Nel riferire fatti di cronaca, il giornalista deve evitare di riportare informazioni eccedenti che possano ledere la riservatezza delle persone, tanto più se minori.
Il principio è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali che ha vietato all’editore di una testata online di trattare dati personali non essenziali relativi alla morte di una donna, lesivi della riservatezza dei suoi familiari, in particolare della figlia minore.
A seguito del reclamo presentato all’Autorità dal marito della donna ritrovata senza vita, il Garante ha accertato che l’articolo, di cui l’uomo richiedeva la rimozione, aveva riportato molti dettagli non essenziali ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca. In particolare venivano descritti aspetti della vita intima della vittima, come l’esistenza di una sua relazione con la persona indagata per la sua morte, e veniva riportato il suo indirizzo di residenza, presso il quale vive tuttora la sua famiglia.
Sulla base del Regolamento europeo e delle Regole deontologiche sull’attività giornalistica, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento di queste informazioni, in quanto inessenziali e pregiudizievoli per il marito e soprattutto per la figlia minorenne della vittima, e ha vietato l’ulteriore diffusione dell’articolo.
Considerato che l’editore ha provveduto a sospendere la pubblicazione dell’articolo e che non ha commesso precedenti violazioni analoghe, l’Autorità ha ritenuto sufficiente ammonirlo, invitandolo, entro 30 giorni, a comunicare le iniziative intraprese per dare attuazione a quanto prescritto e ha disposto l’invio del provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.