
Il sottoscritto Consigliere Angelo Burrascano
PREMESSO CHE
• il Comune di Messina ha in corso, tra le tante, un’azione civile presso il Tribunale di Messina, portante il n. 3236/2015 R.G., che vede il Comune convenuto nei confronti della s.r.l. Casamica Immobiliare di Messina, che lamenta danni per svariati milioni di euro conseguenti all’acquisto di due terreni edificabili comunali ubicati nella zona del torrente Trapani a circa 150 metri a monte dell’incrocio con il Viale Regina Margherita;
• In particolare la s.r.l. Casamica Immobiliare lamentava di avere acquistato due terreni edificabili ubicati lungo il torrente Trapani, nel corso di due pubblici incanti facenti parte del piano delle alienazioni approvato con delibera Consiliare n. 29/C del 30.05.2009, e che il Comune di Messina non ha concesso il permesso di costruire in detti terreni avendo la consapevolezza, già alla data delle vendite, che gli stessi erano inedificabili;
• A supporto di quanto sopra la s.r.l.Casamica allegava, tra l’altro, documentazione costituita dalla deliberazione consiliare n. 15C/2015 e la nota del Genio Civile di Messina prot. 41832 del 14.12.2009;
• Se il Comune di Messina, rappresentato e difeso dall’Avvocatura comunale, si sia costituito in ritardo? E se è si ciò può aver comportato il decadimento da qualsiasi domanda riconvenzionale, e sviluppando una difesa giuridica senza nulla trattare nel merito della questione;
• Il Giudice Istruttore designato, accoglieva quindi l’istanza della s.r.l. Casamica ammettendo una C.T.U. con il mandato di “accertare e verificare, sulla scorta degli atti in causa, se i terreni oggetto della compravendita con il Comune di Messina siano edificabili, rispondendo, quindi, ai quesiti di cui alle lettere A) e B) della memoria istruttoria depositata da parte attrice in data 09.03.2015; in caso di accertata inedificabilità, accertare e quantificare i danni subiti da parte attrice.” , e, e si sottolinea … sulla scorta degli atti in causa…;
• Il nominato C.T.U. espletava quindi operazioni peritali sulla scorta degli atti di causa, senza effettuare alcun accesso presso gli uffici comunali, senza verificare la documentazione agli atti di causa, giungendo così a conclusioni non condivisibili, ed imputando al Comune un danno quantificato in circa €.2.600.000,00;
• Il Consulente Tecnico di parte del Comune, sviluppava quindi una relazione di osservazioni e rilievi di 62 pagine, rilevando tra l’altro che:
1. le deliberazioni citate dalla s.r.l. Casamica non erano riferite al torrente Trapani ma erano conseguenza dell’alluvione di Giampilieri ed alla stessa riferite;
2. controparte aveva allegato la nota del Genio Civile prot. 41832 del 14.12.2009, che veniva attribuita al torrente Trapani mentre, nella copia originale, reperita dal C.T.P. al Genio Civile, si evince che tale atto è riferito alla via Olimpia e non al torrente Trapani;
3. i conteggi economici sviluppati dal Comune e propedeutici alle vendite sono stati sviluppati su una durata dell’operazione immobiliare in 10 anni, quindi l’azione legale proposta da s.r.l. Casamica Immobiliare appare prematura essendo state effettuate le vendite una nel 2010 e la seconda nel 2012 (quest’ultima relativa ad una piccola stradella gravata di servitù e vincoli);
4. non corrisponde al vero che entrambe le vendite facevano parte del piano delle alienazioni approvato con deliberazione n. 29/C/del 30.05.2009, ma solo la prima, la più grande, relativa ad un terreno con abitazione dell’estensione complessiva di oltre 1.000 mq., aggiudicata in data 07.05.2010 per €. 996.240,00 (con un rialzo di oltre il 5% sul prezzo a base d’asta) ed il cui contratto si perfezionò il 18 ottobre.2010, mentre la seconda vendita, relativa ad una stradella della superficie di mq. 147, gravata di servitù di passaggio ed altri vincoli, avveniva su specifica richiesta della s.r.l.Casamica avanzata in data 27.05.2010, non faceva parte del patrimonio disponibile dell’Ente, ed avveniva una volta espletate tutte le procedure relative alla variazione della natura giuridica da patrimonio indisponibile a disponibile. Per questo secondo terreno, il prezzo unitario era stato abbattuto del 55% circa rispetto al primo proprio per tenere conto dei vincoli e delle servitù, e fu aggiudicato al secondo esperimento di gara in data 12 dicembre 2011 (la prima asta fu espletata in data 14 ottobre 2011 ed andò deserta) al prezzo di circa €. 55.000,00 oltre l’onere della costruzione di un muro tra la stradella e la rimanente proprietà comunale (detto muro non è mai stato costruito dalla s.r.l Casamica);
5. La sospensione dell’attività edificatoria nel bacino del torrente Trapani avveniva con la deliberazione consiliare n. 15/C del 20.02.2012, che verrà rimossa non appena decadranno le cause che l’hanno generata, quindi non si comprende perché la s.r.l. Casamica dal 18 ottobre 2010 al 20 febbraio 2012 non abbia avviato, come avrebbe potuto, il programma costruttivo sul terreno acquistato;
6. Dalla Consulenza di Parte del Comune si evince che la s.r.l. Casamica con nota prot. 37456 del 13.02.2012 abbia chiesto di potere trasferire le alberature di pregio presenti sul suo terreno, sul limitrofo terreno comunale, ciò al fine di acquisire il prescritto parere ricadendo l’area in ZPS, mentre non sembra abbia mai ottenuto l’autorizzazione ex art. 18 L. 02.02.74 n. 64 da parte del Genio Civile.
