I sottoscritti Consiglieri Comunali Nina Lo Presti e Luigi Sturniolo
PREMESSO
Che la retribuzione dei dirigenti è correlata alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti (art. 24, D.lgs. n. 165/2001), con la conseguente tipica scomposizione, recepita dai contratti collettivi, in due distinte voci retributive:
a) la retribuzione di posizione, finalizzata a valorizzare il ruolo organizzativo svolto dal dirigente in relazione alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità gestionali (art. 27, comma 1, CCNL 1998-2001 – area della dirigenza – comparto “Regioni ed autonomie locali”);
b) la retribuzione di risultato, correlata all’effettivo grado di raggiungimento degli specifici obiettivi annuali preventivamente definiti dall’amministrazione (art. 29 del citato CCNL);
Retribuzione di posizione
Che l’articolo 27 del CCNL del 23 dicembre 1999 costituisce la norma di riferimento in materia prevede espressamente che "Gli Enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne";
Che l’ultimo CCNL del 3/08/2010 fissa il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali in un range compreso tra un minimo di € 11.533,17 ed un massimo di € 45.102,87. L’aumento degli importi della retribuzione di posizione ha determinato un corrispondente incremento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio (art. 26 CCNL 23/12/1999).
Che ciò che si valuta in questa sede non è l’apporto individuale del dirigente (tale apporto è valutato in sede di erogazione della indennità di risultato), ma viene pesata la “sedia” e non colui che la occupa in quella fase; (tra parentesi e non tra le virgole)
Retribuzione di risultato
Che l’art. 28 del CCNL del 23/12/1999 al primo comma dispone che “al fine di sviluppare, all’interno degli Enti, l’orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli Enti, delle risorse complessive di cui all’art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%”;
Che il successivo comma aggiunge che "Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento, Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese siano destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo”;
Da quanto sopra, considerato che la retribuzione di risultato si configura in termini percentuali rispetto alle risorse di cui all’art. 26, si evince il legame tra la retribuzione di risultato e la retribuzione di posizione. La prima, infatti, beneficia degli eventuali incrementi che si riscontrano nelle risorse. In tale contesto, dunque, appare rilevante l’attività di valutazione che deve svolgersi sulla base della preventiva fissazione di obiettivi annuali assegnati e misurabili che devono formare oggetto della valutazione in questione.
Che l’art. 29, comma 2 del CCNL del 23/12/1999 dispone che “nella definizione dei criteri di cui al comma 1, gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art.14, comma 1, del D.Lgs. n.29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di cui all’art. 23 del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall’art.14”;
Che la rilevanza dell’attività di valutazione (con preventiva fissazione di obiettivi annuali misurabili) è stata più volte ribadita dall’ARAN che con il parere DB45 del 26/04/2004 ha chiarito che “ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 23.12.1999, sono oggetto di concertazione con le OO.SS. i criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e i criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti; sono invece oggetto di contrattazione integrativa decentrata i criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato”;
Che la contrattazione individua le condizioni minime per la erogazione di questo compenso e che l’istituzione dell’organismo di valutazione è, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, posta come condizione per la erogazione di questo compenso per i dirigenti;
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area Dirigenza
Che la contrattazione collettiva si deve aprire necessariamente entro i 30 giorni successivi alla presentazione della piattaforma da parte dei soggetti sindacali, ma nulla impedisce che l’ente avvii prima la contrattazione. L’ARAN ricorda che sono stati sollevati dubbi di legittimità sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa tardiva, soprattutto nel caso in cui si determinino effetti retroattivi. Viene chiarito che “l’avvio tempestivo delle trattative, rispetto all’arco temporale di riferimento, è certamente funzionale ai contenuti del contratto integrativo che si va a stipulare, tenuto conto anche e soprattutto della natura e delle caratteristiche degli istituti disciplinati”;
