Secondo la direttiva in materia di IVA , le imprese, in via generale, possono detrarre l’importo dell’IVA da esse già assolta a monte al momento dell’acquisto dei beni e dei servizi necessari per la loro attività. Al fine di esercitare tale diritto a detrazione, esse devono essere in possesso di una fattura debitamente redatta a fronte della cessione di detti beni o della prestazione di tali servizi. Il diritto ungherese impone ai soggetti passivi di adottare tutte le precauzioni necessarie per accertarsi della regolarità delle operazioni generatrici dell’IVA. Causa C-80/11 La Mahagében kft, un’impresa ungherese, intendeva detrarre dall’importo dell’IVA di cui era debitrice l’imposta che aveva pagato al suo fornitore a fronte della cessione di vari quantitativi di tronchi di acacia non lavorati. Il fornitore ha emesso fatture sulla base della cessione di tali beni e ha corrisposto all’Erario l’IVA che la Mahagében gli aveva versato. Quest’ultima, a sua volta, ha esercitato il diritto a detrazione. Tuttavia, in occasione di un controllo presso il fornitore, l’amministrazione fiscale ungherese ha constatato, in particolare, che il quantitativo di tronchi di acacia di cui quest’ultimo disponeva, secondo i dati contabili, al momento delle vendite effettuate alla società Mahagében, non era sufficiente per effettuare le cessioni fatturate a quest’ultima. Considerato che le fatture presentate dalla società Mahagében non riflettevano le circostanze reali di tali cessioni, l’amministrazione fiscale le ha negato la detrazione dell’IVA. Oltre a ciò, quest’ultima ha imputato alla Mahagében di non essersi sincerata della qualità del suo partner commerciale e di non aver verificato se quest’ultimo avesse adempiuto i suoi obblighi giuridici in materia di IVA.
Il Baranya Megyei Bíróság (tribunale provinciale di Baranya, Ungheria), cui è stata sottoposta la controversia, chiede alla Corte di giustizia se la detrazione dell’IVA possa essere negata quando le fatture sulla base delle quali è chiesta la detrazione sono formalmente corrette ma, secondo l’amministrazione fiscale, la società interessata non si è sincerata del regolare comportamento dell’emittente delle fatture.
Causa C-142/11
Il sig. Dávid ha realizzato, in forza di un contratto d’appalto e avvalendosi di subappaltatori, vari lavori di costruzione. Lo stesso intendeva detrarre l’IVA che aveva già pagato ai subappaltatori, ma l’amministrazione fiscale ungherese gli ha negato la detrazione di detta imposta a motivo delle irregolarità commesse da questi ultimi.
Il giudice adito, lo Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (tribunale provinciale di Jász-Nagykun-Szolnok, Ungheria) chiede alla Corte se la detrazione dell’IVA possa essere negata a causa di irregolarità commesse dall’emittente della fattura qualora non sia dimostrato che il richiedente la detrazione era a conoscenza di tali irregolarità.
Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda innanzitutto che il diritto a detrazione previsto dalla direttiva non può, in linea di principio, essere soggetto a limitazioni dal momento che costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA. Ai fini del diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA pagata a monte, è irrilevante la questione se l’IVA dovuta sulle operazioni precedenti o successive riguardanti i beni o servizi sia stata versata o meno all’Erario.
Tuttavia gli Stati membri possono negare il beneficio del diritto a detrazione ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che lo stesso diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente. Tale caso si presenta, in particolare, allorché il soggetto passivo, al quale siano stati forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sappia o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte. La Corte constata che spetta all’amministrazione fiscale dimostrare che il soggetto passivo era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di una siffatta evasione.
Inoltre, la Corte esamina gli obblighi del soggetto passivo consistenti nell’assicurarsi del regolare comportamento del suo partner commerciale. La Corte osserva che, qualora sussistano indizi che consentono di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasioni, un operatore potrebbe vedersi obbligato ad assumere informazioni su un altro operatore al fine di sincerarsi della sua affidabilità. Tuttavia, l’amministrazione fiscale non può esigere in maniera generale che il soggetto passivo che intenda esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA verifichi l’insussistenza di irregolarità o evasioni a livello degli operatori a monte.
Infatti, spetta alle autorità fiscali effettuare i controlli necessari presso i soggetti passivi al fine di rilevare irregolarità e evasioni in materia IVA nonché infliggere sanzioni al soggetto passivo che le ha commesse. Di conseguenza, tali autorità non possono trasferire sui soggetti passivi i propri compiti di controllo e negare loro l’esercizio del diritto a detrazione per mancato assolvimento di tali compiti.
Infine, nelle presenti cause, la Corte constata che, stando alle informazioni provenienti dai giudici nazionali, le operazioni invocate a fondamento del diritto a detrazione sono state effettivamente realizzate e che le corrispondenti fatture contengono tutte le informazioni richieste dalla direttiva, ragion per cui ricorrono le condizioni di sostanza e di forma richieste per la nascita e l’esercizio del diritto a detrazione. Inoltre la Corte rileva che nelle decisioni di rinvio non vi è indicazione del fatto che i destinatari delle fatture avrebbero proceduto essi stessi a manipolazioni quali la presentazione di false dichiarazioni o l’emissione di fatture irregolari.
Pertanto, la Corte risponde che la direttiva osta alla prassi dell’amministrazione fiscale ungherese consistente nel negare ad un soggetto passivo la detrazione dell’IVA assolta per le irregolarità commesse dall’emittente della fattura sulla base della quale la detrazione è chiesta, senza che detta amministrazione dimostri che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che a monte, nella catena di prestazioni, era intervenuta un’evasione. Del pari, la direttiva osta a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo, non disponendo di indizi idonei a giustificare il sospetto dell’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto partner, non si è assicurato che il suo partner commerciale rispettasse i suoi obblighi giuridici, in particolare in materia di IVA, o con la motivazione che il soggetto passivo non dispone, oltre che della fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la regolarità del comportamento del suo partner commerciale,. sebbene il soggetto passivo non disponesse di indizi idonei a giustificare il sospetto dell’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto partner.