Affidamento della gestione del servizio Assistenza domiciliare anziani

Il sottoscritto Consigliere Angelo Burrascano

PREMESSO CHE

• In data 30.06.2015 ho formulato interrogazione in merito all’affidamento e gestione del servizio di “Assistenza domiciliare anziani”, che con la presente si reitera con la presente e si allega, poiché la risposta a firma del sig. dirigente del Dipartimento Politiche Sociali – dott. Giovanni Bruno (nota prot. N. 179693 del 27.07.2015), non la si ritiene soddisfacente, poichè non vengono riscontrate tutte le domande poste. In particolare non viene data risposta al punto 4° ovvero:
 “le giustificazioni da parte della soc. coop. Genesi, per gli appalti del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ZONA NORD, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ZONA CENTRO e SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ZONA SUD, a parere dello scrivente, presentano le seguenti “anomalie”:
a. preventivi redatti dalla ditta NFConsulting e dal dott. Giovanni Marrapodi ed allegati alle giustificazioni:
o non è indicato l’importo del servizio oggetto del preventivo;
o manca la data di emissione del preventivo;
o non è indicata la durata del preventivo (esempio – “per tutta la durata dell’appalto”);

b. assenza di preventivo per i seguenti servizi (quadro COSTI di pagina 13):
o pasti caldi (importo indicato – €. 29.200,00);
o lavanderia (importo indicato – €. 480,00);
o spese per consulenza / buste paga (importo indicato – €. 800,00);
o materiale di consumo (importo indicato – €. 960,00). Il documento della ditta VI.Pac srl, allegata alle giustificazioni trattasi di fattura e non di preventivo!

 assenza di quadro dimostrativo delle voci che hanno determinato il costo del “Servizio di Trasporto ed Accompagnamento (importo indicato – € 12.000,00);

 assenza di preventivo per i servizi indicati a pagina XIII, punto 6) – “Promozione e divulgazione del progetto” – 6.1 “Attività di promozione del progetto”
o lettera d) carta dei servizi con codice QR a barre bi-dimensionali
o lettera f) – n. 3 convegni di informazione;
o lettera h) – promozione televisiva (tv locali).