Che l’art. 65, commi 1, 2, 4 del D.Lgs. 150/2009 obbliga l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma;
Che il D. Lgs. n. 150/2009 irroga la sanzione della nullità delle clausole dei contratti decentrati in contrasto con disposizioni di legge e/o con i contratti nazionali (tale previsione risponde ad un principio generale del diritto civile, ossia il principio di conservazione degli atti giuridici “utile per inutile non vitiatur”, finalizzato ad evitare, per quanto possibile, che un atto concluso venga caducato e posto nel nulla);
Che l’art. 40bis comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 prevede che:
a) il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall’organo di controllo (Revisori dei Conti);
b) il parere del Collegio dei Revisori dei conti attiene, quindi, alla compatibilità dei costi ovvero della copertura finanziaria, all’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
c) detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta alla firma definitiva dell’accordo stesso;
Che l’art. 40 comma 3 bis del D.Lgs. n.165/2001 così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dell’art. 7 comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
Che l’art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n.165/2001 così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 prevede che:
a) a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione integrativa, utilizzando gli schemi predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
b) le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
Costituzione del Fondo
Che l’art. 3 del CCNL del 23.12.99 prevede che, presso ciascun ente, con almeno cinque dirigenti (art. 4, comma 4), si svolga la contrattazione collettiva integrativa per il personale con qualifica dirigenziale
sulle materie definite dall’articolo 4;
Che l’art. 5 del CCNL del 23.12.99 detta precisi termini e procedure per giungere alla stipulazione del contratto integrativo. In realtà quasi tutti i successivi interventi in materia hanno assunto come parametro di riferimento le disposizioni dettate dagli articoli 26 (costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), 27 (retribuzione di posizione) 28 e 29 (finanziamento della retribuzione di risultato) del CCNL 23 dicembre 1999, come successivamente modificato;
Che gli Enti devono provvedere annualmente alla costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente conformemente all’art. 26 del CCNL del 23/12/1999 del personale dell’Area della Dirigenza, comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, così come integrato e modificato successivamente;
Che la formale costituzione del Fondo è fortemente condizionata dai vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l’adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;
Che l’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede l’automatica decurtazione del fondo in caso di cessazione dal servizio del personale, anche di qualifica dirigenziale;
Retribuzione di posizione e “complessità” degli enti
Che l’art. 27, comma 2, del CCNL del 23/12/1999, successivamente integrato, prevede l’importo massimo attribuibile al dirigente a titolo di retribuzione di posizione. Lo stesso articolo, al comma 5, modificato dall’art. 24 del CCNL del 22/2/2006, prevede che “Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione indicato nel comma 2”;
Che l’attivazione del particolare sistema di incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.1999 e successive modifiche, dipende esclusivamente dalle autonome determinazioni degli Enti, sulla base di un’attenta e puntuale valutazione delle proprie condizioni organizzative e di bilancio;
Che il citato art. 26, comma 3 consente un adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in presenza di processi di riorganizzazione con o senza incrementi della dotazione organica che abbiano prodotto un effettivo accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza rispetto allo standard preesistente;
Che tali risultati devono essere accertati secondo il vigente sistema dei controlli interni e solo in presenza di tale accertamento, l’Ente può decidere un adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Naturalmente, detto adeguamento deve essere deciso nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n.165 del 2001.
