Libertà di stampa: la comunicazione, da parte di un giornalista, di un’informazione privilegiata riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo che riporta voci di mercato concernenti società quotate in borsa è lecita quando è necessaria per permettere lo svolgimento di un’attività giornalistica e rispetta il principio di proporzionalità…
Un giornalista ha pubblicato, sul sito Internet del Daily Mail, due articoli che riportavano voci riguardanti il deposito di offerte pubbliche di acquisto sui titoli Hermès (da parte di LVMH) e Maurel & Prom. I prezzi indicati superavano ampiamente le quotazioni di tali titoli su Euronext. Questa pubblicazione ha fatto aumentare notevolmente le quotazioni di tali titoli. Poco prima della pubblicazione degli articoli, alcuni ordini di acquisto sui titoli in questione sono stati trasmessi da alcuni residenti britannici, che li hanno venduti a pubblicazione avvenuta. Al giornalista è stata inflitta, dall’Autorité des marchés financiers (l‘autorità francese di vigilanza dei mercati finanziari; AMF), una sanzione pecuniaria di importo pari a EUR 40 000 per il fatto che egli avrebbe comunicato l‘imminente pubblicazione dei suoi articoli a detti residenti britannici, trasmettendo loro in tal modo «informazioni privilegiate».
Investita di un ricorso di annullamento avverso tale decisione, la cour d’appel de Paris (Corte d‘appello di Parigi, Francia) ha interrogato la Corte di giustizia, in via pregiudiziale, in merito all‘interpretazione delle disposizioni del diritto dell‘Unione relative all‘abuso di informazioni privilegiate. In primo luogo, essa desidera sapere se un‘informazione vertente sull‘imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato possa essere considerata un‘informazione privilegiata, soggetta al divieto di comunicazione riguardante informazioni siffatte. In secondo luogo, essa interroga la Corte riguardo alle eccezioni a detto divieto nel contesto specifico dell‘attività giornalistica.
Secondo la Corte di giustizia, un’informazione riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato concernenti un emittente di strumenti finanziari può costituire un’informazione avente «carattere preciso» e, quindi, rientrare nella nozione di «informazione privilegiata» quando essa, in particolare, menziona il prezzo al quale verranno acquistati i titoli, il nome del giornalista che ha firmato l‘articolo nonché dell‘organo di stampa che ne ha garantito la pubblicazione.
La comunicazione di informazioni privilegiate ai fini dell’attività giornalistica può essere giustificata, in forza del diritto dell’Unione, a titolo della libertà di stampa e della libertà di espressione. L’attività giornalistica può includere i lavori di inchiesta preparatori alla pubblicazione, effettuati da un giornalista al fine di verificare la veridicità delle voci.
Tuttavia, la comunicazione di un’informazione privilegiata da parte di un giornalista è lecita solo quando debba considerarsi necessaria all’esercizio della sua professione e conforme al principio di proporzionalità. Pertanto, il giudice nazionale deve esaminare le seguenti questioni: da un lato, era necessario, per il giornalista che cercava di verificare la veridicità di una voce di mercato, comunicare a un terzo, oltre al tenore di tale voce, il fatto che un articolo contenente tale voce era di imminente pubblicazione? Dall’altro, un’eventuale restrizione della libertà di stampa, che conseguirebbe al divieto di una comunicazione siffatta, sarebbe eccessiva, tenuto conto del suo effetto potenzialmente deterrente per l’esercizio dell’attività giornalistica nonché delle norme e dei codici che i giornalisti devono osservare, rispetto al danno che una divulgazione del genere rischia di arrecare non solo agli interessi privati di determinati investitori ma anche all’integrità dei mercati finanziari?