RELAZIONE SULL’OPPORTUNITà PER IL COMUNE DI MESSINA DI COLLABORARE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con Legge 2 dicembre 2005, n. 248, all’art. 1, così come modificato dall’art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e dall’art. 2, comma 10, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha previsto la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, relativamente alle entrate erariali, siano esse imposte dirette che indirette.
La novità apportata dal decreto legge 203/2005, consiste nel riconoscimento ai Comuni di una quota, che con la modifica introdotta dal richiamato art. 2, comma 10 del D.Lgs. 23/2011 è salita al 50%, e successivamente elevata al 100% con il nuovo art.1, comma 12 bis del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 delle maggiori somme che vengono riscosse, a titolo definitivo, grazie alle cosiddette “segnalazioni qualificate”, che l’ente locale trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Questa norma, resa operativa dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 187461 del 3 dicembre 2007, n. 175466 del 26 novembre 2008 e n. 24114 del 27 febbraio 2012, offre ai Comuni la possibilità di reperire risorse finanziarie attraverso una nuova attività, in cui dovrà collaborare con la stessa Agenzia delle Entrate. Ciò può rappresentare “una boccata d’aria” in un momento in cui vengono ridotti i trasferimenti erariali.
Tutto questo va inoltre inquadrato all’interno di uno scenario normativo finalizzato al raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, che premia gli enti che assumono comportamenti “virtuosi” e adottano politiche di bilancio efficaci, mentre penalizza quelli che non sono in grado di raggiungere i suddetti risultati. Le linee guida che emergono dalla lettura delle nuove disposizioni normative del D.L. 6.12.2011, c.d. decreto Monti, in materia di nuova imposizione locale, sono volte al conseguimento di maggior autonomia operativa da parte degli locali, conferendo, alla gestione della cosa pubblica, maggior flessibilità delle risorse sia materiali che umane. Alla luce delle considerazioni appena espresse, la collaborazione fra Comuni e Agenzia delle Entrate rappresenta, pertanto, un’opportunità che non può essere lasciata solo sulla carta, ma deve stimolare l’ente comunale a farle assurgere il ruolo di strumento indispensabile e fondamentale per il raggiungimento di quella autonomia finanziaria tanto auspicata, quanto necessaria per il risanamento dei conti pubblici.
Le informazioni da trasmettere, denominate “segnalazioni qualificate”, devono riguardare situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi e, pertanto, si intendono “le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.”
I controlli fiscali ai quali i Comuni sono chiamati a interagire con l’agenzia delle Entrate, riguardano i principali tributi erariali, quali a titolo esemplificativo l’imposta sui redditi, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e catastale, ai quali si aggiungono anche quelli contributivi e assistenziali. L’obiettivo è quello di scovare i valori imponibili sottratti al fisco, dall’evasore totale e da chi elude parte delle imposte erariali, contributive e assistenziali, dichiarando una ricchezza imponibile minore di quella realizzata. In particolare, si potrà procedere alle verifiche fiscali utilizzando le banche dati del Comune relative ai tributi locali e alle principali entrate patrimoniali, al fine di conoscere, ad esempio:
a) la situazione immobiliare del contribuente (unità immobiliari possedute e utilizzate come prima casa, a disposizione ovvero per usi diversi) e il numero delle utenze attivate (a proposito della tassa di smaltimento, del canone di occupazione, delle utenze idriche). Attraverso questo dato è possibile verificare indirettamente le unità immobiliari date in locazione o strumentali all’esercizio di attività professionali o industriali. Ancora, è possibile individuare le unità immobiliari oggetto di condono edilizio o quelle che non sono state mai dichiarate ai fini delle imposte erariali;
b) la situazione reddituale dichiarata ai fini dell’accesso ai servizi dell’ente previa corresponsione di tariffe agevolate;
c) la dimora abituale del contribuente ai fini del corretto recapito delle comunicazioni personali.
Da quanto premesso, emerge la necessità, anche per il nostro Comune, di partecipare all’attività di accertamento delle entrate erariali, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.
Ne consegue che per partecipare all’attività de qua, occorre sottoscrivere l’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia – Messina.

I CONSIGLIERI COMUNALI:

Nello Pergolizzi – Ivano Cantello