SCUOLA – Mobilità, nel 2016 record di errori e di sentenze per ripararli

Sono errori a catena quelli che hanno caratterizzato la mobilità dei docenti italiani nel 2016: alle richieste record di trasferimento, quasi 210mila, si sono susseguiti innumerevoli casi di collocazioni su sedi errate per via dell’algoritmo impazzito, ma anche a seguito dell’applicazione di un contratto sulla mobilità che ha lasciato molto a desiderare. Andando a determinare un tourbillon di cambi di sede e di cattedre, protrattasi per mesi, con due milioni e mezzo di alunni che hanno cambiato insegnante. Il paradosso è che, purtroppo, dalle bozze che stanno circolando in questi giorni sulla contrattazione, scopriamo che molte storture non sono state superate: anche la mobilità del prossimo anno scolastico rischia seriamente di essere minata da impugnazioni e ricorsi.

I motivi delle doglianze sono innumerevoli: vanno dalla mancata valorizzazione del servizio nelle paritarie e del servizio pre-ruolo per il computo del quinquennio di permanenza sul sostegno, agli errori di assegnazione su ambito territoriale attraverso il segreto algoritmo ministeriale, sino alla violazione dei diritti di precedenza assoluta per i dipendenti con disabilità o che assistono familiari che necessitano di assistenza: il quadro disastroso emerge dagli ultimi provvedimenti ottenuti dai legali Anief presso i giudici del lavoro italiani, con ripetute condanne del Miur a riformulare i trasferimenti nel rispetto della normativa e del principio del merito in ambiente lavorativo.

Come ad Arezzo, dove il giudice del lavoro ha accolto un ricorso del sindacato, patrocinato dal legale Simona Fabbrini, che ha difeso il pieno rispetto dei diritti di una docente destinataria di precedenza in base alla Legge 104/92 con l’assegnazione della sede richiesta nella provincia di residenza e di cura, a cui il Ministero dell’Istruzione aveva inspiegabilmente negato l’assegnazione più favorevole, mandandola a centinaia di chilometri di distanza, in un ambito territoriale della Toscana, e stravolgendo, così, la sua vita non solo a livello professionale.

Un danno lavorativo rilevante è stato appurato anche dal Tribunale del Lavoro di Trieste, che su ricorso patrocinato sul territorio dal legale Mirella Pulvento, ha rilevato come risulti illegittimo non computare gli anni di pre-ruolo ai fini del raggiungimento del quinquennio di servizio sul sostegno, evidenziando come “la normativa dell’Unione Europea impone di assicurare ai lavoratori con contratto a tempo determinato parità di trattamento economico e giuridico rispetto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, anche attraverso la disapplicazione della normativa nazionale eventualmente contrastante con tale principio, salvo che tale disparità sia giustificata da ragioni oggettive” e che è illegittimo “il contratto collettivo che regola, nel caso di specie, le procedure di mobilità di cui si discorre” ove “prevede che il vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno decorra dall’immissione in ruolo, restando irrilevante il servizio prestato, sempre su posti di sostegno, con contratti a termine”.

Pertanto, con la stipula del contratto a tempo indeterminato, al docente di sostegno vanno considerati utili i periodi svolti da supplente sullo stesso profilo, “ai fini della medesima legittimazione al trasferimento su posto comune”. Per il giudice, in caso contrario, “appare evidente la discriminazione che sussiste tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, che, a parità di mansioni svolte e di esperienza lavorativa rispetto ai primi, nelle medesime procedure non possono, in base al citato CCNI, avvalersi di tutti gli anni di servizio prestato ai fini della legittimazione al trasferimento su posto comune”.

Dal Tribunale del Lavoro di Ravenna, invece, arriva la prima ordinanza in materia di mobilità sulla questione delle preferenze espresse per posto lingua-posto comune per la scuola primaria: in questo caso, il giudice ha emesso un provvedimento, primo nel suo genere, che evidenzia l’illegittimità delle disposizioni ministeriali nelle operazioni di trasferimento nella parte in cui l’amministrazione ha considerato prima l’intero elenco delle preferenze espresse dai docenti per posto comune e solo, in seconda battuta, ha verificato le disponibilità per posto lingua, violando, così, palesemente il criterio del merito.

L’ordinanza, infatti, rilevando come, “nell’assenza di giustificazioni razionali circa il motivo dell’applicazione di un criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità), risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione”, accoglie il ricorso dell’iscritta Anief – patrocinato dal legale Tiziana Sponga – che in tal modo ottiene il suo immediato trasferimento presso un ambito territoriale più consono alle sue esigenze ed inizialmente negato.

Da tre distinti tribunali del lavoro, infine, arrivano le ennesime bacchettate al Miur sul famigerato “algoritmo” che doveva incrociare i punteggi e le richieste di trasferimento dei docenti neoassunti col piano straordinario di immissioni in ruolo: le ordinanze sono state emesse a Palermo (su ricorso condotto dai legali nazionali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Marco Di Pietro), a Cremona (legale Roberta Buzzi) e a Pavia (su ricorso del legale Giuseppe Campisi). Il comune denominatore è l’illegittimità dell’operato del Miur per palese violazione del principio del merito, oltre che delle preferenze espresse.

“Purtroppo al Miur tutte queste lezioni non sono servite – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché sono ancora troppe le illegittimità che pare continueranno a permanere nelle prossime procedure di mobilità. Come l’impossibilità di soddisfare il quinquennio di servizio sul sostegno, computando il periodo pre-ruolo, nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie interne d’istituto il periodo di precariato sarà, ancora una volta, considerato come servizio di serie B. Da quanto risulta dalle bozze in via di approvazione, permarrà anche l’impossibilità di ottenere punteggio per il servizio svolto nelle paritarie e pare, ci dice la stampa specializzata, che i docenti assegnati su ambito territoriale non potranno richiedere la titolarità nella scuola di attuale servizio”.

“Purtroppo, se le cose rimarranno così e non verrà ‘aggiustato il tiro’ con gli accordi in via definizione, sempre a difesa dei diritti di tutti i lavoratori della scuola, saremo costretti a una nuova stagione di ricorsi e il Miur sarà nuovamente condannato in tribunale. L’Anief, unico sindacato che ha fatto del rispetto della normativa il proprio vessillo, ha nuovamente dimostrato con le proprie azioni legali la validità delle tesi sostenute e continuerà a farsi promotore della tutela dei diritti dei lavoratori della scuola, vigilando anche – conclude il sindacalista autonomo – sulle future procedure di mobilità che sono in via di definizione”.