Basta pettegolezzi nel vicinato: si rischia una condanna per diffamazione. Lo sottolinea la quinta sezione penale della Cassazione, confermando una sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese, con cui un 65enne è stato condannato a pagare una multa di 300 euro e al risarcimento danni in favore della parte offesa, per aver diffamato una donna riferendo a più persone che questa aveva una relazione extraconiugale.
L’imputato si era difeso dicendo che la notizia di tale relazione extraconiugale "fosse diffusa nel vicinato e che nessuno l’avesse mai contestata". La Suprema Corte ha però dichiarato inammissibile il suo ricorso: "Se la tutela dell’onore trova radice nella dignità sociale che la Costituzione riconosce a ciascuno (articolo 2), con pari forza (art.3), tanto da costituire limite alla stessa iniziativa economica (art.41, comma 2) – si legge nella sentenza depositata oggi – non v’è dubbio che la riservatezza come limite alla curiosità sociale è tutta scritta in controluce nell’articolo 15 della Costituzione". Secondo gli ‘ermellini’, "la riservatezza, come la dignità, può cedere dinanzi al pubblico interesse della notizia, ma non può, in linea di principio, ammettersi che cio’ avvenga oltre la soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale". Dunque, conclude la Cassazione, anche se "in ipotesi la notizia della relazione extraconiugale fosse stata corrispondente al vero, non per questo poteva essere divulgata" dall’imputato.