Si trasmette la proposta di delibera di cui in oggetto, con la quale viene dato indirizzo e mandato alla Giunta Comunale affinché provveda entro 30 giorni dall’approvazione all’istituzione del parcheggio a pagamento su un solo lato in tutte le zone ricadenti all’interno della ZTL e la sosta libera su l’altro lato, a esclusione delle zone ricadenti all’interno del quadrilatero Via La Farina, Via S.Cecilia, Via Tommaso Cannizzaro e Via Cesare Battisti, tenuto conto di quanto richiesto dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 247/2011 Prsp del 29.11.2011, avente ad oggetto “Controllo finanziario degli Enti Locali – Bilancio di Previsione 2011: adempimenti ai sensi dell’art.1, comma 168, L.266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e secondo quanto previsto dalla sentenza della Cassazione n. 116/2007, che, ribadendo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 7 del Codice della strada, ha stabilito che nel caso in cui il Comune intenda destinare parte del territorio urbano alla sosta a pagamento deve obbligatoriamente riservare, nelle aree limitrofe, un adeguato numero di parcheggi non a pagamento. Quanto sopra è anche stato richiesto in modo reiterato dal Dirigente dell’Avvocatura Comunale e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, come si evince nelle premesse della proposta di delibera allegata, in seguito del cospicuo numero di ricorsi presentati dai contravventori, che, nella maggior parte dei casi, vedono soccombente l’Amministrazione Comunale con un conseguente esborso economico a seguito delle ricorrenti condanne da parte del Giudice di Pace.
Cordiali saluti.
Nello Pergolizzi, Ivano Cantello e Giuseppe Melazzo
COMUNE DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° __ DEL _________
OGGETTO: Atto di indirizzo alla Giunta Municipale relativo: “Modifica sosta a pagamento all’interno della ZTL”
PROPOSTA ISTRUITA: ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale
PROPONENTI: Consiglieri Comunali Nello Pergolizzi, Ivano Cantello e Giuseppe Melazzo
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione n. 247/2011 Prsp del 29.11.2011, della Corte dei Conti, avente ad oggetto “Controllo finanziario degli Enti Locali – Bilancio di Previsione 2011: adempimenti ai sensi dell’art.1, comma 168, L.266/2005 (Legge Finanziaria 2006) (All.1) e tenuto conto delle indicazioni ivi esposte;
VISTE le deliberazione Consiliari di approvazione del bilancio consuntivo 2010, del bilancio previsione 2011 e la manovra di riequilibrio 2011;
VISTO il decreto legislativo “premi e sanzioni”, n.149 del 6 settembre 2011, che prevede che la Corte dei Conti possa richiedere entro tempi brevi misure correttive per il conseguimento dell’equilibrio finanziario a quell’ente locale che in sede di controllo abbia evidenziato comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, la violazione degli obbiettivi di finanza pubblica, o squilibri di bilancio in grado di provocare il dissesto.