Che solo se l’aumento delle risorse è correlato a reali, stabili e significativi incrementi dei servizi e, quindi, delle competenze e delle responsabilità delle funzioni dirigenziali interessate, lo stesso potrà essere confermato e consolidato anche negli anni successivi. Si tratta, infatti, di un incremento di natura eccezionale delle risorse che trova la sua giustificazione esclusivamente nella realizzazione di un intervento organizzativo che ha portato ad un aumento e un ampliamento delle competenze, con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza rispetto allo standard preesistente, e/o del complessivo numero delle posizioni dirigenziali previsto dall’ordinamento dell’ente;
Che ai fini dell’applicazione di tale disciplina contrattuale e dell’eventuale superamento del valore massimo stabilito dal CCNL per la retribuzione di posizione, le strutture complesse possono essere ipotizzate solo quando sussistono due o più funzioni dirigenziali subordinate all’interno della medesima organizzazione. E’ evidente che, diversamente ritenendo, infatti, si determinerebbe il paradosso che tutte sarebbero complesse;
Che la disciplina contrattuale consente, in presenza di strutture complesse nel senso sopra evidenziato, il superamento del valore massimo stabilito dal CCNL per la retribuzione di posizione solo in presenza del requisito della effettiva sussistenza delle risorse a tal fine necessarie tra quelle legittimamente disponibili, calcolate cioè nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 26 del CCNL del 23.12.1999 e in coerenza con la natura delle risorse stesse;
Che pertanto, si esclude, che un eventuale incremento della retribuzione di posizione, anche in presenza di strutture complesse coerenti con la disciplina contrattuale, possa essere finanziato, in tutto o in parte, a carico del bilancio dell’ente o comunque con risorse decentrate non aventi carattere di certezza e stabilità.
CONSIDERATO
Che con Del. n. 1922 del 22/12/1999 veniva approvato il Regolamento di organizzazione sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Messina; Linee guida per il Nucleo di Valutazione dei Dirigenti; Regolamento per lo Sportello Unico delle Attività Produttive; Dotazione Organica; Organigramma degli Uffici e dei Servizi;
Che con Del. G.M. n.579 del 26/06/2001 venivano approvati i criteri di valutazione delle posizioni dirigenziali, che fissavano la retribuzione di posizione base in £ 42.000.000, corrispondente al punteggio minimo di punti 25 e di stabilire in £ 533.333 il valore economico di ogni ulteriore punto con conseguente differenziazione economica di tutte le posizioni dirigenziali valutate con punteggio superiore a 25;
Che con Del. Commissariale n. 685 del 25/11/2004 è stata adottata la Nuova Struttura Organizzativa dell’Ente;
Che con Del. GM n. 885 del 12/10/2006 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla nuova struttura organizzativa;
Che con Del. n. 887 del 30/09/2010 veniva approvata la nuova struttura organizzativa che revocava tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la stessa e che operava un restringimento da 53 a 39 posizioni dirigenziali, mai applicata, dal momento che i successivi provvedimenti fanno riferimento alla precedenti delibere di pari oggetto, la n. 685/2004 e 885/2006;
Che con Del. GM n. 1182 del 15/12/2010 come modificata dalla Del. GM n. 1261 del 21/12/2010 il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica veniva autorizzato alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di CCDI Area Dirigenza anni 2006/2009;
Che nel suddetto contratto (CCDI) l’importo della retribuzione di posizione massima spettante alla dirigenza è aumentato del 10% per i dirigenti che ricoprono l’incarico di Capoarea e pertanto, l’importo massimo diventa pari ad € 66.672,10 per tredici mensilità;
Che, in forza di tale contratto è stato stabilito che venisse superato il valore massimo della retribuzione di posizione indicato nell’art. 27 comma 2 avendo provveduto al processo di riorganizzazione dell’Ente ispirandosi ai seguenti principi:
• introduzione di sistemi di pianificazione, programmazione e controllo volti anche al miglioramento della cultura organizzativa del Comune orientata al perseguimento dei risultati;
• valorizzazione del ruolo della dirigenza nell’assunzione degli atti di organizzazione sulla base del principio della distinzione tra la sfera politica e quella gestionale;
• sviluppo delle professionalità e delle responsabilità della funzione dirigenziale in termini di acquisizione di capacità, conoscenze e comportamenti coerenti con le nuove esigenze organizzative in considerazione della complessa struttura organizzativa che caratterizza il Comune di Messina;
• riduzione della dotazione organica dell’area dirigenziale e contestuali nuove competenze attribuite agli Enti Locali.
