Nei giorni scorsi è balzata agli onori della cronaca la polemica sul ristoratore multato per non aver esposto al pubblico il prezzo del caffè. Sebbene possa sembrare un caso isolato, nella realtà accade spesso che un consumatore non conosca il prezzo di un prodotto. Accade, soprattutto nei supermercati, che il prezzo applicato non corrisponda a quello esposto.
Chi ha ragione?
Quali sono i diritti dei consumatori?
Esiste un obbligo per TUTTI gli esercenti di esporre i prezzi?
E’ il cliente ad avere ragione quando i prezzi non sono esposti perché esiste, a carico dell’esercente, uno specifico obbligo.
Inoltre, in caso di differenza tra il prezzo esposto e quello applicato, il consumatore ha il diritto di vedersi applicato il prezzo esposto anche se più basso.
Col D. Lgs 114/98 è stato disposto l’obbligo per i commercianti di esporre i prezzi dei prodotti in vendita. E’ stato, altresì, indicato che i prezzi devono essere indicati in modo chiaro, univoco e ben leggibile. I prezzi, inoltre, vanno esposti all’ingresso dei locali, nelle vetrine esterne e nelle vicinanze del prodotto. Il prezzo indicato deve essere quello finale.
Successivamente il Codice del consumo ha previsto che i prodotti offerti devono indicare il prezzo di vendita e quello per unità di misura.
Cosa succede se esiste una differenza tra prezzo esposto e prezzo applicato?
L’articolo 14 del D. Lgs. n. 114/1998 e dell’articolo 1336 c.c. non lasciano dubbi.
Il consumatore deve pagare il prezzo esposto sullo scaffale o indicato sul cartellino.
Esistono delle eccezioni a questa regola?
Si, ne esistono due, disciplinate dall’art. 1431 cc.
La prima quando il prezzo di un prodotto è esageratamente basso rispetto al valore del bene.
La seconda si riferisce all’e-commerce. In questo caso la compravendita assume una caratteristica diversa. On Line è il venditore ad accettare la richiesta di acquisto e solo così si verifica la vendita.
Cosa succede se il consumatore paga di più del dovuto?
Ha diritto al rimborso della differenza di prezzo in contanti.
Attenzione!
Il rimborso non può avvenire con “buoni spesa” da utilizzare per l’acquisto di altri prodotti. Se il commerciante si rifiuta di far pagare il prezzo esposto bisogna:
- Rivolgersi all’Autorità Giudiziaria
- Segnalare il tutto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM): https://www.agcm.it/servizi/segnala-on-line
Sara Astorino, legale, consulente Aduc