Caro direttore,
per Sua conoscenza, invio, due atti deliberativi che ho predisposto a seguito delle decisioni assunte in commissione bilancio (proporre atti in bozza per condividerne o migliorarne il contenuto). Sono una goccia in un mare, (ma mai si inizia e mai si finisce). Non ho ritenuto di presentarli in bozza per condividerne il contenuto sia perché le adunanze in commissione bilancio e partecipate sono state disertate, sia perché avendo il Consiglio bocciato l’atto deliberativo relativo alla richiesta della relazione sullo stato finanziario dell’ente al R.G. ed al C.R., si è ritenuto di non procedere con un percorso condiviso. Gli atti allegati riguardano: il miniconcordato sulle violazioni al codice della strada, che sebbene riguardi solamente un determinato periodo, potrebbe attivare un meccanismo per accertare effettivamente e definitivamente tutte le somme ancora da riscuotere che sono sicuramente cospicue (tra l’altro è citata tra le varie missive inoltrate e ricevute dalla Corte dei Conti in ultimo al punto 9 – sicuramente non vogliono trattarlo perché come ricorderai per un voto non passò in aula …. vds altri allegati segue mail). Il secondo riguarda un atto di indirizzo per le società partecipate ed aziende speciali ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Che prende atto della delibera n. 1299 del 26 ottobre 2011 esitata dalla Giunta e dispone ulteriori provvedimenti restrittivi e di contro llo. Inoltre a seguito della bocciatura della delibera sulla richiesta di relazione dello stato finanziario dell’ENTE, abbiamo convocato ulteriori due sedute di commissione bilancio per discutere sempre dello stato finanziario dell’ente. Una delibera addirittura non è arrivata neanche in commissione. Ma eravamo sempre i soliti, mancavano i partiti che hanno ritenuto di disertare le sedi Istituzionali per discutere della questione, e non abbiamo appreso cosa vuole fare l’amministrazione.
Certo di averLe fatto cosa gradita la saluto e buon lavoro.
Ivano Cantello
Sicilia Vera
– il Consiglio comunale, con apposti atti deliberativi ha proceduto ad adottare ai sensi dei commi 27, 28 e 29 dell’art. 3, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il provvedimento di riorganizzazione delle proprie partecipazioni individuando le società nelle quali il comune di Messina intende mantenere la propria partecipazione in quanto rispondente ai requisiti previsti dal citato articolo di legge ed in particolare trattasi di società che gestiscono attività di interesse generale e attività strumentali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente in quanto ritenute strategiche sulla base del programma di mandato del Sindaco;
– l’Ente ha la responsabilità generale di regolazione, coordinamento, indirizzo e controllo delle attività delle aziende erogatrici di servizi e di quelle strumentali dell’attività amministrativa con riferimento in particolare al rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, principi generali che stanno alla base dell’attività della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 1 della L.241/1990 ed ai quali soggiacciono anche le società partecipate;
DATO ATTO
che anche a seguito della emanazione del regolamento di attuazione dell’art 23 bis del DL112/2008 – convertito nella L133/2008 – e le disposizioni del DL78/2010 convertito nella L122/2010, anche alla luce delle nuove disposizioni normative, in fase di approvazione al Parlamento Nazionale, in letteratura esiste concordanza nel ritenere che le società a partecipazione pubblica di maggioranza debbano farsi parte diligente per il rispetto dei principi che sono a presidio della riduzione della spesa pubblica e che le società a partecipazione maggioritaria pubblica che gestiscono servizi pubblici locali nonché le società che gestiscono servizi generali e svolgono attività e funzioni per l’ente locale – in house – debbano osservare i principi fissati in materia di finanza pubblica previsti per gli enti cui appartengono;
RITENUTO
pertanto, nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica, che il comune stabilisca linee di indirizzi programmatiche nei confronti delle società partecipate, affinché le medesime:
• operino per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed efficacia;
• raggiungano un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo e da concordare con il comune;
in tale ottica le attività inerenti:
1. l’organizzazione e gestione dei servizi generali;
2. l’assunzione di personale;
3. l’affidamento di incarichi professionali;
4. le procedure di acquisizione di beni e servizi;
5. le procedure di liquidazione, nuova costituzione e/o trasformazione in S.P.A.;
dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. e conseguentemente dovranno essere adottati particolari provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei predetti principi.
In particolare: per l’acquisizione delle risorse umane e per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, i principi di buon andamento e imparzialità sopra richiamati si sostanziano nell’adozione di preventivi regolamenti da parte dell’organo amministrativo, che individuino le procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza ai sensi dell’art. 18 del DL112/2008 e dell’art 7 del DPR 168/2010 ( società che gestiscono SSPPLL).