Si aggiunge, che a parere dello scrivente, il contenuto della risposta di cui alla nota prot. n. 179693 del 27.07.2015 è palesemente forviante e diverge rispetto al problema posto. Infatti a fronte di una puntuale interrogazione che evidenzia madornali errori nel riscontro dei dati contabili formulati dall’impresa aggiudicataria, quali l’assenza di controllo e di analisi dei documenti giustificativi (mancano, importi e date di emissione di diversi preventivi) – vedi punto 4° dell’interrogazione del 30.06.2015 – il sig. Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali (che a sua volta era anche Presidente della Commissione di Gara), nel formulare la risposta, dopo aver ammesso di aver effettivamente riscontrato errori, sorvola con non calanche sugli altri punti dell’interrogazione. Il tenore che emerge della nota richiamata, a parere dello scrivente, è divergente rispetto al sovrano interesse pubblico. Infatti il sig. Dirigente, anziché limitarsi ad una valutazione degli atti della Commissione di gara ed alla comparazione degli stessi con quanto esposto dallo scrivente nell’interrogazione del 30.06.2015, ha richiesto chiarimenti alla società aggiudicataria, accettandoli !! Ricordo che la Gara è già chiusa da molto tempo, che si è proceduto con l’aggiudicazione definitiva, che l’Amministrazione Comunale ha già sottoscritto il contratto d’appalto con l’impresa e che il servizio è in espletamento. Con tale comportamento, il Dirigente in questione, per poter giustificare e sostenere che quanto dichiarato dall’impresa è esatto, si è sostituito all’intera ex Commissione di Gara (a parere dello scrivente, tale comportamento è censurabile, in quanto sono stati violati i principi di imparzialità e di “cristallizzazione” degli atti di gara !!!
E’ semplicemente paradossale che si sia permesso ad un’impresa di rielaborare a gara chiusa ed aggiudicata e servizio in esecuzione, la correzione di documenti che erano stati consegnati dalla medesima e dalle altre imprese partecipanti durante la gara.
Con l’azione posta in essere di “disponibilità” alla correzione dei documenti di una sola impresa, (quella aggiudicataria, grazie alla “dimenticanza” di controllo degli atti), si sono violati palesemente i principi di imparzialità e di parità di trattamento tra partecipanti (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza del 4 giugno 2015 n. 2755), facendo venire meno il confronto competitivo su elementi certi ed effettivi.
È tanto meno si pensi di invocare a giustificazione di tale “anomalo” comportamento, l’ipotesi di rinegoziazione, poiché tale istituto è stato ampiamente oggetto di corposa giurisprudenza e da ultimo anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie, che con Circolare n. 12727 del 15 novembre 2001, ha testualmente esplicitato sull’assoluto divieto di rinegoziazione
• “Nelle gare d’appalto disciplinate da procedure aperte o ristrette non può darsi luogo a forme di rinegoziazione delle offerte pervenute. Infatti, consentendo ad un unico offerente di migliorare la propria offerta, si determina un’ingiustificata lesione della par condicio tra i concorrenti e della trasparenza dell’azione amministrativa; inoltre, rinegoziando l’offerta in sede di gara, si viene a trasformare una procedura aperta o ristretta in una negoziata, neppure preceduta dalla pubblicazione di un bando e in difetto, dunque, dei presupposti previsti dalle direttive comunitarie per il ricorso alla trattativa privata e, comunque, con ingiustificato contrasto con la procedura originariamente individuata sulla cui base sono state formulate le offerte.
Rinegoziando l’offerta dopo l’aggiudicazione, si viene a trasformare una originaria procedura aperta ovvero ristretta in una negoziata, passando così sostanzialmente allo schema della trattativa privata. Inoltre la rinegoziazione dell’offerta successivamente all’aggiudicazione, indurrebbe i concorrenti ad inglobare nelle offerte il rilievo economico insito nella successiva rinegoziazione oppure potrebbe indurre l’impresa aggiudicataria a recuperare l’ulteriore sconto sul prezzo, incidendo negativamente sulla qualità del servizio o del prodotto fornito. E comunque è lo stesso meccanismo proprio delle procedure c.d. ad evidenza pubblica che deve portare all’individuazione del miglior contraente possibile, ossia di colui che ha formulato l’offerta più congrua. Pertanto il divieto di rinegoziare le offerte nelle gare pubbliche deve intendersi esteso anche alla fase successiva all’aggiudicazione, in quanto la possibilità di rinegoziazione tra P.A. appaltante e impresa aggiudicataria, modificando la base d’asta, introduce elementi di distorsione della concorrenza, in violazione dei principi comunitari in materia. Al contrario, in sede di trattativa privata "di origine" – ancorché preceduta da una c.d. "preselezione informale" -, la P.A. una volta indirizzata la scelta, ben può esperire ulteriore trattativa con la ditta prescelta, per ricercare condizioni ancor più favorevoli. E’ legittima, pertanto, la facoltà della P.A., ma sempre a seguito dell’individuazione del contraente a trattativa privata, di negoziare clausole ulteriormente migliorative rispetto all’offerta originaria)”.

