Premesso
– che presso il Tribunale di Messina è pendente un procedimento penale contro 62 indagati (Amministratori Comunali, Consiglieri Comunali, Dirigenti, Revisori dei Conti) per falso nei bilanci relativi " agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e sino all’attualità.", con la seguente motivazione:
"…con la redazione dei falsi attestati di rispetto del patto di stabilità interno, precedono, nel dissimulare in tale modo la sussistenza dei presupposti patrimoniali che avrebbero resoobbligatoria la dichiarazione di dissesto dell’Ente locale da parte del Consiglio comunale e comunque nel dissimulare le reali dimensioni del deficit connotante i conti comunali, cosi da aggravare il dissesto medesimo ritardandone la formalizzazione (ed ancor prima, il disavanzo nei conti, ritardando I’azione di risanamento), intenzionalmente procuravano a sè un ingiusto vantaggio patrimoniale (scongiurando la propria decadenza o cessazione dalla carica, dall’incarico o comunque dalla funzione ricoperta quale effetto delle determinazioni interdittive della Corte dei Conti, ovvero della sanzione politico irrogabile dalla cittadinanza – e sottraendosi al giudizio di responsabilità della Corte dei Conti per il cagionato dissesto) ed un correlato danno ingiusto in capo al Comune di Messina (atteso che la disciplina del dissesto è preordinata al risanamento dell’Ente locale, e che le condotte descritte ritardavano gravemente I’avvio dell’azione di risanamento dei conti dissimulando il disavanzo di bilancio e le sue reali dimensioni), ai creditori dei Comune di Messina (atteso che la disciplina del dissesto è altresì preordinata a garantire la par condicio creditorum), allo Stato ltaliano (non potendo trovare applicazione – in assenza della pur doverosa dichiarazione di dissesto – la sanzione della riduzione dei trasferimenti erariali disposti dallo Stato a beneficio dell’ Ente locale) ed alla cittadinanza del Comune di Messina (gravata da una situazione di deficit nei conti pubblici – ed infine, di default dell’ente territoriale – via via cronicizzatasi ed aggravatasi poichè dissimulata dagli indagati e non tempestivamente palesata nelle forme previste dalla legge: dato reso ancor più tangibile – anche sotto il profilo economico – dalla circostanza che il dissesto determina l’obbligo ex lege, in capo al Comune, di innalzare le imposte comunali fino al tetto massimo consentito dalla legge e sino al risanamento della situazione finanziaria, con la conseguenza che – attesa la non tempestiva emersione del dissesto, e la circostanza che la delibera di incremento delle imposte è irrevocabile, con efficacia protratta ai cinque anni successivi all’approvazione del primo bilancio "riequilibrato" – la cittadinanza finisce col subire la prospettazione di una protrazione della elevata imposizione fiscale per un tempo che l’adempimento puntuale degli obblighi di legge da parte degli indagati avrebbe reso senz’altro meno esteso); in Messina, negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e sino all’attualità."
• che il Comune di Messina ha adottato ed approvato nell’anno 2014, un Piano di riequilibrio sotto esame al Ministero dell’Economia e Finanze
• che notizie di Stampa di questi giorni riportano che il Commissario Straordinario del Comune di Messina, Luigi Croce, già nell’anno 2013, aveva indirizzato una lettera ai Consiglieri Comunali, evidenziando la precarietà della situazione finanziaria del Comune e verificare i presupposti per una dichiarazione di dissesto finanziario.
• Che diversi Consiglieri, sconoscendo la missiva di Croce si sono messi in allarme.
Ciò premesso, i sottoscritti
INTERROGANO
I Ministri dell’Interno e dell’Economia e Finanze, ciascuno per le proprie competenze, al fine di conoscere se siano state effettuate le opportune verifiche sulla documentazione e gli allegati, costituenti parte integrante del Piano di Riequilibrio del Comune di Messina, in corso di esame presso gli Organi Ministeriali competenti, al fine di verificare se esistano i presupposti che la legge indica quale condicio sine qua non per dichiarare il dissesto: a) l’impossibilità di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili; b) l’esistenza nei confronti dell’ente locale di crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte secondo legge.
On. Lorenzo Dellai ed altri