Luigi Sturniolo – Nina Lo Presti
Premesso che
l’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
lo Statuto del Comune di Messina indica all’art. 1, tra i valori comunitari, la libertà, la pace, la solidarietà, la moralità, la cooperazione, le pari opportunità, la responsabilità individuale e sociale;
lo Statuto, all’art. 2, comma 2, ispira le azioni Comune ai valori affermati nell’articolo precedente e al rispetto della dignità dell’uomo e della solidarietà sociale;
Preso atto che
la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale ha trovato riconoscimento legislativo con la L. 27 febbraio 2009 n. 14, che ha modificato la Legge 26 luglio 1975 n. 354, prevedendo che il garante può avere colloqui con i detenuti e gli internati, anche al fine di compiere atti giuridici (art. 18) e che il garante possa visitare senza necessità di preventiva autorizzazione gli istituti penitenziari che insistono sul territorio di competenza (art. 67);
Rilevato che
La Legge Regionale 19 maggio 2005, n. 5, ha istituito, all’art. 33 il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti al fine di favorire l’inserimento lavorativo e la formazione scolastica e universitaria delle persone private della libertà, di vigilare affinché vengano garantiti i loro diritti fondamentali e siano messe in atto campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi dei diritti umani;
Visto
il Regolamento del Garante per i diritti delle persone private della libertà nel testo che qui si allega (All. A) come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui si indicano i compiti, funzioni, requisiti, modalità di elezione, durata in carica e cause di decadenza, dimissioni e revoca del Garante, nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune;
Ritenuto
di procedere alla costituzione del Garante per i diritti delle persone private della libertà;
D E L I B E R A
1. DI ISTITUIRE NEL COMUNE DI MESSINA IL “GARANTE DEI DIRITTI PER LE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’”.
2. DI APPROVARE IL REGOLAMENTO, ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERA DI CUI FA PARTE INTEGRANTE, CON IL QUALE SI STABILISCONO LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL GARANTE.
Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.