DIVIETI DI PUBBLICIZZARE SONDAGGI DEMOSCOPICI E DI PROPAGANDA ELETTORALE

L’Assessorato regionale alle Autonomie locali ha diramato la circolare agli Enti Locali, interessati alle consultazioni elettorali di domenica 9 e lunedì 10, relativa alla comunicazione politica radiotelevisiva e a mezzo stampa, dei sondaggi demoscopici. La materia è disciplinata dalle leggi n. 515/1993 e n. 28/2000, e mira ad assicurare la parità di accesso ai mezzi di informazione. Relativamente ai sondaggi politici ed elettorali, già dal 25 maggio scorso e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell’art.8 della legge n.28 del 22 febbraio 2000, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Per l’inizio del divieto di propaganda, l’art. 9, comma 1, della legge n.212 del 4 aprile 1956, relativo alle disposizioni volte ad assicurare una pausa di riflessione agli elettori nell’imminenza della data del voto, prevede che a partire dal giorno precedente le votazioni, e cioè dall’otto giugno, è vietato tenere comizi, riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché effettuare nuove affissioni di manifesti, stampati e giornali murali. Analogo divieto vige per le emittenti radiotelevisive di diffondere comunicazioni di natura politica, messaggi autogestiti, nonché tribune elettorali, a partire dal suddetto termine, ai sensi dell’art. 9 bis del D. L. n. 807/1984, introdotto dalla legge di conversione del 4 febbraio 1985, n. 10. Ne consegue che qualsiasi manifestazione di propaganda elettorale dovrà obbligatoriamente cessare alle ore 24 di venerdì 7.