MESSINA: DIVIETO ASSOLUTO DI PASSEGGIO E/O ATTIVITA’ SPORTIVA IN LUOGO PUBBLICO

Messina. In attuazione delle misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio cittadino, il Sindaco Cateno De Luca ha disposto, con ordinanza n. 67 di ieri, mercoledì 18…

 

il divieto assoluto di passeggio e/o attività sportiva in luogo pubblico, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. dell’8 e 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell’Interno del n. 15350/ 117(2)/Uff II I – Prot. Civ. Del 12.03.2020; l’interdizione assoluta al pubblico passeggio nelle seguenti località, pubbliche vie e piazze: S.S. 114, lungomare da Briga Marina a Galati Marina; zona centro dalla Capitaneria di Porto, via Vittorio Emanuele, viale della Libertà fino al torrente Annunziata; via Consolare Pompea dalla rotatoria Annunziata fino al villaggio Torre Faro, via Lungolago Ganzirri, via Circuito, S.S. 113 lungomare dei villaggi Acqualadroni, San Saba, Marmora, Rodia e Ortoliuzzo. Il divieto è esteso a tutte le pubbliche vie e piazze ricadenti o limitrofe alle località innanzi elencate; il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva nelle piazze e nelle vie dei villaggi Altolia, Molino, Giampilieri Superiore e Giampilieri Marina, Briga Marina e Briga Superiore, Pezzolo, Santa Margherita Marina, Santo Stefano Marina, Santa Margherita, Santo Stefano Medio, Santo Stefano di Briga, Galati Marina, Galati Sant’Anna, Galati Santa Lucia, Mili Marina, Mili San Marco, Mili San Pietro, Tremestieri, Larderia Inferiore, Larderia Superiore, Tipoldo, Pistunina, Zafferia, San Filippo Superiore, Bordonaro, Cumia, Camaro Superiore, Bisconte, Gravitelli, Catarratti, San Michele, Faro Superiore, Curcuraci, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Giorgio, Castanea delle Furie, Salice, Gesso, Torre Faro e Ganzirri; l’interdizione assoluta al litorale marittimo per l’intera estensione del territorio comunale.

Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, come richiamate dal DPCM del 9 marzo 2020 e dal DPCM 11 marzo 2020.

Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 e il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore. L’ordinanza, entrata in vigore dalle ore 21 di ieri, mercoledì 18, avrà durata fino al prossimo mercoledì 25 marzo, salvo ulteriori disposizioni.