RADIO ZANCA: LA STRETTA DI BASILE. PUGNO DI FERRO SULLA MOVIDA

MESSINA – PREMESSO CHE con Ordinanza sindacale N. 92 del 31.05.2024 sono stati regolamentati sino al 30 settembre 2024, gli orari cui sono tenuti a rispettare gli operatori di pubblici esercizi e di locali di pubblico spettacolo che organizzano attività di intrattenimento musicale e/o danzante con diffusione di emissioni sonore, al fine di garantire il rispetto e la tutela preventiva della quiete pubblica e privata, nonché salvaguardare la popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall’inquinamento acustico prodotto da spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari;
CHE altresì, il suddetto provvedimento sindacale N.92/2024 per prevenire e contrastare situazioni urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza, legati anche all’abuso di alcol ha stabilito dei limiti orari per la distribuzione di bevande alcoliche da parte di distributori automatici h24 che la vendita di bevande da asporto, consentita soltanto tramite sbicchieramento;
TENUTO CONTO nello specifico, di episodi di disordine degenerati anche in violente risse che si sono registrati in Città, per i quali la Prefettura di Messina unitamente alla Questura di concerto con le altre Forze dell’Ordine, il Comune di Messina e i Sindaci dei Comuni della Città metropolitana di Messina, che per ragioni turistiche e paesaggistiche sono particolarmente interessati al fenomeno della cosiddetta movida estiva;
CHE per quanto sopradetto, si è tenuto in data 25 giugno 2024, nella sede della Prefettura di Messina il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica al fine di approfondire le problematiche legate alla movida nonché armonizzare gli orari delle attività commerciali;
CHE, inoltre, alla suddetta riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica hanno fatto seguito al Comune di Messina, un incontro tra l’Assessore comunale alle Attività Produttive e gli operatori del settore attività produttive; e da ultimo la tematica della movida messinese è stata trattata nel corso dei lavori della seduta della III Commissione consiliare cui hanno preso parte, oltre all’Assessore al ramo Massimo Finocchiaro, i rappresentanti di Confesercenti, Fiepet, Fiba e Confcomercio con l’obiettivo di armonizzare gli orari dei locali di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi tenendo presente anche gli aspetti legati alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche;
RILEVATO che allo scopo di intraprendere una compiuta riflessione sugli strumenti in grado di arginare i fenomeni innanzi descritti, eliminare i disagi causati dalle emissioni sonore e contrastare la vendita non autorizzata di alcolici, con l’obiettivo di condividere una soluzione che contemperi il diritto dei titolari e gestori dei locali all’esercizio della loro attività con il diritto dei cittadini a vedere garantito il riposo notturno e la pubblica quiete, spesso disturbati anche dagli ingorghi veicolari e conseguente elevata rumorosità stradale; nonché contrastare comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall’abuso di bevande alcoliche al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica;
CONSIDERATO CHE la predetta previsione è ampiamente disattesa, come evidenziato dai numerosi accertamenti di illecito amministrativo redatti dagli Organi di vigilanza e sulla base di segnalazioni ed esposti di cittadini che lamentano situazioni di disturbo e disagio indicando quale fonte principale il volume eccessivo della musica;
RITENUTO dunque l’intendimento di questa Amministrazione, posto a fondamento delle prescrizioni sopra citate, CHE nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento giuridico è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando tutti quei fenomeni che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità degli insediamenti abitativi e residenziali;
CHE, pertanto, l’Ente locale deve adottare tutte le misure necessarie a garantire l’ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di pericolo derivanti da assembramenti nelle aree prospicienti e da manovre pericolose da parte dei conducenti dei veicoli, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;
CHE l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale [. ..] in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande a/coliche e superalcoliche”;
CHE l’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. dispone che “il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana [. ..]”;
VISTI:
o gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; o il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l’ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
o il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; o l’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
o lo Statuto Comunale; o Richiamato il disposto del sopra citato articolo 54, comma 4, a norma del quale, i relativi provvedimenti “[…] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
Per i motivi espressi in narrativa
ORDINA
Sino al 30 settembre 2024, nel territorio del Comune di Messina, l’osservanza dei seguenti orari per le emissioni sonore sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgono attività all’aperto:
 LUNEDÌ non è consentita alcuna attività musicale;
 DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA, per i pubblici esercizi, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli Organi competenti, fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, è consentita l’organizzazione di serate di intrattenimento musicale, senza
invito al ballo, dalle ore 21.00 alle ore 00.30 del giorno seguente;
 DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA, per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l’organizzazione di serate danzanti dalle ore 21.00 alle ore 02.45;
 RIMANE CONSENTITA DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA l’emissione di musica di sottofondo che non rechi disturbo in tutti i pubblici esercizi.
ORDINA altresì
con il presente provvedimento la regolamentazione dell’attività musicale denominata KARAOKE: 1 Per i locali siti nel centro storico e nei luoghi cittadini di pregio architettonico e culturale l’attività di karaoke potrà essere effettuata solo ed esclusivamente all’interno dei locali, a porte e finestre chiuse, – quindi non dehors – . In ogni caso, gli esercenti devono garantire che i locali siano insonorizzati ed essere muniti di apposita perizia fonometrica, redatta da tecnico abilitato, attestante la valutazione di impatto acustico nel rispetto dei limiti di legge e regolamenti vigenti in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;
Per i locali insistenti lungo i litorali nord e sud della città e nelle zone collinari è consentito il karaoke all’interno della perimetrazione del locale, sempre e comunque secondo quanto stabilito nella perizia fonometrica redatta da tecnico abilitato, senza diversa amplificazione.
ORDINA poi,
Vietare, dopo le ore 21.00 agli esercizi di vicinato, compresi minimarket, negozi tradizionali e supermercati, la vendita di superalcolici;
Consentire, sino alle ore 00.00, sempre agli esercizi di vicinato, compresi minimarket, negozi tradizionali e supermercati, l’attività di vendita solo ed esclusivamente di bevande con contenuto alcolico inferiore al 5 per cento, come previsto dalla normativa;
Divieto ASSOLUTO invece, dopo le ore 02.00 e sino alle ore 7.00, di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici per tutte le attività commerciali, compresi i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S.
DISPONE altresì
Per gli esercenti di distributori automatici di bevande h24 che insistono nel territorio comunale di disattivare la distribuzione di bevande alcoliche a partire dalle ore 22.30 e sino alle ore 7.00.
A partire dalle ore 21.00, la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire tramite sbicchieramento, attraverso bicchiere monouso.
STABILISCE
A fine orario sarà ammessa una tolleranza di 30 minuti che dovranno essere sfruttati per abbassare il volume e invitare i clienti a sfollare.
I gestori sono tenuti a garantire l’ordine e la sicurezza anche nelle aree antistanti i locali con personale qualificato che dovrà altresì agevolare in sicurezza il deflusso dei partecipanti alle serate, al fine di prevenire e limitare possibili situazioni che possano recare disturbo alla quiete pubblica; nonché segnalare prontamente alle forze dell’ordine qualsiasi episodio di violenza o problemi di decoro e ordine pubblico;
I gestori degli esercizi pubblici/commerciali sono inoltre tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e a mantenere l’igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe all’esercizio in collaborazione con l’Amministrazione comunale e/o le Società Partecipate.