Che l’art. 13 del predetto contratto stabilisce le nuove fasce A € 60.000 – B € 50.000 – C € 40.000 con decorrenza dal 2009 per tredici mensilità, e per il periodo dal 2005 al 2008 restava valida la pesatura delle fasce secondo i criteri fissati con Del. GM n. 579/2001 e fino ai valori massimi stabiliti dal CCNL;
Che le amministrazioni che si sono susseguite dal 2004 in poi non hanno provveduto alla nuova pesatura delle posizioni in virtù della riorganizzazione prevista dalla Del. n. 685/2004 e che pertanto con Det. n. 67 del 06/03/2008 a ciascun dirigente è stato corrisposto un acconto di € 500,00 mensili per tredici mensilità, decorrenti dall’1/01/2005, nelle more che il Nucleo di Valutazione procedesse alla nuova graduazione della retribuzione di posizione;
Che detto acconto risulterebbe sospeso con nota prot. n. 12314 del 26/06/2009 del Ragioniere Generale, nella considerazione che al luglio 2009 il Nucleo di Valutazione non aveva ancora provveduto alla nuova graduazione della retribuzione di posizione;
Che, nonostante quanto disposto dalla nota di cui al precedente comma, con nota prot. n. 232211 del 21/10/2014 il Dirigente Dip. Risorse Umane, in risposta alla nota prot. n.232211 del 07/10/2014, comunicava che la retribuzione di posizione dei dirigenti prevista nell’importo annuo dal CCDI Area Dirigenza (Del. di GM n. 1182 del 15/12/2010 e n. 1251 del 21/12/2010) viene erogata per tredici mensilità. Pertanto, mensilmente viene emesso un mandato per ogni funzione e servizio che comprende tutte le voci stipendiali;
Che per gli anni 2005-2006 non è stato costituito il Fondo Area Dirigenza, per cui è stato considerato lo stesso importo dell’anno 2007, come risulta dai “Prospetti dimostrativi relativi alla copertura finanziaria dei Fondi” allegati alla Del. GM. n. 1182/2010;
Che il Fondo relativo all’anno 2007 è stato approvato con Del. GM n. 167 del 12/03/2008, il Fondo del 2008 con Del. GM n. 969 del 22/12/2009, il 2009 con Del. n. 970 del 22/12/2009, il 2010 con Del. GM 1319 del 28/12/2010; inoltre risulta che i Fondi relativi agli anni 2010 e 2011 non sono stati definiti e per gli anni 2012 e 2013 non sono stati costituiti (nota prot. n. 37449 del 11/02/2013);
Che i provvedimenti amministrativi di cui sopra, relativi alla costituzione dei Fondi per gli anni 2008 e 2009, risultano sprovvisti del prescritto parere del collegio dei Revisori dei conti, per l’anno 2010 è stato rilasciato in data 17/05/2013 con nota prot. n. 19/2013;
Che con nota prot. n. 239941 del 15/10/2014 della Segreteria Generale in risposta alla nota prot. n. 232197 del 07/10/2014 si precisava che nel corso degli anni 2012 e 2013 non si sono tenute sedute di incontri con le OO.SS. aventi specifico oggetto “Costituzione dei Fondi per la Dirigenza”;
Che il Ragioniere Generale con nota prot. n. 22469 del 02/12/2010 afferma che le somme accantonate nei Fondi dal 2005 al 2008 e il 2009 sono certamente sproporzionate rispetto alle effettive esigenze;
Che con Del. GM n. 1251 del 27/12/2010 sono state aggiornate le graduazioni delle pesature delle strutture dirigenziali a seguito delle Del. n. 685/2004 decorrente dal 2005 e n. 885/2006 decorrente da 2007;
Che con Det. Dirigenziale n. 18 del 10/02/2011 veniva applicato il CCDI, approvato con Del. GM n. 1182 del 15/12/2010 come modificata dalla Del. GM n.1261 del 21/12/2010, adeguando la retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente a decorrere dall’1/01/2011 e il conguaglio anno per anno dal 2005 al 2010;
Che il 14/01/2011 viene stipulato il contratto collettivo dirigenti e che, in virtù del suddetto contratto, le parti concordano il superamento del valore massimo della retribuzione di posizione indicato nell’art. 27 comma 2, in seguito ad un processo di riorganizzazione dell’Ente;