RILEVATO che è doveroso prendere atto delle osservazioni e delle richieste di chiarimenti operate dalle Sezioni di Controllo ai sensi delle suddette normative, adottando le successive determinazioni;
VISTE le relazioni redatte dall’organo di revisione sui bilanci di previsione, sui rendiconti di gestione e sulle manovre di riequilibrio ed in particolare
– la relazione del Collegio dei revisori dei conti Prot. N. 118/2011 Rev. / U. del 15/11/2011 ed i relativi allegati;
– la relazione del Collegio dei revisori dei conti Prot. N. 128/2011 Rev. / U. del 24/11/2011 ed i relativi allegati;
– la relazione del Collegio dei revisori dei conti Prot. N. 69/2011 del 15/7/2011 ed i relativi allegati;
VISTA la nota del collegio dei Revisori dei conti prot. 131/2011 del 2/12/2011, assunto al prot-. Generale in data 6 dicembre 2011, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, trasmessa ai singoli Consiglieri Comunali solo in data 6 febbraio con nota prot. 30935 dal Presidente della I^ Commissione Consiliare;
VISTA la relazione della Segreteria Generale – Ragioneria Generale, contraddistinta dal prot. nr. 33578 pervenuta, con nota della Presidenza del Consiglio Comunale prot. nr. 35130, indirizzata ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale e ai Sigg. Capigruppo;
CONSIDERATO:
– che con delibera della Giunta Comunale del 29 agosto 2008 sono state varate alcune modifiche alla sosta con l’ampliamento della ZTL, prevedendo un solo lato a pagamento nella parte bassa del Viale Europa e in Via S. Cecilia, nell’ambito del lotto C dell’area di parcheggio compresa tra la Via Tommaso Cannizzaro, Via La Farina, Gibilterra e la zona ferroviaria;
– che la sentenza della Cassazione n. 116/2007, ribadendo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 7 del Codice della strada, ha stabilito che nel caso in cui il Comune intenda destinare parte del territorio urbano alla sosta a pagamento deve obbligatoriamente riservare, nelle aree limitrofe, un adeguato numero di parcheggi non a pagamento;
VISTA la nota prot. n. 278108 del 21 ottobre 2011 (all.2), a firma del Dirigente dell’Avvocatura del Comune di Messina, con la quale, tra l’altro, viene evidenziato testualmente quanto segue:”…..che il Giudice di dispone “pedissequamente” la disapplicazione dell’Ordinanza Dirigenziale del Dipartimento Mobilità n. 477 del 2005, istitutiva della Z.T.L.. Ciò in quanto, evidentemente, il predetto provvedimento viene considerato illegittimo: da questo punto di vista il problema chiaramente si sposta dai profili organizzativi agli eventuali provvedimenti che l’Amministrazione (e non certo questa Avvocatura) dovrebbe adottare per evitare l’ingente mole di contenzioso. Ciò sembrerebbe pienamente confermato dalla nota protocollo n. 236725 del 08 settembre 2011 del Comandante della Polizia Municipale avente ad oggetto “Contenzioso per Z.T.L.” con la quale si richiede (all’Amministrazione), fra l’altro, di procedere urgentemente alla modifica dell’attuale regolamentazione della predetta Zona a Traffico Limitato;”
VISTA la nota prot. n. 324574/3821 del 12 dicembre 2011, a firma del Comandante del Corpo di Polizia Municipale (all.3), con la quale, tra l’altro, viene evidenziato testualmente quanto segue: “Altro punto di criticità è rappresentato dall’esborso che scaturisce dal cospicuo contenzioso per i ricorsi presentati al Giudice di Pace, proposti dai contravventori avverso sanzioni amministrative pecuniarie elevate per infrazioni al C.d.S. .Le numerose sentenze di condanna al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del ricorrente o del difensore anticipatario, sono dovute nella maggior parte delle ipotesi, così come più volte evidenziato e relazionato, all’accoglimento dei ricorsi presentati per il pagamento della sosta all’interno della Z.T.L. istituita nell’ambito cittadino che, secondo i pareri espressi dai Giudici di Pace, risulta essere illegittima per mancata “copertura normativa”. Questo andamento determina così un aggravio di spesa per l’Ente al quale sarebbe opportuno porre adeguati rimedi in ambito amministrativo, valutando attentamente la possibilità di modificare i parametri previsti per la Zona a Traffico Limitato cittadina.”
Tutto ciò premesso e considerato
D E L I B E R A:
di dare indirizzo e mandato alla Giunta Comunale affinché provveda entro 30 giorni dall’approvazione della presente delibera:
– all’istituzione il parcheggio a pagamento su un solo lato in tutte le zone ricadenti all’interno della ZTL e la sosta libera su l’altro lato, ad esclusione delle zone ricadenti all’interno del quadrilatero Via La Farina, Via S.Cecilia, Via Tommaso Cannizzaro e Via Cesare Battisti;
– di fare salve le delibere e le ordinanze a tutt’oggi vigenti per le parti che non contrastano con il presente atto.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.