TAR, A CONSULTA TRASFERIMENTO CISTERNA DA DNA

Sarà la Corte costituzionale decidere se spetta alla Sezione disciplinare o al Plenum del Csm di indicare la sede e l’ufficio di destinazione di un magistrato ‘trasferito d’ufficio’. La prima sezione del Tar del Lazio ha infatti sospeso il giudizio con il quale il Procuratore nazionale antimafia aggiunto Alberto Cisterna contesta il suo trasferimento al tribunale di Tivoli disposto dal Csm a causa delle presunte sue frequentazioni con persone legate alla ‘ndrangheta, rimettendo la questione alla Consulta. Con un’ordinanza collegiale dai contenuti tecnicamente complessi, i giudici hanno sollevato questione di costituzionalità della normativa di riferimento nella parte in cui si offre un’interpretazione non univoca dei provvedimenti di trasferimento d’ufficio dei magistrati, per valutare se la stessa debba essere interpretata nel senso che l’individuazione della sede di trasferimento del magistrato sia rimessa alla Sezione Disciplinare del Csm, e in tal caso contestabile davanti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, o sia un atto amministrativo rimesso alla Terza Commissione e poi al Plenum, e in quanto tale contestabile davanti al Tar. Il collegio ha ritenuto allo stato di non potere esercitare il potere di decidere se sospendere o meno il provvedimento di trasferimento di Cisterna ‘in difetto della preventiva verifica della corretta individuazione dell’organo giurisdizionalmente competente’ a disporlo. Per il Tar ci sono elementi ‘di non chiarita perplessita’, anche alla luce dei difformi orientamenti manifestati dalla giurisprudenza amministrativa e della stessa Cassazione’ in merito alla competenza per le ipotesi di trasferimento in via provvisoria dei magistrati cui sono contestati fatti di minore gravita’. Infatti ‘o il potere di individuazione della sede del trasferimento cautelare – si legge nell’ordinanza del Tar – è sempre e comunque, di carattere amministrativo: e allora la cognizione delle relative controversie non può sfuggire alla cognizione del giudice amministrativo’, o, diversamente, il trasferimento rappresenta l’esercizio del potere disciplinare e come tale ‘la devolvibilità della controversia’ spetta alle Sezioni unite della Cassazione’.