Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità Anticorruzione in merito a possibili conflitti di interesse riguardanti due alti funzionari dell’Antitrust. Il riferimento è quello legato alle posizioni di Filippo Arena, fino al 30 dicembre 2021 Segretario generale dell’Antitrust e avvocato dello Stato, e di Walter Caizzone…
Filippo Arena è passato allo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici come partner responsabile del dipartimento di Diritto pubblico dell’economia che, spiega la società, “coordinerà le practice di Diritto europeo, Diritto amministrativo e Antitrust e rafforzerà la sede di Roma come luogo strategico per lo sviluppo e la crescita dello Studio – scrive il Codacons nell’esposto – Un passaggio che sembrerebbe essere avvenuto senza soluzione di continuità tra ruoli decisionali o di vigilanza e incarichi privati sul fronte opposto. Inoltre Filippo Arena, prima di essere segretario generale dell’Autorità, avrebbe ricoperto l’incarico di consigliere giuridico e poi quello di capo di gabinetto. Nel corso della sua attività professionale avrebbe rappresentato lo Stato italiano davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in sede di domande di pronunce pregiudiziali e di procedure di infrazione.
Orbene, nel caso di specie, potrebbe configurarsi il divieto di svolgere attività lavorativa o professionale, successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, presso i soggetti privati destinatari dell’attività della P.A. (cd. revolving doors). Tale divieto, applicabile ai pubblici dipendenti – così come definiti dall’art. 21 d.lgs. 39/2013 – che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001 è oggetto di interessanti e recenti orientamenti dell’ANAC.
Il «pantouflage» ovvero il fatto che un dipendente pubblico passi a lavorare per un soggetto privato è visto con disfavore dal legislatore italiano. Più precisamente, la normativa italiana valuta negativamente tale “passaggio”, nel periodo immediatamente seguente a certe attività amministrative del lavoratore pubblico, ricollegando ad esso varie sanzioni. Vedasi comma 16-ter dell’articolo 53 del Dlgs 165/2001 che prescrive, in primo luogo, il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A.
Il dott. Walter Caizzone, invece, prima dell’assunzione presso l’Antitrust, ha lavorato presso CONFCOMMERCIO, nel ruolo d rappresentante del Settore Commercio e Legislazione d’Impresa di Confcommercio – Imprese per l’Italia. Ebbene Confcommercio, all’epoca in cui il dott. Caizzone lavorava per conto di quest’ultima, ha svolto delle iniziative in collaborazione con l’Associazione Federconsumatori. Tutto ciò pone il dott. Caizzone in una possibile situazione di conflitto di interessi, in quanto la sua attività potrebbe, in astratto, risentire dei rapporti da LUI avuti con Federconsumatori con violazione dell’art. 6, bis L. 241/90, secondo cui “1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.” Ancora, risulta che il dott. Caizzone, sempre in tale ruolo di dirigente di Confcommercio, abbia svolto, per sua stessa ammissione, attività di lobby.
È evidente che l’attività da lui svolta per conto di Confcommercio, nonché i rapporti e le conoscenze maturate dallo stesso durante il suo rapporto di lavoro con Confcommercio, non possono non sollevare ulteriori dubbi sula posizione di imparzialità che lo stesso sarebbe chiamato a osservare nell’esercizio delle sue funzioni”.
Nell’ottica della trasparenza nei confronti della collettività e della stessa P.a., il Codacons ha chiesto dunque alla Procura e all’Anac di verificare i fatti così come esposti e accertare la sussistenza di possibili conflitti di interesse in capo ai due soggetti e all’Antitrust.