Interrogazione parlamentare direttore sanitario Policlinico “G. Martino” di Messina: Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02512 Atto n. 4-02512 Pubblicato il 20 novembre 2019, nella seduta n. 167 DE PETRIS – Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie. – Premesso che, a quanto risulta all’interrogante: in merito alla nomina del direttore sanitario dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina, dottor Antonino Levita…
adottata con delibera n. 2 del 20 giugno 2019 del direttore generale, sarebbero state sollevate perplessità sul mancato possesso dei requisiti, con diverse note trasmesse da parte dell’organizzazione sindacale FGU Gilda Unams dipartimento università di Messina alle autorità competenti; in base alla normativa vigente, l’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 10 dicembre 1992, n. 502, confermato dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che il direttore sanitario è un medico che abbia svolto per almeno 5 anni in unità operative complesse qualificata attività di direzione tecnica sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grandi dimensioni; nelle aziende ospedaliere universitarie, costituite da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario e del dirigente medico di cui all’art. 4, comma 9, sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, o l’anzianità nella disciplina; l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 definisce chiaramente che cosa si
intende per enti e strutture di media o grande dimensione, mentre l’art. 11, comma 1, lett. b), definisce i servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, in particolare gli ospedali psichiatrici e i centri di igiene mentale, i quali vengono equiparati alla disciplina di psichiatria;
le contestazioni di tale nomina, sollevate dall’organizzazione sindacale, si fonderebbero sulla considerazione che il dottor Levita, per essere nominato direttore sanitario, dovrebbe essere in possesso di 10 anni di attività di dirigente sanitario presso la direzione sanitaria, poiché carente di specializzazione in area di sanità pubblica, ed essere stato responsabile di unità operativa complessa per almeno 5 anni;
in base alle informazioni di cui è a conoscenza l’interrogante, il dottor Levita, assegnato a svolgere le mansioni di dirigente medico presso l’unità ospedaliera di Neurochirurgia traumatologica del Policlinico di Messina a regime esclusivo, da gennaio 2009 al 30 aprile 2013 in
distacco presso l’IRCCS Neurolesi di Messina, avrebbe svolto contemporaneamente il ruolo di direttore medico presso l’IRCCS e di responsabile dell’area medica presso l’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, due incarichi di direzione sanitaria in due enti diversi, e risulterebbe carente dei requisiti previsti per la nomina di direttore sanitario, anche in virtù del fatto che non possiederebbe l’attestato di formazione manageriale si sensi dell’art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997,
si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo siano informati dei fatti esposti;
se non ritengano opportuno assumere iniziative, per quanto di competenza, per accertare la piena regolarità del percorso amministrativo intrapreso dal direttore generale del policlinico e garantire l’assoluta trasparenza, la corretta applicazione della legge e dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione.