L’approvazione di un progetto è possibile solo se la sua attuazione non arreca pregiudizio alla qualità dell’acqua potabile fornita agli abitanti dell’area interessata
L’Ufficio regionale per le miniere, la geologia e le materie prime, Cottbus (Germania) ha autorizzato una richiesta di realizzazione di un lago artificiale presentata dalla Lausitz Energie Bergbau AG. Il lago, creato dal riempimento di una cavità risultante dall’estrazione della lignite, sarebbe provvisto di uno sfioratore attraverso cui le acque si riverserebbero nel fiume Sprea. Dopo la creazione del lago, le acque defluite attraverso lo sfioratore avranno una concentrazione di solfato significativamente più elevata rispetto alle acque già presenti nella Sprea.
La Sprea è una delle fonti che la Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA) utilizza per la produzione di acqua potabile e tali acque fluviali presentano già un’alta concentrazione di solfato, derivante dalle miniere a cielo aperto dismesse. L’acqua potabile immessa nella rete idrica deve rispettare un determinato valore limite di solfato, requisito finora appena soddisfatto dalla FWA. La città di Francoforte sull’Oder e la FWA temono che, a causa della prevista immissione nelle acque della Sprea, la concentrazione di solfato nel fiume supererà il limite, al punto che esse dovranno sospendere la produzione di acqua potabile ivi localizzata oppure compiere una radicale riconversione tecnica. La città di Francoforte sull’Oder e la FWA hanno quindi presentato un ricorso avverso la decisione di approvazione del progetto.
Il Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo, Cottbus, Germania) ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali dirette a interpretare, per la prima volta, l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque 1. Ai sensi di detta disposizione, gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile e possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici.
Nelle conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Laila Medina espone le sue considerazioni ricordando l’importanza attribuita alla protezione dell’ambiente dal diritto primario dell’Unione.
Con riferimento alla questione della legittimazione ad agire, l’avvocato generale ritiene che le persone giuridiche deputate, in forza del diritto nazionale, alla produzione e alla depurazione dell’acqua potabile, o le persone che sono state incaricate di tale produzione e depurazione, abbiano il diritto di esigere che un’autorità competente, responsabile dell’approvazione di un progetto che può avere un impatto negativo sul livello di depurazione dell’acqua potabile, osservi gli obblighi stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque. Se necessario, dette persone giuridiche possono agire in tal senso avviando un’azione legale dinanzi a un giudice competente.
L’avvocato generale Medina precisa poi la portata dell’obbligo incombente agli Stati membri di garantire la necessaria protezione dei corpi idrici utilizzati per la produzione di acqua potabile. A suo avviso, tale obbligo ha carattere vincolante ed è rilevante ai fini dell’approvazione di progetti particolari. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi specifici della direttiva quadro sulle acque. Inoltre, l’espressione «[la] necessaria protezione» di cui all’articolo 7, paragrafo 3, alla luce del principio di prevenzione, indica che, prima di approvare un progetto particolare, l’autorità competente deve innanzi tutto accertare che tale progetto non produca effetti negativi sulla qualità dei corpi idrici utilizzati per la produzione di acqua potabile. Gli Stati membri devono adottare le necessarie misure di protezione al fine di agire in maniera preventiva e impedire il peggioramento della qualità delle acque, riducendo il livello della depurazione necessaria, garantendo così un uso sostenibile delle risorse idriche ed evitando il ricorso a provvedimenti correttivi. Tale obbligo sussiste indipendentemente dall’ubicazione del corpo idrico all’interno o all’esterno delle zone di salvaguardia ai sensi della direttiva quadro sulle acque.
L’avvocato generale ritiene poi che il deterioramento della qualità delle acque si verifichi quando un progetto potrebbe comportare il superamento dei parametri per l’acqua potabile stabiliti ai sensi della direttiva sull’acqua potabile 2. Tuttavia, ove siano interessati i parametri di monitoraggio (come il solfato), dovrebbe essere accertato un eventuale rischio per la salute umana.
Infine, l’avvocato generale Medina esamina gli obblighi in capo alle autorità a cui compete decidere se approvare un progetto. Nello specifico, l’autorità competente ha l’obbligo di non approvare un progetto qualora esso possa deteriorare la qualità del corpo idrico utilizzato per la produzione di acqua potabile. L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro sulle acque aggiunge un ulteriore aspetto al bilanciamento degli interessi ai sensi della medesima direttiva: l’approvazione di un progetto è possibile solo se la sua attuazione non arreca pregiudizio all’acqua fornita (attraverso il rubinetto) agli abitanti dell’area interessata. Secondo l’avvocato generale, ciò significa che un progetto può essere approvato solo se comprende, se del caso, una serie completa di misure volte a garantire che non venga pregiudicato il rispetto della direttiva sull’acqua potabile.