L’essersi allontanati dal posto di lavoro, anche solo per pochi minuti, non giustifica il dipendente pubblico che non timbra il cartellino. Lo sottolinea la Cassazione spiegando che ‘le assenze non giustificate dall’ufficio’ anche se brevi sono da censurare non tanto per il ‘danno economico cagionato all’ente’ che in questi casi è modesto ma per la violazione dei doveri del dipendente pubblico che è tenuto a esercitare le sue funzioni con ‘disciplina e onore’. Il caso esaminato dalla Seconda sezione penale riguarda una condanna, inflitta dalla Corte d’Appello di Palermo nel 2011 a tre mesi di carcere per truffa nei confronti di alcuni dipendenti della Soprintendenza per i Beni culturali della Regione Sicilia ‘beccati’ durante alcune operazioni di controllo assenti ingiustificati dall’ufficio. Nel ricorso in Cassazione la difesa degli imputati aveva sostenuto, tra le altre cose, che i dipendenti non dovevano essere condannati proprio per ‘l’inoffensività della condotta’ in quanto si erano allontanati dal posto di lavoro ognuno solo una volta per circa mezz’ora e questo non poteva essere considerato un danno economico per l’ente pubblico. Ma non e’ cosi’ per la Cassazione che ha confermato le condanne. ‘La deduzione difensiva nel senso di rinvenire nella fattispecie la figura del reato impossibile per il modestissimo periodo di tempo di assenza in ufficio – e’ scritto nella sentenza n. 25781 – omette di rilevare che la condotta si inquadra nel contesto del servizio pubblico e non puo’ essere circoscritta solo al questo si’ modesto danno economico cagionato all’ente’. Questo perche’, scrive la Cassazione, ‘la violazione del dovere del dipendente pubblico in funzione dell’adempimento delle loro funzioni e del loro servizio con disciplina e onore, specie in un contesto che segnala molteplici manifestazioni di abitudini distoniche ai doveri istituzionali, non puo’ certo depotenziarsi a tal punto da poterlo ritenere del tutto inoffensivo. Occorre poi ribadire che attesa la funzione dei cosiddetti ‘cartellini segnatempo’ di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l’ora di ingresso e quella di uscita’ aggiungono infine i giudici ‘costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare mediante timbratura dei cartellini o della scheda magnetica i periodi di assenza’.