Gaetano Mercadante assolto “perché il fatto non sussiste”

  1. Con sentenza del 19 gennaio 2018 del Tribunale di Civitavecchia – irrevocabile poiché né la Procura generale né la Regione Siciliana e il Comune di Taormina, parti civili, hanno ritenuto opportuno proporre appello – Gaetano Mercadante è stato assolto “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di essersi appropriato della quota degli incassi dei biglietti dei siti culturali regionali della Regione Siciliana e dei Comuni di Calatafimi, Castelvetrano, Marsala, Siracusa, Taormina.

  1. Il procedimento penale durato cinque anni – nel corso del quale Gaetano Mercadante è stato assistito dagli avvocati Ettore Randazzo e Sergio Monaco prima, Grazia Volo e Valerio Spigarelli poi – è culminato con una sentenza che interviene a chiarire un contenzioso che si trascina da oltre 10 anni, suscitando grande clamore mediatico.
  1. Il Tribunale di Civitavecchia conferma un orientamento già affermato nel 2009 dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione, ritenendo errata la qualificazione in termini prettamente pubblicistici dell’obbligo di versamento degli incassi del servizio di biglietteria. In altri termini, Novamusa non avrebbe sottratto soldi pubblici dalle casse degli enti concessionari, ma la controversia verterebbe sulla

esatta ripartizione dei corrispettivi in una logica privatistica e prevalentemente di

natura contrattuale.

  1. Secondo il Tribunale di Civitavecchia, infatti, deve essere esclusa “l’altruità dei denari indicati in rubrica, invero mera quota dei proventi individuata in concessione quale corrispettivo a carico della Novamusa”. Il Collegio, rilevato al contrario che “plurimi paiono, invero, gli elementi che sorreggono la qualificazione in termini privatistici dell’obbligo di corresponsione della quota degli incassi dei biglietti d’ingresso”, “reputa che Mercadante vada assolto per insussistenza del fatto in ragione dell’erronea qualificazione in termini prettamente pubblicistici dell’obbligo di versamento incassi del servizio di biglietteria. Risulta persuasiva la ricostruzione della vicenda concessoria formulata nell’ordinanza Cass. civ. S.U. n. 12252/2009 pronunciata sul ricorso per regolamento di giurisdizione presentato dalla Novamusa nell’ambito del giudizio amministrativo (vs. la Regione Siciliana). (…)”.
  1. In questa prospettiva riemerge nel giusto rilievo il lodo arbitrale del 10 luglio 2013, appellato da Novamusa, che addirittura ripartiva le responsabilità relative alle “manchevolezze del mancato integrale svolgimento dei servizi”, “per i 2/3 a carico dell’Assessorato essendo, relativamente prevalente l’effettiva mancata consegna di una parte degli spazi, e per 1/3 a carico Novamusa”.
  1. La diversa interpretazione della vicenda si contrappone alle tesi sostenute dalla Procura della Corte dei conti per la Regione Siciliana, da cui sono scaturiti il processo penale e un altro di carattere contabile, sovrapponendosi ai contenziosi in sede amministrativa e civile con conseguenze tali da cancellare dal mercato il concessionario Novamusa e la figura del suo ex amministratore. Sui procedimenti della Corte dei conti pendono tuttora due ricorsi in Cassazione, da cui ci si attende definitiva chiarezza.