In ordine al tema del divieto assoluto di rinegoziazione si richiama l’autorevole sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 13 novembre 2002, n. 6281, che qui di seguito si riporta per estratto:
• “Non sussiste alcuna possibilità per l’Amministrazione appaltante di rinegoziare con il soggetto prescelto come contraente le condizioni di esecuzione dei contratti aggiudicati in esito a procedure concorsuali. Per gli enti pubblici la capacità di agire nei rapporti contrattuali non è rimessa alla libera scelta degli organi ma è strettamente correlata allo svolgimento di procedure definite in modo compiuto dal legislatore siano esse concorsuali o non concorsuali. E’ sulla base di tali considerazioni che va negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un’opera , sia prima che dopo l’aggiudicazione, perché in ogni caso non vi è capacità di agire di diritto privato dell’Ente in tal senso ed, inoltre, vi è palese violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche.
La modifica del corrispettivo richiesto o di altri elementi significativi dell’offerta aggiudicataria, sia in aumento che in diminuzione, muta le condizioni di fatto su cui si è pervenuti alla conclusione del procedimento.
Se fosse ammissibile la rinegoziazione post aggiudicazione non vi sarebbe ostacolo ad una serie indeterminata di richieste di modifica delle condizioni da parte degli aggiudicatari che sarebbero indotti a mantenere le offerte al minimo al momento della presentazione per conseguire l’aggiudicazione, per poi recuperare condizioni più favorevoli nel corso della esecuzione del contratto negoziando modifiche vantaggiose quanto al prezzo o al contenuto della prestazione ovvero alle modalità di esecuzione”.

Nell’ipotesi che invece il sig. Dirigente delle Politiche Sociali, pensasse di giustificare il suo “discutibile” comportamento, sostenendo che si trattava di semplice regolarizzazione di documenti, si richiama il Parere n. 72 del 09.05.2013 reso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, che qui di seguito si riporta per estratto:
• “Espressamente vietata, la regolarizzazione postuma dei documenti presentati dai partecipanti la gara. Nello fattispecie, si è permesso ad una impresa partecipante di regolarizzare a posteriori documenti che erano elemento essenziale dell’offerta. A tal uopo è bene ricordare che tale regolarizzazione non può mai essere riferita agli elementi essenziali dell’offerta: la possibilità che i concorrenti regolarizzino ovvero integrino la documentazione allegata alla domanda incontra, tra gli altri, il limite della immodificabilità dell’offerta e della perentorietà del termine per la sua presentazione e, più in generale, non può tradursi in una lesione della regola della par condicio che informa tutte le procedure di confronto competitivo (cfr., in questo senso, Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2006 n. 1068). Ne discende il divieto per i concorrenti di modificare o precisare, attraverso la produzione di documenti e chiarimenti, gli elementi costitutivi dell’offerta, cosicché l’integrazione postuma, nei limiti rigorosi segnati dalla giurisprudenza e dall’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, può riguardare la sola documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, giammai il contenuto negoziale dell’offerta (cfr. CGA Sicilia, sez. giurisd., 28 luglio 2006 n. 478; Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2005 n. 624; A.V.C.P., parere 10 ottobre 2012 n. 164).
Tale limite persiste anche a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal decreto legge n. 70 del 2011 ed impedisce che si possano specificare, rettificare ovvero mutare sostanzialmente gli elementi negoziali costitutivi dell’offerta, anche perché il riconoscimento di una simile facoltà violerebbe il limite della perentorietà del termine per la sua presentazione. Infatti, l’art. 46, comma 1-bis, del Codice vieta in termini generali alle stazioni appaltanti di introdurre ipotesi di esclusione non collegate al mancato adempimento alle prescrizioni dello stesso Codice e del Regolamento di attuazione”.

P.Q.M.
INTERROGA

Il Sig. Sindaco, l’Assessore al Ramo in ordine a quanto esplicitato in premessa, chiedendo di conoscere, quali provvedimenti intendere adottare nei confronti del sig. Dirigente il Dipartimento Politiche Sociali e dell’impresa aggiudicataria i servizi attualmente espletati in palese danno dell’interesse pubblico.

DIFFIDA

• relativamente agli appalti per l’affidamento della gestione dei servizi di “Assistenza Domiciliare Anziani – zona NORD, zona CENTRO e zona SUD”, in relazione a quanto enunciato in premessa e che potrà essere facilmente riscontrato, di procedere in autotutela all’immediata revoca degli affidamenti di tutti gli appalti in questione; in subordine di procedere con urgenza ai sensi dell’art. 16 dei Capitolati Speciali d’Appalto” alla risoluzione dei contratto di appalto.

Si resta in attesa di urgente riscontro in merito.

IL CONSIGLIERE COMUNALE
Gruppo “Il Megafono-Lista Crocetta”
Angelo Burrascano