di depenalizzazione”.
Ed invero, ammesso e non concesso che l’orinare in luogo pubblico abbia potuto configurare il reato di atti contrari alla pubblica decenza in quanto lesivo dei criteri di convivenza e di decoro che devono essere osservati nei rapporti tra i consociati provocando in quest’ultimi disgusto e disapprovazione (in tal senso, cfr. Cass. Pen. n° 3254/1986), è pur vero che i suddetti comuni parametri di valutazione debbono essere rapportati allo specifico contesto ed alle particolari modalità di ogni fatto (Cass. Pen. n° 3557/2000). A tale riguardo, credo sia chiarificatore riportare alcune sentenze della Cassazione penale che, pur se in presenza di condotte uguali o comunque simili, si sono espresse diversamente ritenendo necessario, ai fini della configurabilità del reato, che il soggetto agente ponesse in essere comportamenti idonei ad offendere concretamente il bene giuridico tutelato, in modo da suscitare nell’uomo medio del tempo presente ed in relazione al contesto
spazio-temporale della condotta, un senso di riprovazione, disgusto o disagio. In particolare, Cass. Pen. n° 39860/2014 ha escluso la configurabilità del reato all’esame nella condotta delle imputate che, verosimilmente per esercitare il meretricio, sostavano sulla pubblica strada ricoperte di un abbigliamento succinto in modo da consentire ai passanti la visione dei glutei parzialmente scoperti. Diversamente, invece, Cass. Pen. 23083/2011 ha ritenuto che integrasse il reato all’esame, l’esibizione dei glutei scoperti ai passanti in luogo di pubblico transito. Ancora Cass. Pen. n° 3557/2000 ha ritenuto sussistere il reato di atti contrari alla pubblica decenza nel comportamento di chi, su una spiaggia non appartata ed in presenza di altre persone, si era completamente denudato, con esposizione quindi degli organi genitali, atteso che una tale esposizione non poteva essere assimilata a quella del seno nudo femminile, entrata ormai da vari lustri nel novero dei comportamenti
comunemente accettati.
La Cassazione Penale pare insistere, in definitiva, sul fatto che la pubblica decenza vada commisurata secondo un criterio storico-sociologico al sentimento comune dell’uomo medio e non alla particolare sensibilità di un singolo (in tale senso, ex multis, anche cfr. Cass.Pen. n°31407/2004).

Angela Furlan, Presidente Super Minus onlus, consulente Aduc