Che il Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 19 del 17/05/2013 rileva che “per ciò che concerne la definizione del Fondo risorse decentrate per la parte variabile previsto dal CCNL(…)non risulta negli atti esaminati e resi disponibili(…)documentazione idonea ad accertare l’attivazione di nuovi servizi e/o miglioramenti o ampliamento dei servizi esistenti(…)ne discende la mancanza del correlato ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche”;
Che, inoltre, nella succitata nota il Collegio dei Revisori esprime “parere favorevole con riguardo all’erogazione del fondo risorse decentrate per il personale dirigente, così come costruito per gli anni 2010 e 2011 ad eccezione della parte riguardante le risorse accantonate ai sensi dell’art. 26 c. 3 del suddetto CCNL”, e che “dagli incontri avuti con il NV ed i dirigenti, non è stato prodotto alcun documento idoneo a dimostrare il ricorrere della fattispecie prevista dalla norma. Ne discende la mancanza del correlato ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche;
Che i procedimenti relativi all’approvazione delle valutazioni dei risultati conseguiti da Dirigenti negli anni dal 2005 al 2009, esitate dal Nucleo di Valutazione nominato con Det. Sindacale n. 120 del 10/09/2008 non risultano conclusi in quanto il Sindaco pro tempore non ha adottato i provvedimenti di approvazione riferiti a ciascuna delle suindicate annualità;
Che conseguentemente ai Dirigenti valutati sono state corrisposte parziali anticipazioni delle indennità di risultato correlate ai punteggi conseguiti, la cui quantificazione – tenuto conto di eventuali conguagli positivi o negativi – è demandata al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria. Tale situazione ha dato luogo a numerosi contenziosi, alcuni ancora in itinere, e diffide (nota prot. n. 222727 del 24/09/2013 indirizzata al Sindaco);
Che per le valutazioni riferite agli anni 2010, 2011 e 2012 i Nuclei di Valutazione pro tempore non hanno ritenuto di dover procedere all’approvazione delle valutazioni per le motivazioni riportate nelle relazioni conclusive rassegnate all’Amministrazione;
Che negli anni 2010 e 2011 gli obiettivi venivano assegnati nel mese di dicembre, cioè a conclusione dell’anno da valutare, cosicché il tempo riservato al raggiungimento degli obiettivi era ridotto a pochi giorni, venendo a mancare i presupposti sui quali si fonda il modello adottato dal Comune per la valutazione dei Dirigenti;
Che con nota prot. n. 232211 del 21/10/2014 veniva segnalato che per la nuova struttura determinata con Del. G.M. n. 1040 del 20/12/2013 non sono state effettuate le relative pesature, per cui la retribuzione di posizione viene corrisposta secondo il precedente organigramma;
Che dal 2013 ad oggi in assenza di nomina del OIV non sono state evidentemente redatte e quindi approvate le relazioni valutative;
RILEVATO
L’irretroattività dei compensi per la retribuzione di posizione
Che con Del. GM n. 1182 del 15/12/2010 veniva approvato il CCDI 2006/2009, si configurerebbe un’attribuzione retroattiva dei compensi riguardanti la retribuzione di posizione che si appaleserebbe illegittima. Sul punto si richiama il parere dell’ARAN DB29 del 5/06/2002, che, a fronte di un quesito sul punto se fosse possibile attribuire incarichi di funzione dirigenziale, con i corrispondenti trattamenti economici, con effetto retroattivo, nega tale facoltà “Gli enti dovranno innanzitutto procedere alla individuazione e graduazione delle funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa prevista dal CCNL e solo in un momento successivo potranno attribuire gli incarichi e corrispondere il relativo trattamento economico”;
Che a conferma di questa impostazione è intervenuta la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sicilia (sentenza n. 2171/2009), che ha sanzionato come illegittime e foriere di responsabilità amministrativa le clausole di un contratto decentrato che hanno rideterminato, in modo retroattivo, gli importi della retribuzione di posizione goduta dalla dirigenza;
Retribuzione di posizione e complessità degli Enti
Che, come già rilevato dal Collegio dei Revisori per gli anni 2010 e 2011, “non risulta negli atti esaminati e resi disponibili documentazione idonea ad accertare l’attivazione di nuovi servizi e/o miglioramenti e/o ampliamento dei servizi esistenti” tali da giustificare l’applicazione dell’art.26, comma 3, del CCNL del 23.12.1999 senza soluzione di continuità dal 2005 ad oggi, determinandosi, pertanto, l’assenza di un presupposto indefettibile per la corresponsione di una retribuzione di posizione oltre i limiti massimi stabiliti dal contratto;
Che sebbene risultano negli anni 2004 e 2006 avviate talune operazioni di riorganizzazione della struttura con ripesatura degli uffici, non sembra riscontrarsi quella correlazione con maggiori responsabilità che dovrebbe giustificare un tale incremento;
Che, data la necessità che i risultati siano sempre verificati e certificati a consuntivo, sulla base di predeterminati standard, risulterebbe che gli stessi standard non siano stati sottoposti a revisione e rivisti al rialzo, in costanza di obiettivi da un anno al successivo – soprattutto quando emerge, sulla base dei risultati degli anni precedenti, che i livelli di servizio standard sono sistematicamente raggiunti, senza particolari difficoltà o margini di incertezza, il ricorso all’art. 26, comma 3 (e a maggior ragione la riconferma delle risorse) sembrerebbe avvenuto in un contesto di obiettivi ordinari;
Che la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Lazio, n. 714 del 2011, condanna “l’illecita utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche” sulla base dell’assorbente considerazione per cui “ancorché il concetto di complessità non sia normativamente agganciato a parametri obiettivi dai quali evincere la conformità e l’adeguatezza delle scelte dell’Organo di governo dell’ente in ordine sia alla decisione di riconoscere l’esistenza o la sopravvenienza di tale requisito, che giustifica gli incrementi della retribuzione di posizione dei dirigenti anche in deroga al valore massimo consentito (art. 27, comma 5, CCNL), non è ammissibile che tale discrezionalità non sia vincolata a fatti modificativi della struttura organizzativa di obiettiva riscontrabilità”;
Retribuzione di risultato
Che le relazioni dei nuclei di valutazione risulterebbero spesso prive degli elementi di riscontro richiesti dal regolamento per il funzionamento di tale organismo, in alcuni casi il NV non è stato messo nelle condizioni di produrre le relazioni, si è riscontrata l’assenza dei necessari provvedimenti di approvazione delle relazioni da parte del Sindaco pro tempore e per gli anni 2013 e 2014 si registra la mancata nomina del NV. Sulla questione si riporta la sentenza n. 1037/2010 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Campania che ritiene illegittima e foriera di danno all’erario l’erogazione dell’indennità di risultato in assenza del Nucleo di valutazione, in quanto la decisione di un organo politico non può supplire all’assenza di un corretto sistema di valutazione della dirigenza;
Che procedere ad una valutazione annuale di obiettivi assegnati nel mese di dicembre, risulta un problema serio e delicato, in considerazione del fatto che il tempo riservato ai Dirigenti per il raggiungimento degli obiettivi è ridotto a pochi giorni, venendo a mancare i presupposti sui quali appare fondato il funzionamento del modello adottato dall’Ente per la valutazione dei Dirigenti;
Che la giurisprudenza della Corte dei conti ha più volte precisato che la mancata predisposizione di criteri predeterminati per la valutazione individualizzata del personale non può essere supplita altrimenti (Sezione Abruzzo, sentenza n. 239 del 2006).;