RICORDATO
altresì che le disposizioni di contenimento della spesa pubblica varate nel luglio scorso e quelle in corso di emanazione, hanno introdotto ed introdurranno nuovi limiti per quanto riguarda la spesa del personale e quella relativa a spese per studi, consulenze, convegni mostre pubblicità e sponsorizzazioni e hanno inoltre modificato l’articolato del D.lgs. 267/00 con particolare riferimento allo status degli Amministratori locali, rinviando all’adozione di un decreto ministeriale la determinazione degli importi che costituiranno la base del calcolo per la determinazione delle indennità dei componenti dei CdA delle società partecipate.
RITENUTO
pertanto che il comune deve opportunamente stabilire indirizzi programmatici nei confronti di tutte le società attraverso la formulazione sistematica di direttive strategiche e successiva verifica dell’esecuzione anche attraverso patti parasociali che definiscano un sistema di regole in funzione della entità e strategicità della partecipazione;
VISTO l’art.42 del D.L.vo 18.8.2000 n.267;
VISTO il parere espresso dalla Commissione consiliare
VISTO la delibera di Giunta Comunale nr. 1299 del 26 ottobre 2011, allegato in quanto integrante e sostanziale;
DELIBERA
Di approvare quanto riportato nella delibera di Giunta . 1299 del 26 ottobre 2011 allegato in quanto integrante e sostanziale;
1) Di approvare per quanto espresso in premessa, gli indirizzi per le società a totale o a maggioranza capitale del Comune di Messina di seguito riportati:
Le società operino per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed efficacia operando un riduzione dell’8 % al 10%dei costi previsti per : personale, incarichi esterni, acquisti di beni e servizi. Nel budget approvato dall’assemblea si dovrà prevedere che a fine anno in sede di approvazione del bilancio gli amministratori dovranno relazionare sugli esiti e/o eventuali scostamenti.
A) Raggiungano un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo e concordate con il comune attraverso l’adozione delle seguenti misure:
non procedere ad aumenti dei compensi stabiliti in favore degli amministratori attualmente inferiori al limite legislativamente previsto;
ridurre i costi anche attraverso il contenimento dei compensi specie in caso di incarichi funzionalmente legati tra loro;
adottare preventivi regolamenti che individuino le procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti e garantire di conseguenza la più vasta diffusione del fabbisogno professionale nel mercato del lavoro;
adottare apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di appalti di servizi e per l’affidamento degli incarichi professionali e di collaborazione esterna. In particolare sarà possibile affidare incarichi di consulenze senza procedure selettive in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità interne in grado di assicurare la prestazione dei servizi richiesti.
2) di approvare per quanto espresso in premessa, gli indirizzi per le società partecipate dal comune di Messina che operano in house provviding di seguito riportati:
B) specifiche azioni tenute al rispetto dei limiti di spesa previsti dalla finanza pubblica per il comune di Messina riguardo alle spese per assunzioni di personale, studi, consulenze, convegni mostre pubblicità e sponsorizzazioni e in ogni caso il rispetto degli indirizzi sopra riportati per le altre società partecipate dal Comune di Messina.
3) Le società anzidette, entro il 31/3/2012, dovranno presentare al Sindaco un apposito piano che individui le azioni concrete che intendano intraprendere per raggiungere gli obiettivi di cui al punto A) e B).
Di tale piano dovranno dar conto:
Ex ante, nel bilancio di previsione o budget se previsto nello Statuto;
Ex post, nella relazione degli amministratori della società al bilancio consuntivo, dando conto degli esiti del piano proposto.
4) di affidare come compito degli amministratori di nomina diretta del comune nelle altre società partecipate la promozione degli indirizzi formulati nella presente deliberazione.
5) Per le società di cui al punto 4, il rappresentante del Comune di Messina dovrà proporre al Sindaco un piano che individui le azioni concrete che intende intraprendere per promuovere gli indirizzi della presente delibera.
Qualora il piano sia condiviso, il rappresentante si farà carico di proporlo al CDA della Società. Qualora esista un patto parasociale sarà il Sindaco a farsi carico di presentare il piano nelle sedi opportune.
6) Gli amministratori delle società di cui ai punti 1) e 2) di seguito indicate dovranno inoltre relazionare al Sindaco, e per il suo tramite al Consiglio Comunale, su alcune questioni strategiche:
7) il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai punti precedenti darà titolo al sindaco di richiedere le dimissioni all’amministratore da esso direttamente nominato essendo venuti meno i motivi fiduciari della nomina medesima.
In caso di rifiuto delle dimissioni il sindaco si riserva:
– la revoca ai sensi dell’art. 2449 cod. civ. dell’amministratore inadempiente;
– la richiesta di revoca motivata all’assemblea dei soci in caso di nomina non diretta, valutando, nelle proprie motivazioni, la gravita degli inadempimenti in relazione alla sussistenza dei motivi della giusta causa alla revoca stessa.
