Eleggibile sì o no? È questa la querelle creatasi in questi giorni intorno alla candidatura del Prof. Bramanti, questione che può essere chiarita andando ad analizzare le leggi nazionali e regionali che regolamentano l’accesso alla carica di Sindaco.
E’ quello che abbiamo deciso di fare, andando ad approfondire la normativa vigente applicabile alle prossime elezioni amministrative per l’elezione alla carica di sindaco e del consiglio comunale di Messina.
Le normative nazionali e regionali sanciscono in modo inequivocabile che l’ineleggibilità per la carica di sindaco è esclusivamente riferita al Direttore Amministrativo, al Direttore Generale e al Direttore Sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere nonché ai legali rappresentanti di Strutture convenzionate con Unità sanitarie locali (come nel caso della Consigliera Sindoni poi decaduta).
Le norme sull’accesso alle cariche elettive sono di stretta interpretazione con ipotesi tassativamente indicate dal legislatore, anche se le Regioni possono legiferare per introdurre ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dal legislatore nazionale se sussistono comprovate situazioni territoriali che giustificano normative autonome – che consentono, o addirittura impongono, regimi speciali – che non per questo sono lesive del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3).
Proprio per questo la Regione Lombardia, sede di ben 18 IRCCS, ha dovuto emanare una specifica normativa regionale (Legge regionale n. 31/2016) per estendere l’ineleggibilità, già prevista per il Direttore Amministrativo, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario, anche ai componenti del Consiglio di amministrazione e ai Direttori scientifici di IRCCS alla carica di Presidente della regione, consiglieri ed assessori regionali; normativa che, ovviamente, non può essere applicata alla regione Sicilia.
Fugato ogni dubbio sull’eleggibilità del Prof. Bramanti, non ci resta che iniziare a parlare di programmi e di progetti per Messina, l’unica cosa che interessa ai cittadini.