19 indagati per il fallimento di una società e per il dissesto del Comune di Campione d’Italia

A seguito di una indagine complessa iniziata nel 2017 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Como il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Como ha proceduto a notificare a 19 indagati (18 persone fisiche, oltre alla società C.C., indagata quest’ultima ai sensi del d.lvo 231/2001) un avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.

 

I reati contestati coprono un arco temporale dal 2013 al 2018 e riguardano:
– la gestione del Comune di Campione d’Italia (per il quale è stato dichiarato il dissesto il 07/06/2018) e
– la gestione della società C.C. (dichiarata fallita, successivamente alla dichiarazione di dissesto del Comune-unico azionista della SPA, nel luglio 2018 con sentenza del Tribunale di Como, successivamente annullata dalla Corte di Appello di Milano).

Quanto alla gestione del Comune di Campione d’Italia, con riferimento a due distinte amministrazioni comunali si contestano:
– la rinuncia a crediti liquidi, certi ed esigibili vantati dal Comune di Campione d’Italia nei confronti della casa da gioco,
– la modifica, svantaggiosa per il Comune di Campione d’Italia, della convenzione siglata in data 29/12/2014 tra il Comune di Campione d’Italia e la società di gestione C.C.,
– l’ulteriore aggravamento del dissesto del Comune facendo ricorso ad anticipi di tesoreria.

In Particolare:
1) viene ascritto il delitto di cui all’art. 323 cp (abuso in atti di ufficio) al Sindaco del Comune di Campione d’Italia in carica dal 28/05/2007 al 16/06/2017, al Vicesindaco in carica dal 10/02/2014, al segretario del Comune di Campione d’Italia in carica dal 21/10/2009 al 30/09/2017, al Capo Area Economico Finanziaria del Comune di Campione d’Italia dal 29/12/1998 al 01/12/2018

ed in particolare:
– a) di aver rinunciato a crediti liquidi, certi ed esigibili vantati dal Comune di Campione d’Italia nei confronti della casa da gioco ai sensi dell’art. 31 co. 37 l. 448/98 per un importo pari a Chf. 23.484.318,65 (nel 2013) e Chf. 24.615.887,00 ( nel 2014);
– b) di avere modificato in termini svantaggiosi per il Comune di Campione d’Italia la convenzione siglata in data 29/12/2014 tra il Comune di Campione d’Italia e la società di gestione C.C., riducendo tra l’altro di Chf. 13.087.634,59 l’importo del contributo originariamente stabilito in Chf. 41.300.000 dalla convenzione stipulata in data 29/12/2014, approvando il bilancio di previsione 2015 (con Delibera del 17.8.2015) ed il conto del bilancio 2015 (con Delibera del 29.4.2016);
– c) di aver condizionato con la Delibera di G.C. n. 38 del 24/04/2015, il pagamento del credito di Chf. 30.516.392,00 alla previsione di introiti futuri da parte del C. superiori al limite dei 130 milioni di franchi;
– d) di aver fatto reiteratamente ricorso, per gli anni dal 2013 al 2017, all’anticipazione di tesoreria, non provvedendone alla sua restituzione quantificata al 31/12/2017 in Chf. 20.115.748,55, per fare fronte al mancato versamento da parte della casa da gioco del contributo annuale ed aggravando il dissesto dell’ente;
– d) di aver consentito alla C.C. la prosecuzione dell’attività, omettendo l’adozione delle misure previste dalla convenzione sulla gestione della casa da gioco stipulata in data 29/12/2014 (in materia di revoca e decadenza);
così procurando alla “C. M. di CAMPIONE d’ITALIA” in seguito incorporata in “C. C.” un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nel mancato versamento delle somme di denaro oggetto di rinuncia, costituenti entrata tributaria per gli anni 2013 (Chf. 23.484.318,65), 2014 (Chf. 24.615.887,00), 2015 (Chf 13.087.634,59), per un importo non inferiore a Chf. 61.187.840,24;
contribuendo a cagionare al contempo il dissesto finanziario ed economico dell’ente comunale

2) viene ascritto il delitto di cui all’art. 323 cp (abuso in atti di ufficio) al

Sindaco di Campione d’Italia dal 16/06/2017 al18/09/2018

Segretario del Comune di Campione d’Italia in carica dal 29/12/2017

Capo Area Economico Finanziaria del Comune di Campione d’Italia in carica dal 29/12/1998 al 01/12/2018 ed in particolare di