9) Di trasmettere copia del presente atto ai Presidenti dei Consigli di amministrazione, agli Amministratori unici e ai rappresentati del comune all’interno delle società interessate ai fini del rispetto delle disposizioni impartite con il presente atto nonché al Collegio dei revisori del Comune.
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del T.U.O.E.L.
……………………………………………………………………………………………………….
OGGETTO: Attuazione dell’art.15, comma 8 quinquiesdecies della Legge n.102 del 3 agosto 2009, concernente la definizione agevolata dei verbali per violazione al Codice della Strada e sanzioni amministrative elevati entro il 31.12.2004.
PROPONENTE: Consigliere Comunale
Ivano Cantello,
IL Consiglio Comunale
Premesso che :
Che l’art. 203, comma 3 del D.Lvo n.285 del 30.04.1992 ( Codice della Strada ) stabilisce che i verbali relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada, per le quali non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui all’art.17 della legge 24.11.1981 n.689, costituiscono titolo esecutivo per una somma pari alla metà de massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento.
Con in base all’art. 206 del C.d.S. l’Amministrazione Comunale iscrive a ruolo tutti i verbali contenenti violazioni alle norme del codice della strada divenuti esecutivi.
Che i ruoli cosi formati sono redatti e firmati e consegnati tramite Equitalia Servizi, agli Agenti della riscossione i quali ciascuno nel proprio ambito territoriale, concorrono alla notifica ed alla riscossione.
Che con legge 3 Agosto 2009 n. 102 veniva convertito, con modificazione, il D.Lvo 1 Luglio 2009, recante provvedimenti anticrisi.
Che l’art. 15 comma 8 quinquesdecis del D.Lvo 1. Luglio 2009 prevede che: “Al fine di incrementare l’efficienza del sistema di riscossione dei comuni e di contenere i costi complessivi, nonché favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazione al Codice della Strada, di cui al D.Lvo 30.04.1992 n.285, i cui verbali sono stati elevati sino al 31.12.2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente l’adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
1. di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata delle spese di procedimento e notifica del verbale, ( a scopo esemplificativo si specifica che detta somma sarà pari alla metà della somma iscritta a ruolo al codice di tributo 5242 come sanzione);
2. di un aggio di riscossione del 4% sulle somme riscosse;
3. rimborso per le spese sostenute all’Agente della Riscossione.””
Considerato che le rilevanti incidenze delle somme non pagate a quelle iscritte nei titoli esecutivi e il nuovo sistema di riscossione introdotto dal d. Lvo 112/99 e L. 248/2005, hanno generato la notifica di un considerevole numero di atti cautelari ed esecutivi in giacenza da anni presso i concessionari, originando, inoltre un considerevole incremento del contenzioso in materia.
Dare atto che con l’adesione alla definizione agevolata del debito non saranno più dovute:
– il raddoppio della sanzione originale
– le maggiorazioni semestrali
– la misura intera dell’agio di riscossione.
Visto e richiamato l’art. 194 del TUEL (D.lgs. n. 267/00)
PROPONE
La definizione agevolata dei verbali per violazioni al codice della strada elevati sino alla data del 31.12.2004, ex art.15 comma 8 quinquesdecis D.L. 01.07.2009, convertito con modifiche in Legge n.102 del 03.08.2009, e cioè per i ruoli resi esecutivi fino all’anno 2008 per il codice tributo 5242 con le seguenti modalità.
1. TERMINE:
L’adesione alla definizione agevolata dovrà avvenire entro 18 ( diciotto ) mesi dalla data in cui la presente Deliberazione diverrà esecutiva e/o in cui sarà pubblicata.
2. MODALITA DI PAGAMENTO:
di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata delle spese di procedimento e notifica del verbale, ( a scopo esemplificativo si specifica che detta somma sarà pari alla metà della somma iscritta a ruolo al codice di tributo 5242 come sanzione);
di un aggio di riscossione del 4% sulle somme riscosse;
rimborso per le spese sostenute all’Agente della Riscossione.
3. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:
Il concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti relativi alla massima diffusione della definizione agevolata delle sanzioni di cui alla presente Delibera con manifesti e comunicazione ai singoli debitori, nonché a procedere a rendicontare e riversare le somme, secondo i tempi e le modalità previste dalle vigenti norme per i ruoli in questione.
4. PAGAMENTO GIA’ AVVENUTO:
L’avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo non potrà comportare alcun rimborso.
5. ADEMPIMENTI DEL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Dare mandato al Dirigente della Polizia Municipale di notificare la presente Deliberazione di regolamento della definizione agevolata dei verbali per violazioni al codice della strada elevati sino alla data del 31.12.2004 e cioè ruoli resi esecutivi fino al 2008, ex art.15 comma 8 quinquesdecis D.L. 01.07.2009, convertito con modifiche in Legge n.102 del 03.08.2009., al Concessionario per la riscossione.