Una testata giornalistica deve rispettare la legittima aspettativa di riservatezza che si gode nella propria abitazione e deve sempre valutare, caso per caso, se le foto pubblicate rispettino o meno il principio di essenzialità dell’informazione e risultino di interesse pubblico.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 40mila euro un periodico per aver pubblicato scatti fotografici, che riprendevano momenti della vita privata di una persona nota a casa propria, in violazione dei principi generali del trattamento e delle regole deontologiche sull’attività giornalistica.
Le immagini ritraevano l’interessata, a sua insaputa, mentre era in compagnia di un conoscente dentro il proprio appartamento al quarto piano di una palazzina. Gli scatti, effettuati da un’auto parcheggiata in strada, rivelano un uso non corretto di “tecniche invasive” e, quindi, una raccolta di dati personali, anche strettamente privati che vìola i principi di correttezza e trasparenza. Neanche il fatto che il personaggio sia disponibile a sottoporsi ai “riflettori mediatici”, come sostenuto dalla testata, può legittimare qualsiasi forma di raccolta e di utilizzo di dati e immagini che lo riguardano, tanto più in luoghi come l’abitazione dove è legittima l’aspettativa di riservatezza.
Non solo sono state acquisite illecitamente le immagini ma anche il loro successivo utilizzo ha violato le regole in materia di trattamento dei dati personali. La finalità dichiarata dal titolare – realizzare uno scoop sulla relazione sentimentale tra la segnalante e l’uomo ritratto nelle fotografie – per quanto possa farsi rientrare in un tipo di informazione giornalistica di interesse pubblico (almeno per una determinata utenza), non può giustificare la compressione del diritto al rispetto della vita privata dell’interessata, pur se personaggio pubblico.
Il Garante, oltre a ordinare il pagamento della sanzione, ha disposto il divieto di ulteriore diffusione delle fotografie, anche on line e nell’archivio storico della testata.