a) avere ulteriormente modificato la convenzione siglata in data 29/12/2014 tra il Comune di Campione d’Italia e la società di gestione C. C. in termini lesivi degli interessi dell’ente comunale concedendo alla società di gestione della casa da gioco una dilazione di pagamento degli importi dovuti al Comune di Campione, stabilendo di determinare l’entità del contributo sulla base dell’accordo di ristrutturazione del 20/07/2018 che prevedeva:
– il pagamento dei crediti del Comune, a titolo di contributi arretrati dovuti dalla Società, nell’arco di dieci anni,
– il pagamento anno per anno, dal 2018 al 2022, del contributo sui proventi per una somma complessiva di circa Chf. 29.200.000, ridimensionata rispetto agli anni passati,
b) avere continuato, per gli anni compresi dal 2017 al mese di giugno 2018, l’anticipazione di tesoreria per complessivi Chf. 21.332.176,07 (al 13 giugno 2018), per fare fronte al mancato versamento da parte della casa da gioco del contributo annuale ed aggravando il dissesto dell’ente;
c) di avere omesso (come la amministrazione comunale precedente) di adottare le misure previste dal 2° comma dell’art. 22 – “Revoca e decadenza” previste dalla convenzione sulla gestione della casa da gioco stipulata in data 29/12/2014 ed agevolando in tal modo la prosecuzione dell’attività della C. C. e l’aggravamento del dissesto dell’Ente;

così procurando alla C.C. un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella dilazione dei pagamenti dovuti a titolo di crediti scaduti nei confronti del Comune e concorrevano a cagionare al contempo il dissesto finanziario ed economico dell’ente comunale dichiarato in data 07/06/2018 in presenza di una situazione debitoria al 30/09/2018 non inferiore complessivamente a CHF. 32.832.927,68 ed € 538.107,79 scaturita dal ricorso sistematico all’anticipazione di tesoreria;

3) viene ascritto il delitto di cui all’art. 479 cp (falsità ideologica in atti pubblici) al

– Sindaco del Comune di Campione d’Italia in carica dal 28/05/2007 al 16/06/2017;
– Sindaco p.t. del Comune di Campione d’Italia in carica dal 16.06.2017 al 18/09/2018;
– Segretario del Comune di Campione d’Italia in carica dal 21/10/2009 al 30/09/2017;
– Segretario del Comune di Campione d’Italia in carica dal 29/12/2017;
– Capo Area Economico Finanziaria del Comune di Campione d’Italia in carica dal 29/12/1998 al 01/12/2018;
– ai componenti dell’ organo di revisione del Comune di Campione d’Italia che si sono succeduti dal 01/04/2011 al 28/11/2017 e redattori delle relazioni al bilancio consuntivo per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

per avere proceduto all’approvazione di rendiconti di gestione per gli anni dal 2012 al 2017 che alteravano il risultato di amministrazione:

a) indicando falsamente maggiori spese di personale, allo scopo di giustificare i pagamenti di indennità integrative del trattamento retributivo non spettanti dichiarandone la compatibilità delle previsioni di spesa per complessivi CHF 4.718.120,81;

b) indicando falsamente (riducendole) per gli anni 2013, 2014 – la quota di competenza del Comune relativa ai proventi casa da gioco nonché – la determinazione dei residui attivi relativi ai predetti proventi, omettendo di indicare i valori reali, così occultando la rinuncia alle predette entrate tributarie

c) mantenendo nei rendiconti della gestione degli anni 2013 e 2014 residui attivi risalenti rispettivamente agli anni 2012 e 2013 in assenza di idoneo titolo giuridico ed in violazione dell’art. 189 Testo Unico Enti Locali;

d) mantenendo nei rendiconti della gestione 2014 e 2015 nella Parte I Entrata – Titolo IV conto 4.01.0620 “Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili” e nei rendiconti 2016 e 2017 tipologia 400 ”Entrate da alienazione beni materiali ed immateriali” il residuo attivo relativo alla cessione dell’area T4 per Chf. 4.740.000,00 in assenza di idoneo titolo giuridicamente valido ed in violazione dell’art.189 del Testo Unico Enti Locali e occultando il conseguente disavanzo di amministrazione;

4) viene ascritto il delitto di cui all’art. 479 cp (falsità ideologica in atti pubblici) al

Sindaco in carica dal 16.06.2017 al 18/09/2018;

Segretario del Comune di Campione d’Italia in carica dal 29/12/2017;

Capo Area Economico Finanziaria del Comune di Campione d’Italia in carica dal 29/12/1998 al 01/12/2018 per avere attestato falsamente nella Delibera di C.C. 29 del 12/12/2017 (Conferimento alla C. C. dell’Immobile Villa Mimosa) e nei pareri favorevoli resi ex artt. 49 e 151 del Testo Unico Enti Locali dal capo area economico finanziaria, che il conferimento dell’immobile comunale “Villa Mimosa” alla partecipata C. C. era avvenuto a titolo gratuito omettendo di indicare che l’immobile comunale era destinato a garanzia del mutuo ipotecario per € 5.000.000 già deliberato dalla Banca Popolare di Sondrio in data 05/10/2017 necessario per ottenere somme liquide per il Comune di Campione d’Italia in violazione ed elusione dei vincoli normativi in materia di destinazione delle somme derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare di cui all’art. 56/bis, comma 11, del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni con la Legge 98/2013 e dell’art.1, comma 443, della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che imponevano agli enti la destinazione per spese d’investimento delle somme riscosse dall’alienazione del patrimonio pubblico.