• Sembra pertanto che la s.r.l. Casamica abbia raccontato solo parzialmente la vicenda, omettendo di narrare i fatti in maniera completa, riferendosi ad atti deliberativi che non hanno riferimento al blocco del torrente Trapani che è avvenuto con la delibera 15/C/ del 20.02.2012;
• Di tutto ciò non vi è traccia nella comparsa di costituzione e risposta del Comune, nonostante l’Avvocatura abbia acquisito per tempo le dettagliate relazioni del Dipartimento Pianificazione e del Dipartimento Patrimonio e Demanio (rispettivamente prot. 29530 del 01.02.2013 e prot. 23073 del 27.01.2013), che con dovizia tecnica citano le circostanze in maniera completa rendendo chiarezza sulla questione;
• A tal fine si rileva che addirittura nel 2011 il Comune rilasciava permessi di costruire nel bacino del torrente Trapani, quindi la tesi della s.r.l. Casamica Immobiliare, cioè che già dall’epoca dell’adozione del piano delle alienazioni il terreno era inedificabile, crolla sotto la luce dell’evidenza;
• Purtroppo, il nominato C.T.U. ha omesso di rispondere, in maniera diligente ed al solo scopo di far conoscere al G.I. la verità, alle note tecniche portate dal C.T.P. del Comune, trincerandosi dietro quella parte del mandato che recita testualmente … sulla scorta degli atti in causa…;
• Ciò a mio parere è inammissibile
P.Q.M. INTERROGA
IL Sig. Sindaco, l’Assessore alla Pianificazione, l’Assessore al Patrimonio, il Dirigente alle Politiche del Territorio, il Dirigente al Patrimonio, il Dirigente all’Avvocatura ed il legale costituito, in ordine a quanto esplicitato in premessa onde conoscere se intendano:
• promuovere azione di tutela da parte del Comune di Messina, alla luce della documentazione inserita negli atti di causa da parte della s.r.l. Casamica;
• chiedere la rinnovazione della C.T.U. Con la nomina di un tecnico scelto da albo al di fuori del circondario della Corte di Appello di Messina, in considerazione che il nominato C.T.U. non solo ha omesso di rispondere alle osservazioni poste dal C.T.P. del Comune ma ha taciuto la presenza agli atti del procedimento di altra documentazione, fondando le sue conclusioni su atti deliberativi che nulla hanno a che vedere con il fermo dell’edificazione sul torrente Trapani in quanto specificatamente riferiti all’alluvione di Giampilieri;
• verificare per quale motivo ancor oggi non sia stata avviata la revoca della seconda vendita, quella relativa alla stradella di mq. 147, sottoposta a vincoli e servitù, in considerazione che la s.r.l. Casamica non ha mai realizzato il muro di divisione con la rimanente proprietà comunale che invece faceva parte del corrispettivo;
• verificare per quale motivo, il blocco dell’edificazione sul torrente Trapani sia stato esteso anche all’area a ridosso del viale Regina Margherita ove è ubicato il terreno in alienazione, in considerazione che dai rilievi dal C.T.P. del Comune si evince che nessuna pericolosità vi sia per tale zona, ed in considerazione del fatto che, tale provvedimento, anche se successivo alla vendita, mina la credibilità delle alienazioni del Comune di Messina;
• verificare per quale motivo, la proposta di deliberazione del Dirigente del Dipartimento Pianificazione Urbanistica Arch. Schiera, allegata alla nota prot. 41760 del 15.02.2013, riferita ad esonerare la zona fortemente urbanizzata del torrente Trapani a ridosso del Viale R. Margherita dal provvedimento di fermo di cui alla delibera 15/C/2012, non sia stata portata in Consiglio Comunale, stante che la stessa mirava a tutelare, secondo logica, tecnica e buon senso, gli interessi dell’Ente.
Alla luce dei superiori fatti si chiede sia disposto un controllo degli atti di vendita, che peraltro risultano effettuati “nello stato di fatto e di diritto” in cui si trovavano i beni, la revoca immediata della seconda vendita per inadempimento dell’acquirente e il rinnovo della C.T.U.
Il Consigliere Comunale “Il Megafono – Lista Crocetta”
Angelo BURRASCANO