I MISTERI DI MESSINAMBIENTE…

Oggetto della controversia insorta in Commissione è la circostanza che ho chiesto al Dott. Ciacci, che ha sottoscritto il contratto del Consulente Dott. Rossi, l’interpretazione della clausola del contratto (art. 13) dello stesso che così recita:
“Per patto così espresso, in considerazione della particolare qualità e esperienza del collaboratore, i risultati del progetto in questione resteranno di sua specifica competenza e proprietà, con la precisazione che saranno disponibili e a uso di Messinambiente in vigenza di progetto o di ulteriori sviluppi operativi in sinergia con il collaboratore. Potranno, altresì, essere resi disponibili, in futuro dall’odierno collaboratore, alle esigenze del Comune di Messina in forza di specifici eventuali diverse ulteriori collaborazioni con il Dott. Rossi potrà essere chiamato dall’Ente medesimo.” Vista l’importanza della clausola contrattuale era necessaria una interpretazione autentica da parte del sottoscrittore del contratto, e quindi a colui che lo ha condiviso (Dott. Ciacci), il quale non ha dato alcuna interpretazione autentica , rimandando al contenuto dell’art. 13. Ricordo che trattasi di un contratto di co.co.pro. e quindi il progetto, una volta eseguito e svolto, rimane di proprietà di Messinambiente che se ne può avvalere in qualsiasi sede ed anche oltre la durata del rapporto di collaborazione con il Dott. Rossi, così come il Comune di Messina si può avvalere, anche dopo la durata del contratto, dell’attività progettuale posta in essere e pagata al Dott. Rossi. La mia interpretazione va nel senso che il Dott. Rossi può consentire a Messinambiente ed al Comune di avvalersi del suo progetto solo ed esclusivamente tramite una sua collaborazione diretta e,quindi,in caso di cessazione o mancato rinnovo quel progetto , non potrebbe essere continuato né dal Comune né da Messina ambiente, come se si trattasse di un’opera di ingegno o di un brevetto. Se questa dovesse essere l’interpretazione, allora la clausola contrattuale dovrebbe essere rivista per evitare che il Dott. Rossi possa continuare a essere oltre i 6 mesi previsti consulente di Messinambiente, ovvero in caso di recesso o abbandono la società non potrà continuare l’attività prevista nel progetto iniziale. Volevo solo avere una interpretazione diretta, ma il silenzio del Dott. Ciacci sicuramente non è servito a fugare i miei dubbi. Fra l’altro, vista la delibera n° 58 della Corte dei Conti, è stato consigliato al Dott. Ciacci di evitare di sottoscrivere contratti con nuovi collaboratori, visto il diniego della Corte alla assunzione di spese.

Giusepep Santalco