La direttiva «Servizi di media audiovisivi» riconosce ad un’emittente televisiva la possibilità di acquisire i diritti esclusivi di ritrasmissione di eventi di grande interesse pubblico, quali gli incontri di calcio . Un’emittente che disponga di tali diritti deve tuttavia consentire alle altre emittenti stabilite nell’Unione europea di utilizzare brevi estratti per consentire loro la diffusione di brevi servizi di cronaca sugli eventi medesimi. A tal fine, l’emittente deve fornire alle altre emittenti l’accesso al proprio segnale per consentire loro di scegliere liberamente brevi estratti. A termini della direttiva, il compenso economico connesso a tale utilizzazione non può superare i costi supplementari direttamente sostenuti per fornire l’accesso.
Sky diffonde, in Austria, il programma televisivo digitale codificato «Sky Sport Austria» via satellite. Essa ha acquisito i diritti esclusivi di ritrasmissione sul territorio austriaco di taluni incontri della Europa League per le stagioni dal 2009-2010 al 2011-2012. Sky, secondo quanto dalla stessa affermato, spende vari milioni di euro ogni anno per la licenza ed i costi di produzione.
Su richiesta dell’ORF (ente pubblico di radiodiffusione austriaco), l’autorità di regolamentazione austriaca in materia di comunicazioni, la KommAustria, dichiarava, nel dicembre del 2010, che Sky doveva concedere all’ORF il diritto di diffondere brevi servizi di cronaca sugli incontri della Europa League cui partecipassero squadre austriache. L’ORF era unicamente tenuta a versare a Sky un compenso per i costi di accesso al segnale satellitare che, nella specie, erano pari a zero.
Sky ritiene non equo il divieto sistematico di indennità a favore dei titolari di diritti esclusivi di trasmissione per consentire alle altre emittenti di utilizzare brevi estratti di cronaca. Il Bundeskommunikationssenat (Consiglio superiore federale per la comunicazione, Austria), al quale è stata sottoposta la controversia, chiede alla Corte di giustizia se la direttiva, che limita il compenso economico ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso agli estratti medesimi, costituisca una violazione giustificata della libertà d’impresa e del diritto di proprietà dei titolari dei diritti esclusivi. Nelle conclusioni odierne, l’avvocato generale Yves Bot rileva che la libertà d’impresa ed il diritto di proprietà sono garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A suo parere, la disposizione contestata della direttiva pregiudica tali diritti fondamentali riconosciuti ai titolari di diritti esclusivi di trasmissione, in quanto essi non possono più stabilire liberamente il prezzo al quale intendano cedere l’accesso ai brevi estratti di cronaca. Tuttavia, tale violazione è giustificata e, conseguentemente, la disposizione contestata della direttiva non risulta contraria alla Carta dei diritti fondamentali. Infatti, con tale disposizione, il legislatore dell’Unione ha inteso stabilire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà e la libertà d’impresa dei titolari dei diritti esclusivi di trasmissione, da un lato, e la libertà di essere informati e il pluralismo dei media, dall’altro. Inoltre, nella prospettiva della creazione di uno spazio di opinione e di informazione europeo, la limitazione del compenso ai costi direttamente sostenuti per fornire l’accesso costituisce lo strumento più efficace al fine di evitare la compartimentazione della diffusione dell’informazione tra gli Stati membri e secondo l’importanza delle emittenti televisive. L’avvocato generale sottolinea che la violazione derivante dalla disposizione contestata della direttiva per il diritto di proprietà e la libertà d’impresa dei titolari dei diritti esclusivi è ampiamente attenuata da una serie di condizioni e di limiti cui è subordinato il diritto di effettuare brevi servizi. In tal senso, tale diritto sussiste unicamente con riguardo ad eventi di grande interesse pubblico. Inoltre, gli estratti di cronaca forniti possono essere utilizzati esclusivamente nell’ambito di «notiziari di carattere generale» e unicamente per la realizzazione di brevi servizi di cronaca. Inoltre, la durata dei brevi estratti non dovrebbe superare i 90 secondi. Infine, l’obbligo per i secondi diffusori di indicare la fonte degli estratti assicura una pubblicità ai detentori dei diritti esclusivi. L’avvocato generale rileva parimenti che le posizioni adottate tanto dal Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale),Austria) quanto dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale,Germania) non incidono sulle sue valutazioni. A parere di detti giudici, il diritto ai brevi servizi di cronaca non dovrebbe essere concesso gratuitamente e dovrebbe quindi dar luogo alla corresponsione di un compenso ragionevole ovvero di una contropartita adeguata. In tale prospettiva, è stato preso in considerazione il riferimento ai costi di acquisizione dei diritti esclusivi. Orbene, a parere dell’avvocato generale, la ponderazione che occorre effettuare tra i vari interessi fondamentali in gioco non implica necessariamente la stessa risposta a seconda che essa sia effettuata in ambito nazionale o a livello dell’Unione. Nella specie, le esigenze di completamento del mercato interno e di realizzazione di uno spazio unico dell’informazione depongono a favore dell’adozione, da parte del legislatore dell’Unione, di una norma di compromesso tra la concessione a titolo gratuito del diritto di realizzazione di brevi estratti e la partecipazione finanziaria dei secondi diffusori ai costi di acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione.