Via il carcere, arrivano multe salatissime per la diffamazione a mezzo stampa. E poi, interdizione dalla professione di giornalista anche fino a tre anni in caso di recidiva reiterata. Aggravante per diffamazione organizzata, ribattezzata ‘norma anti-macchina del fango’. Obbligo di rettifica anche per i libri e tutte le pubblicazioni non periodiche e una norma ad hoc sui internet (compresi i blog) e i motori di ricerca per la rimozione dei contenuti su richiesta di chi si sente diffamato. E’ quanto prevede il ddl salva-Sallusti, approvato dalla commissione Giustizia del Senato che ha dato mandato all’unanimità ai due relatori (Filippo Berselli del Pdl e Silvia Della Monica del Pd) a riferire in assemblea. Rimane aperto il nodo dei siti internet: l’obbligo di rettifica (con relative sanzioni in caso di inottemperanza), si applica, nella versione licenziata dalla commissione, ‘alle testate giornalistiche diffuse per via telematica’. Potrebbe però arrivare una riformulazione in aula visto che c’è chi vorrebbe che sia ulteriormente precisato che le testate on line interessate siano solo quelle che fanno riferimento a giornali anche cartacei (dal Pdl c’è poi una richiesta di allargare le disposizioni a tutta la rete). Con il ddl salva-Sallusti, cambiano però anche le norme del Codice penale: e così via il carcere pure in caso di diffamazione semplice e ingiuria con relativo aumento però delle sanzioni pecuniarie che lievitano a dismisura.
Ecco più nel dettaglio il testo.
OBBLIGO DI RETTIFICA (ANCHE PER TESTATE ON LINE). Viene riscritto l’articolo 8 della legge sulla stampa dell’8 febbraio 1948.
L’obbligo di rettifica vale anche per le testate giornalistiche diffuse in via telematiche (entro due giorni dalla richiesta va messa on line la smentita). Per i quotidiani cartacei vanno pubblicate entro due giorni dalla richiesta, in testa di pagina e sulla stessa pagina nel quale la notizia era stata data. Per i periodici, le rettifiche vanno pubblicate, nella stessa pagina, non oltre i secondo numero successivo alla settimana in cui è avvenuta la richiesta. Le rettifiche andranno date nella loro interezza e senza commento. Se non si ottempera alla richiesta di rettifica, o lo si fa in maniera non conforme alla legge, un giudice puo’ ordinarne la pubblicazione e per ogni giorno di ritardo sarà dovuta una somma alla persona offesa. Se non si rispetta nemmeno la disposizione del tribunale si incapperà nella multa da un minimo 15 mila euro e un massimo di 25 mila.
NORMA AMMAZZA-LIBRI. L’obbligo di rettifica varrà anche per la ‘stampa non periodica’, ossia i per i libri. La pubblicazione dovrà avvenire entro sette giorni dalla richiesta su non piu’ di due quotidiani a tiratura nazionale con chiaro riferimento allo scritto ‘incriminato’.
BAVAGLIO A BLOG E MOTORI RICERCA (CON APERTURA A COPPIE FATTO).
Nel principio del diritto all’oblio, fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni la persona puo’ chiedere ‘ai siti internet e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali’.
L’interessato ‘in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati’ puo’ chiedere ‘al giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne la diffusione’. In caso di inottemperanza, oltre alla rimozione del contenuto ritenuto diffamatorio, i soggetti responsabili dei siti internet rischiano anche una multa da 5 mila ai 100 mila euro. Al comma 3 arriva anche una singolare apertura sulle coppie di fatto: ‘In caso di morte dell’interessato’ il diritto alla rimozione delle immagini e dei contenuti da tutti i siti internet puo’ essere esercitato anche ‘dagli eredi o dal convivente’, e quindi anche da un convivente gay. L’articolo e’ entrato con l’approvazione di un emendamento a firma del senatore del Pdl Giuseppe Valentino, avvocato penalista di Reggio Calabria.
CON CONDANNA STOP CONTRIBUTI EDITORIA. In caso di condanna, il giudice ordina anche la pubblicazione della sentenza e dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi pubblici per l’editoria restituiscano al Dipartimento di Palazzo Chigi l’equivalente degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata l’erogazione dei contributi viene sospesa per un anno fino all’ammontare dell’importo dovuto.
MULTE FINO A 100 MILA EURO. Da un minimo di 5 mila a un massimo di 100 mila. La pena raddoppia (quindi fino a 200 mila) in caso di recidiva (ossia se il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti). Nella determinazione del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa, il giudice tiene contro della diffussione quantitativa o geografica del giornale e della gravita’ dell’offesa. Pene diminuite in caso di pubblicazione della rettifica. Viceversa, viene aumentata in caso la testata abbia rifiutato o omesso di pubblicare la rettifica. Inserita una ‘clausola’ salva-piccole testate che prevede che nella determinazione del danno (e la conseguente multa da pagare) il giudice tiene conto della ‘gravita’ dell’offesa e della diffusione dello stampato’.
‘ATTENUANTI’. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto ‘della diffusione quantitativa o geografica’ della testata, della ‘gravità dell’offesa’ e dell’effetto riparatorio della rettifica’.
RISARCIMENTO DANNI. Cancellata la riparazione pecuniaria, si prevede che in caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la persona offesa possa chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato e non può essere inferiore a 30.000 euro.
AGGRAVANTE ‘DIFFAMAZIONE ORGANIZZATA’. E’ la norma ribattezzata anti-macchina del fango, ossia pensata per evitare azioni di dossieraggio da parte di una testata. La pena viene aumentata fino alla metà qualora ci sia un concorso tra autore dell’articolo, direttore, vice direttore, editore o proprietario della testata. Il concorso del reato deve essere commesso comunque da almeno tre persone.
INTERDIZIONE DALLA PROFESSIONE FINO A 3 ANNI. Come pena accessoria prevista l’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. La sospensione aumenta fino a un anno nel caso ci sia stata una condanna analoga nei due anni precedenti. In caso di recidiva reiterata l’interdizione diventa da uno a tre anni. L’Ordine dei giornslisti prende atto della sentenza di interdizione.
OMESSO CONTROLLO DEL DIRETTORE, ARRIVA NORMA ANTI-CASI FARINA.
Rimane confermato il reato di omesso controllo per il direttore o il vice direttore (pena diminuita in misura non eccedente un terzo). Vengono pero’ aggiunti, all’articolo 57 del codice penale, due nuovi commi per evitare il ripetersi di nuovi casi Farina: la pena e’ aumentata della meta’ se su un quotidiano venga permesso di scrivere a chi sia stato sospeso o radiato dall’ordine o interdetto dalla professione; niente pena diminuita se l’autore e’ ignoto o non identificabile (il deputato Pdl Renato Farina si firmava su ‘Libero’ con lo speudonimo di Dreyfus). In caso di recidive pene raddoppiate.
INGIURIA E DIFFAMAZIONE SEMPLICE. Il ddl modifica anche gli articoli del codice penale su ingiuria (art.594) e diffamazione seplice (art. 595). Anche qui viene eliminato il carcere e sono innalzate le multe. In caso di ingiuria, la pena è della multa fino a 5.000 mila euro (attualmente è prevista la sanzione fino a 516 euro). In caso di diffamazione, si prevede che chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione, è punito con la multa che va da 3.000 a 30.000 euro (ora è stabilita fino a 1.032 euro). Se l’offesa consiste in un fatto determinato la pena e’ aumentata. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della multa da 5.000 a 50.000 euro (ora è prevista una multa non inferiore a 516 euro).