Che il ricorso a strumenti generici, diversi da quelli previsti dalla normativa, per pervenire alla valutazione non consente di ritenere corretta l’erogazione della retribuzione di risultato in assenza di una chiara determinazione del valore e del peso dei parametri presi a riferimento, nonché di una procedura di verifica oggettiva dei risultati conseguiti;
Che il Comune di Messina ha stabilito di incrementare la retribuzione di posizione (l’85% del trattamento accessorio) rendendo residuali le procedure di verifica della realizzazione degli obiettivi, l’incremento della retribuzione di posizione ha come conseguenza un aumento della retribuzione pensionabile che comporta un aggravamento dell’onere previdenziale;
Che con Del. n. 161/PAR/2013 del 17 giugno 2013, Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, i magistrati contabili, hanno ricordato che il Peg, previsto dall’art. 169 del Tuel, rappresenta un documento operativo, molto simile al “budget”, che riguarda i rapporti tra Giunta e responsabili dei servizi. Attraverso questo strumento di programmazione operativa, la Giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, determina gli obiettivi di gestione, affidando gli stessi, ai responsabili dei servizi. Il peg deve, pertanto, contenere tutti gli elementi sia finanziari, sia di indirizzo ed operativi, per l’attribuzione della produttività individuale e collettiva, anche con riferimento alla valutazione ed incentivazione, legata alle performance generali oltre che individuali. Secondo i magistrati contabili, pertanto, la mancanza dell’adozione del peg configura una mancanza di obiettivi e di responsabilità e delinea un’attività amministrativa non solo assolutamente carente nel perseguire gli obiettivi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ma anche priva di un sistema in grado di assicurare una legittima distribuzione del salario accessorio, pertanto è illegittima l’erogazione di risorse, a titolo di premio di risultato e di produttività collettiva ed individuale, in caso di mancata adozione del peg.
Che non si può in alcun modo parlare di un diritto ad ottenere comunque l’indennità nella misura minima fissata dal contratto nazionale, in quanto anche la misura minima richiede comunque che siano rispettati i vincoli prima ricordati: preventiva assegnazione degli obiettivi e valutazione positiva.
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area Dirigenza
Che l’art. 13 del CCDI approvato con Del. GM n. 579/2001 sembrerebbe contravvenire a quanto prescritto dall’art. 40 del D.lgs. 165/2001, condizione che ne determinerebbe l’annullamento, in quanto inserisce all’interno di un CCDI nuovi criteri di attribuzione dei punteggi alle posizioni organizzative collegandole a tre fasce retributive, materie, queste ultime, non delegate a tale livello negoziale;
Che all’art. 13 comma 5 del suddetto CCDI vengono fissati nuovi e diversi criteri per la determinazione della retribuzione di posizione mediante la distribuzione in tre fasce, mentre con Del. n. 579/2001 veniva adottato un sistema a punti in base al quale ogni posizione dirigenziale risultava differenziata, aspetto che sembrerebbe assumere mero aspetto formale ma che ha diretti effetti di carattere sostanziale in quanto determina un incremento della spesa ed esautora il ruolo del NV;
Costituzione del Fondo
Che il Fondo viene costituito ad esercizio già ampiamente in corso o concluso e ciò denoterebbe un problema in considerazione del fatto che la retribuzione per i dirigenti è subordinata, in una certa percentuale, anche al raggiungimento dei risultati che dovrebbero essere connessi ad obiettivi predeterminati ed oggetto di successiva valutazione. In qualche esercizio, come ad esempio 2009 e 2010, il fondo viene costituito nei mesi conclusivi dell’anno, nel 2007 e 2008 l’anno successivo e per gli anni 2005 e 2006 non sono stati costituiti. Il ritardo nella stipulazione del contratto integrativo espone, infatti, l’Ente al rischio di retroattività dell’erogazione di trattamenti accessori ed in particolare dei compensi premiali. Ciò che è ritenuto inammissibile dalla Corte dei Conti;
Che, dagli atti esaminati, emergerebbe l’impropria o in altri casi l’assenza della formale costituzione del Fondo secondo i criteri individuati dall’art. 26 del CCNL del 1999 e ss.ii., e della successiva fase contrattuale vera e propria, condizioni che disattenderebbero completamente il dettato contrattuale e porrebbero le premesse di oneri impropri a carico del bilancio degli Enti, al di fuori delle regole previste dai CCNL;
Che non risulterebbe garantita la compatibilità economico-finanziaria con le modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, a causa dell’endemico ritardo con cui vengono approvati tali strumenti finanziari;
Che, risulterebbe applicato procedimento inverso a quello previsto dalle normative vigenti tale per cui prima si sarebbe deciso quanto erogare come salario accessorio, e soltanto successivamente, su quella base, si sarebbe determinato il fondo, colmando il deficit di risorse attraverso un’applicazione “elastica” dell’art. 26, comma 3, del CCNL del 23/12/1999, conducendo ad un rilevante (e probabilmente illegittimo) incremento dei costi del personale;
Che la costituzione del Fondo, in assenza della contrattazione decentrata e della deliberazione di approvazione della Giunta, è stata ritenuta dall’Ente sufficiente all’erogazione delle retribuzioni accessorie e spesso sostitutiva dell’acquisizione del prescritto parere del collegio dei revisori dei conti in ordine alla compatibilità economico finanziaria delle risorse, in quello che sembrerebbe un chiaro contrasto con la disciplina legislativa e contrattuale;
Che le risorse aggiuntive “variabili” di cui all’art. 26, comma 3 sono state automaticamente confermate e stabilizzate, sulla base della semplicistica affermazione che l’Ente raggiunge stabilmente e, in via ordinaria, un più elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si sarebbe operata una (non consentita) trasformazione delle risorse da variabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL;
Che non si è provveduto ad iscrivere nel fondo la riduzione proporzionale per la diminuzione dei dipendenti prevista dall’art. 9 comma 2-bis del decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito in legge n.122/2010;
Che non si sarebbero considerati gli effetti sul fondo derivanti dal mutamento della compagine dirigenziale in quanto l’Ente avrebbe provveduto a supplire alla vacanza di posti affidando l’interim al dirigente di un altro settore, compensando il maggior sforzo profuso attraverso un incremento della retribuzione, infatti le risorse risultano “sproporzionate rispetto alle reali esigenze”, in quanto vengono riportate in bilancio le medesime risorse previste per l’annualità precedente (in assenza della Costituzione del Fondo nei tempi utili per la sua ridefinizione);
Che, secondo l’orientamento dell’ARAN, “se vengono meno successivamente le condizioni organizzative e/o le posizioni dirigenziali cui il Fondo è correlato, non possono non venire meno anche le risorse di cui si tratta, altrimenti esse verrebbero confermate senza alcuna motivazione o giustificazione sul piano giuridico’’. Secondo l’Aran, pertanto, le citate risorse possono avere sussistenza stabile solo se le condizioni di anno in anno rimangono inalterate, esse pertanto si ridurranno allo stesso modo della loro attivazione qualora vengano meno le posizioni dirigenziali aggiuntive e/o l’incremento stabile dei relativi servizi;
RICHIAMATO il D.L. n. 16/2014, per come convertito dalla legge n. 68/2014.
INTERROGANO
1. Se si ritiene legittimo concludere l’iter di erogazione delle indennità di risultato e di posizione pregresse ai dirigenti?
2. In che modo sono state superate le criticità fin qui evidenziate e quale eventuale fatto documentale è avvenuto?
Gli interroganti chiedono risposta urgente e scritta.