Legge & ordine: I detenuti hanno diritto ad avere la propria intimità con il partner?

Il tema delle condizioni di detenzione e dei diritti, spesso negati, dei detenuti è sempre un argomento delicato. Costituisce circostanza nota il fatto che le carceri siano fatiscenti, sovraffollate e che le condizioni siano degradate.

Meno note sono le statistiche relative agli effetti di queste condizioni sui detenuti e della loro incidenza sullo stato psicologico.

In questo contesto di diritti negati e condizioni di assoluta precarietà assume particolare rilievo la sentenza n. 8 del 06 Gennaio 2025 della Corte di Cassazione (1) che ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che negava ad un detenuto la possibilità di un colloquio in intimità con la propria moglie.

Tale sentenza fa seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza n. 10/2024 (2), che aveva dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge sull’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie”.

Il Caso

Un detenuto aveva chiesto di essere autorizzato allo svolgimento di un colloquio in intimità con la propria moglie.

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino negava l’autorizzazione in quanto la struttura detentiva non consentiva questa tipologia di colloqui. Secondo il Tribunale di Sorveglianza, inoltre, non vi sarebbe stata nessuna negazione di diritti in quanto il detenuto poteva avere l’aspettativa al colloquio ma non il diritto allo stesso.

La decisione della Corte di Cassazione

Alla luce della decisione della Corte Costituzionale, la Cassazione ha sottolineato come il diritto all’affettività (libertà di godere di relazione affettive) costituisce un diritto costituzionalmente garantito e non una semplice facoltà.

Pertanto, sebbene il predetto diritto potrà e sarà compresso e/o limitato in virtù dello stato di detenzione non potrà mai essere annullato.

Il diritto potrà essere negato solo per ragioni di sicurezza, di mantenimento dell’ordine e della disciplina.

La realtà

Sicuramente le parole della Corte Costituzionale prima e quelle della Corte di Cassazione dopo sono lodevoli ma rimane il grosso problema di rendere effettive le stesse.

Le carceri sono sovraffollate e gli spazi ridotti.

I predetti colloqui devono svolgersi in ambienti dedicati privi di sorveglianza o telecamere ovvero necessitano di spazi idonei al momento inesistenti.

 

Sara Astorino, legale, consulente Aduc

 

 

 

1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/gennaio/cassazione-affettivita-in-carcere-n-8-2025.pdf

2 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/gennaio/CC_CS_20240129074842.pdf