PREMESSO
Che il legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le loro funzioni attribuite, nonché per sostenere l’azione amministrativa indirizzata all’attuazione del programma sulla base del quale i primi cittadini eletti hanno ottenuto la fiducia degli elettori, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni in possesso di documentata professionalità;
Che l’art. 14, rubricato “incarichi ad esperti”, della Legge Regionale 26 Agosto 1992, n. 7, che consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’Amministrazione, per essere coadiuvato nell’espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza e, in particolare, l’art. 3, che testualmente recita: “Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità”;
Che il tema dell’affidamento di incarichi a soggetti estranei all’amministrazione (di studio, di ricerca o di consulenza) da parte di Enti pubblici costituisce da tempo uno degli argomenti al centro dell’attenzione politico-istituzionale e dell’opinione pubblica, in relazione non solo alle esigenze di contenimento della spesa pubblica ma anche alla garanzia della trasparenza e della meritocrazia nella selezione dei collaboratori delle pubbliche amministrazioni;
Che Il Sindaco prof. Renato Accorinti, dalla data della proclamazione ad oggi, ha conferito n. 24 incarichi di “Esperto del Sindaco a titolo gratuito”;
Che l’art. 14 della L.R. n.7/1992 – Incarichi ad esperti – (modificato dall’art. 41 della L.R. 26/93, dall’art. 4 della L.R. 38/94, integrato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 41/96 e modificato dall’art. 48, comma 1, della L.R. 6/97), prevede che:
1. Il sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’amministrazione.
2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:
a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti;
b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;
c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti.
3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
4. Il sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull’attività degli esperti da lui nominati.
5. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.
6. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente.
Che rientrano (cfr. circ. Min. Funz. Pubbl. n. 2/2008) nell’ambito della disciplina generale dettata dall’art. 7 del D.Lgs. n. 165/01 anche gli incarichi di “esperto” previsti dall’art. 14 della L.R. n. 7 del 18/8/92;
Che, essendo il D.Lgs. n. 165/2001 cronologicamente posteriore alla L.R. n. 7/1992, non vi è dubbio che per la nomina, i requisiti indicati da quest’ultima vanno integrati con quelli richiesti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal proposito, è opportuno evidenziare che anche l’incarico di esperto non può riguardare atti che possono essere posti in essere dalle strutture burocratiche o dagli amministratori dell’ente (cfr. sentenza Corte dei Conti dell’11.7.2008 n. 3338/2008 sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana).
CONSIDERATO
Che il legislatore siciliano ha posto dei limiti numerici alla facoltà del Sindaco di procedere alla nomina di esperti, tenuto conto del numero degli abitanti del Comune;
Che il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
Che l’amministrazione deve avere accertato preliminarmente l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno per svolgere le attività assegnate ai professionisti esterni all’Ente;
Che la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e deve soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore;
Che devono essere preventivamente determinati durata, luogo e oggetto della collaborazione;
Che per pervenire ad una corretta individuazione del consulente/esperto prima di conferire l’incarico, la P.A. dovrà procedere a trasmettere l’atto alla Corte dei conti come specificato dalla circ. 17/2005 e dalla delib. Corte dei conti 17/2005 (quest’ultima prevede l’invio anche degli incarichi degli esperti laddove testualmente recita: “…tra gli incarichi, per i quali la legge n. 311 del 2004 ha previsto la trasmissione degli atti di conferimento degli incarichi, rientrino anche quelli attribuiti dai Sindaci dei comuni in base all’art. 14 della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992”);
Che gli artt. 3 e 4 della L.R. n. 19/1997, espressamente prevedono il preventivo accertamento dell’esistenza dei requisiti soggettivi in capo al candidato alla nomina, nonché il possesso dei requisiti culturali necessari per ricoprire l’incarico. A tal proposito, è utile richiamare la sentenza CdC dell’11.7.08 n. 3338/2008 sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana sui requisiti professionali che i consulenti/esperti devono possedere, nonché la circ. Pres. Cons. dei Min. n. 2/2008, laddove definisce il concetto di particolare “comprovata specializzazione universitaria”;
Che il legislatore regionale, ha previsto espressamente il c.d. “divieto di cumulo” all’art. 3 della LR n. 22/1995 (come modificata dalla L.R. n. 19/97, L.R. n. 10/1999 n. 2/2007, dall’art. 61 L.R. n. 6/2001), norma interpretata dall’Ufficio legislativo e legale della regione siciliana con parere n. 101 del 2007. In particolare, è stato previsto che, presso le amministrazioni attive, consultive o di controllo della regione siciliana salvo deroghe di legge:
– i pubblici dipendenti non possono ricoprire più di due incarichi;
– i liberi professionisti non possono rivestire contemporaneamente più incarichi;
– nessuno può ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi.