Nella richiesta di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica nei confronti della SPA C. C. si era rimarcato che tale conferimento aggravava l’indebitamento societario e contestualmente depauperava ulteriormente l’ente locale, spogliandolo di un bene di sua proprietà.

Quanto alla gestione della SPA C.C.,

5) si procede nei confronti della società ai sensi dell’art. 25 ter lett. a) d.lvo 231/2001

per non aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire il reato di falso in bilancio negli anni dal 2015 al 2017

6) Si procede per art. 2621 cc – falso in bilancio e comunicazioni sociali (con riferimento ai bilanci di esercizio al 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016) nei confronti

Dell’amministratore delegato, dei componenti del consiglio di amministrazione della SPA C.C., nonché dei componenti del collegio sindacale in carica al 20.07.2017

– Nonché del professionista incaricato dalla SPA di redigere la “Relazione peritale di stima ex art. 2343 – ter c.c. del conferimento di azienda da parte del Comune di Campione d’Italia nella società C.C.” del 16/12/2014 nella quale veniva omessa qualsiasi attività di valutazione ed assunte acriticamente le conclusioni di altro professionista autore di “Parere valutativo sul valore recuperabile della UGC detenuta da C.C. ai fini dell’Impairment test (procedimento di verifica delle perdite di valore delle attività iscritte in bilancio previsto dai principi contabili internazionali) per la formazione del bilancio al 31/12/2014”.

Quanto al bilancio al 31.12.2014

Per avere indicato fittiziamente (riducendolo) nello Stato Patrimoniale, voce “A) Patrimonio Netto” il valore negativo di € -27.272.389,64 in luogo dell’effettivo valore negativo di € -78.424.912,28.

Quanto al bilancio al 31.12.2015

Per avere indicato fittiziamente nello Stato Patrimoniale, voce “A) Patrimonio Netto” il valore di € 78.109.924,90 in luogo dell’effettivo valore negativo di € -34.963.691,66.

Quanto al bilancio al 31.12.2016
Per avere indicato fittiziamente nello Stato Patrimoniale, voce “A) Patrimonio Netto” il valore di € 73.773.896,56 in luogo dell’effettivo valore negativo di € -39.299.720.

Valori tutti determinati dall’utilizzo, nei bilanci al 31.12.2011, 31.12.2012 e 31.12.2013 (per i quali non si esercita l’azione penale per intervenuta prescrizione), di false valutazioni riferite ad operazioni di:

• conferimento di “marchi” per un valore di € 22,7 milioni in luogo del valore effettivo pari ad € 0;

• “usufrutto decennale sull’immobile municipale” conferito al valore di € 67.225.116 (bilancio al 31.12.2014) in luogo del valore effettivo pari ad € 38.772.594 e quindi sopravvalutato di € 28.452.522,64

• “usufrutto ventennale sull’immobile municipale” conferito al valore di € 137,114.336 in luogo del valore effettivo pari ad € 75.193.242 e sopravvalutato di € 61.921.093 (bilanci al 31.12.2015 e 31.12.2016).

Così facendo protraevano l’attività sociale della casa da gioco senza adottare le decisioni di cui all’art. 2447 c.c. (convocazione dell’assemblea per deliberare la riduzione del capitale(2) ed il contemporaneo aumento del medesimo ovvero la trasformazione della SPA)

Vengono infine ascritti

6) ipotesi di abuso in atti di ufficio (art. 323 cp) al

Sindaco in carica dal 16.06.2017 al 18/09/2018 del Comune di Campione d’Italia;

Vicesindaco in carica dal 16.06.2017 al 18/09/2018;

Segretario del Comune di Campione d’Italia in carica dal 29/12/2017;

per avere abusato dei propri poteri consentendo a parenti del sindaco e vice sindaco la conservazione del rapporto di pubblico impiego con l’ente comunale, utilizzando criteri mirati a preservare le posizioni lavorative degli stessi in contrasto con il reale fabbisogno dell’ente locale

7) ipotesi di scambio di favori ad altre figure della Amministrazione (falsa attestazione della residenza nel Comune di Campione e in Svizzera a fronte della archiviazione di un procedimento disciplinare).

Per tutte le persone coinvolte nella presente indagine vale, in questa fase procedimentale, il principio di presunzione di innocenza, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.

Il Procuratore della Repubblica, Cons. Nicola Piacente, ha sottolineato l’aspetto multidisciplinare della presente indagine (riguardante nozioni in materia di contabilità pubblica e societaria) vanno rimarcati l’imponente sforzo investigativo della Guardia di Finanza, il prezioso contributo fornito dall’esperto designato dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze nonché l’utilità dei dati emersi dalla procedura fallimentare (non ancora definitivamente conclusa in quanto si attende che la Corte di Cassazione si pronunci definitivamente sulla fallibilità della società Casinò di Campione SPA e sulla sentenza di fallimento della citata SPA, pronunciata dal Tribunale di Como e annullata dalla Corte di Appello di Milano).