È legittimo il licenziamento in tronco del dipendente che si allontana senza comunicarlo al superiore per esigenze fisiologiche, in questo caso per ricaricare il cellulare, impiegando oltre il tempo necessario: ciò configura l’abbandono del posto di lavoro. Questo, in estrema sintesi, il principio sancito da una recente pronuncia del la Cassazione con la sentenza 18811 del 31 ottobre 2012. I giudici di Piazza Cavour confermando la sentenza di prime cure ha respinto il ricorso di una guardia giurata contro la decisione della Corte d’appello di Salerno che aveva ritenuto legittimo il licenziamento. Il caso ha riguardato un dipendente di una banca che per andare a comprare una ricarica del cellulare senza avvertire i superiori, ha lasciato il metal detector dell’entrata dell’istituto di credito disattivato, e, oltretutto, sfruttando più tempo del dovuto per lo svolgimento di tale operazione. Tale comportamento configura l’abbandono del posto di lavoro legittimando il licenziamento in tronco. Nelle motivazioni della sentenza si legge in al riguardo: «A fronte del fatto che nel regolamento di servizio –- è stabilito che le guardie giurate devono svolgere il loro ordinario servizio avendo in dotazione un’arma e, nel rapporto di lavoro che si instaura tra un istituto di vigilanza e le dipendenti guardie giurate, l’autorizzazione al porto d’anni e l’approvazione del questore, sono necessarie per lo svolgimento dell’attività di guardia giurata, tanto che costituiscono il presupposto indispensabile contrattualmente previsto per la ricevibilità delle prestazioni d’opera. Ciò comporta che, all’occorrenza, le guardie giurate devono saper fare uso dell’arma in dotazione, tanto che vengono appositamente addestrate allo scopo, e intervenire con le modalità che le circostanza richiedono».
Per questo, i giudici di Piazza Cavour, sottolinea Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, hanno ribadito che «l’abbandono del posto di lavoro da parte di dipendente cui siano affidate mansioni di custodia e sorveglianza configura, a differenza del momentaneo allontanamento dal posto predetto, una mancanza di rilevante gravità idonea, indipendentemente dall’effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venir meno l’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro e a integrare la nozione di giusta causa di licenziamento, anche in difetto di corrispondente previsione del codice disciplinare, atteso che, nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il potere di recesso del datore di lavoro deriva direttamente dagli articoli 1 e 3 legge 604/66ۛ». Per tali motivi l’ex dipendente, è stato condannato anche a pagare più di 4 mila euro di spese di giudizio.