Che l’art. 3, L.R. n. 28.3.1995 n. 22, l’art. 5, L.R. n. 19/1997, l’art. 61, L.R. n. 6/2001 e l’art. 7, L.R. n. 21/2001, disciplinano le c.d. “incompatibilità” specificando che non possono ricoprire gli incarichi coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi;
RILEVATO
Che in presenza di sempre più restrittivi vincoli finanziari, si è ingenerata la prassi di conferire incarichi di consulenza e/o di esperto “gratuiti” ritenendo che ciò esonerasse la P.A. dal seguire le norme sopra indicate.
In realtà, tali incarichi sarebbero illegittimi, in quanto:
• le norme sulla scelta vanno comunque applicate dalla P.A. in mancanza di una norma del legislatore che preveda il contrario;
• i codici di deontologia professionale, di norma, prevedono che i professionisti non possono effettuare prestazioni professionali per compensi inferiori ai minimi tariffari, configurandosi diversamente illegittima concorrenza.
Che il ricorso alla consulenza gratuita è spesso configurabile come un tentativo di raggirare le norme sulla contabilità pubblica e quelle che (in ossequio ai principi di imparzialità, buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione), stabiliscano le procedure da seguire per l’individuazione del nominabile.
Che i professionisti che ricevono incarichi dalle pubbliche amministrazioni in forza della loro offerta a titolo gratuito, possono trarre dall’espletamento degli incarichi gratuiti un vantaggio indiretto immediato in termini di prestigio e notorietà professionale ed un vantaggio competitivo potenziale da utilizzare in successive procedure selettive per l’affidamento, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di incarichi della stessa natura a titolo oneroso;
Che a rafforzare tale tesi è intervenuta la Corte dei Conti della regione Calabria (sez. controllo in sede consultiva deliberazione n. 395 del 2.8.2010), che ha dichiarato inammissibile la nomina di personale all’ufficio staff con riconoscimento del solo rimborso delle spese sostenute e con esclusione di qualsiasi compenso per l’attività svolta, perché incompatibile con l’art. 90 del T.U.EE.LL. (il quale dispone che al personale assunto con contratto di lavoro a t.d. si applichi il C.C.N.L. del personale degli enti locali) definendo tale norma imperativa e inderogabile. Ne discende che, ove la legge espressamente preveda il compenso da riconoscere ai consulenti/esperti, in applicazione del principio secondo il quale, quando la norma prevede il metodo di calcolo del compenso da corrispondere non è derogabile da parte della P.A., è illegittimo l’incarico loro conferito gratuitamente;
PRESO ATTO
Che il numero degli incarichi ad esperti conferiti dal Sindaco, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n.7/1992 e ss.mm., dalla data del suo insediamento ad oggi è pari a n. 24, in violazione al comma 2 lett. b) della suddetta legge;
Che dalle determine sindacali di conferimento di incarico di “Esperto a titolo gratuito” non risulta che l’amministrazione abbia accertato preliminarmente l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
Che non risultano trasmettessi gli atti di che trattasi alla Corte dei Conti come specificato dalla circ. 17/2005 e dalla del. CdC n. 17/2005;
Che dai curricula allegati alla determina sindacale di conferimento incarico di Esperto risulta che alcuni professionisti hanno ricoperto lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi, e ciò in violazione alle normative vigenti sopra richiamate;
Che alcuni dei professionisti incaricati potrebbero trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui alle normative sopracitate;
Che alcune delle determine sindacali di che trattasi mancano dell’allegato curriculum, rendendo impossibile riscontrare la professionalità “altamente qualificata” che deve soddisfare le straordinarie ed eccezionali esigenze dell’Ente, richiamate dalla normativa vigente;
Che sulla base di quanto sopra rilevato e rappresentato si ritiene che gli incarichi conferiti, pur non arrecando danno economico per l’Ente, non siano conformi alla disciplina di legge;
INVITA
1. L’Amministrazione ad adottare gli eventuali opportuni provvedimenti per conformare la propria attività alla legge in materia di affidamento di incarichi;
2. Il Direttore Generale e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che leggono per conoscenza, di valutare la congruità delle nomine di cui in narrativa alle leggi e normative vigenti in materia ed eventualmente intervenire per loro competenza;
CHIEDE
1. Copia della Relazione annuale del Sindaco sull’attività degli esperti da lui nominati negli anni 2013 e 2014, ai sensi del comma 4 dell’art.14 della L.R. n. 7 del 26 agosto 1992;
2. Copia delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dei soggetti nominati, dalle quali risulti l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all’incarico ricoperto ex art. 53, comma 14, D.lgs 165/2001 e s.m.i., nonché l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, L. 190/2012, essendo quest’ultima dichiarazione condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;
3. Di conoscere l’entità di eventuali rimborsi spese riconosciuti direttamente agli esperti o comunque riconducibili all’attività da loro prestata.
Il Consigliere Comunale
Nina Lo Presti