“Assostampa Messina e GUS Sicilia con una nota congiunta inviata nei giorni scorsi al sindaco di Roccalumera, avevano chiesto il ritiro in autotutela il Decreto sindacale n.6 del 7 luglio 2023, per la nomina di un esperto del Sindaco per le attività di Comunicazione. Appurate le palesi illegittimità del provvedimento, il sindaco procede alla revoca con decreto n.10 del primo agosto, ma contestualmente nomina lo stesso soggetto indicato nel precedente atto, che non risulterebbe iscritto all’ordine dei giornalisti, come portavoce, andando incontro a ulteriori aspetti di illegittimità”.
E quanto dichiarano il segretario provinciale di Assostampa Messina, Sergio Magazzù e il presidente regionale del Gruppo Uffici Stampa, Vito Orlando.
I due esponenti sindacali ricordano altresì la decisione della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, che con sentenza n. 215 del 22 dicembre 2021 ha condannato un Sindaco per l’illegittimo conferimento dell’incarico di “esperto”, poiché questi è un consulente, e quindi non può svolgere attività proprie di uffici dell’Amministrazione, come è un ufficio stampa.
L’affidamento successivo dell’incarico di portavoce del Sindaco è previsto dall’art. 7 della 150/2000, con compiti di diretta collaborazione con l’organo di vertice dell’Amministrazione, solo “ai fini dei rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione” e i cui compiti, non possono in alcun modo surrogare o sostituirsi a quelli dell’Ufficio Stampa.
Negli Enti locali della Regione Siciliana- evidenziano Assostampa Messina e Gus Sicilia- le attività di informazione e comunicazione negli enti locali, sono disciplinate anche dalla circolare n.22 del 19 maggio 2022 dell’Assessorato regionale alle Autonomie locali, che precisa che “non svolgendo attività giornalistica, il portavoce può non essere iscritto all’Ordine dei giornalisti”.
Al portavoce non è quindi permessa la redazione, cura e diffusione di comunicati, la realizzazione della rassegna stampa, la cura e redazione di testi per i social media istituzionali e il sito, l’organizzazione e gestione di conferenze stampa, attività previste nel disciplinare di incarico e proprie invece dell’ufficio stampa di cui all’art. 9 della 150/2000.
L’invio di comunicati stampa non firmati, o sottoscritti da non giornalisti, oltre che violare quanto previsto dalla 150/2000 può configurare l’ipotesi di reato prevista dall’art. 348 Codice penale, relativa all’esercizio abusivo della professione giornalistica.
La stessa direttiva assessoriale n.22/2022 prevede inoltre che “a differenza dell’ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, la figura del portavoce, presente nelle amministrazioni complesse – superiori a 30 mila abitanti, sviluppa un’attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice pro tempore delle amministrazioni”. E il comune di Roccalumera è sotto i 5 mila. Infine nella determina non si evince se il compenso di 2.500 euro netti, sia mensile, semestrale, annuale o per l’intera durata del mandato amministrativo del sindaco.
“Il nostro sindacato – concludono Magazzù e Orlando – aveva manifestato la disponibilità delle proprie strutture regionali e provinciali, per elaborare insieme con l’Amministrazione comunale le adeguate soluzioni attuative delle disposizioni vigenti, armonizzando l’utilizzo corretto delle professionalità giornalistiche nell’attività di informazione e comunicazione istituzionale, con le normali esigenze di bilancio dell’Ente. Disponibilità alla ricerca di soluzioni che evidentemente – nostro malgrado – non è stata colta”.