La Repubblica federale di Germania fa redigere ogni settimana un rapporto sulla situazione militare relativo agli interventi della Bundeswehr (esercito federale, Germania) all’estero e sulle evoluzioni verificatesi nella zona d’intervento. Tali rapporti, denominati «Unterrichtung des Parlaments» (informativa al Parlamento; in prosieguo: le «UdP»), sono trasmessi ad alcuni deputati del Bundestag (Parlamento federale, Germania), a unità del Bundesministerium der Verteidigung (Ministero federale della Difesa, Germania) e ad altri ministeri federali, nonché ad alcuni servizi posti sotto l’autorità del Ministero federale della Difesa.
Le UdP sono considerate «documenti classificati – Riservato», il livello di riservatezza più basso. Parallelamente, la Repubblica federale di Germania pubblica versioni sintetiche delle UdP denominate «Unterrichtung der Öffentlichkeit» (informativa al pubblico).
La società tedesca Funke Medien NRW gestisce il portale Internet del quotidiano Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Nel settembre 2012 essa ha chiesto accesso a tutte le UdP redatte negli undici anni precedenti. Tale domanda è stata respinta adducendo che la divulgazione di talune informazioni avrebbe potuto avere ripercussioni negative su taluni interessi dell’esercito federale sensibili sotto il profilo della sicurezza. Con mezzi ignoti, la Funke Medien ha tuttavia ottenuto gran parte delle UdP e ne ha pubblicate diverse con la denominazione «Afghanistan-Papiere» (documenti sull’Afghanistan).
Facendo valere che la Funke Medien aveva violato il suo diritto d’autore sulle summenzionate UdP, la Repubblica federale di Germania ha proposto nei confronti di tale società, dinanzi ai giudici civili tedeschi, un’azione al fine di fare cessare tale violazione. In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) chiede alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell’Unione sulla tutela del diritto d’autore [1], segnatamente alla luce del diritto fondamentale alla libertà di espressione.
Nella sua odierna sentenza, la Corte indica che il giudice nazionale è anzitutto tenuto a verificare che siano soddisfatte le condizioni affinché le UdP siano tutelate dal diritto d’autore. Infatti, esse possono essere tutelate a questo titolo solamente se costituiscono una creazione intellettuale del loro autore che rifletta la personalità di quest’ultimo e si manifesti attraverso le scelte libere e creative del medesimo nell’elaborazione di dette UdP.
La Corte aggiunge che, se tali condizioni dovessero essere soddisfatte e se, quindi, le UdP dovessero essere considerate «opere», la libertà di informazione e la libertà di stampa non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla direttiva sul diritto d’autore, una deroga ai diritti d’autore, in particolare ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore.
La Corte indica, a tale riguardo, che l’armonizzazione all’interno dell’Unione europea compiuta dalla direttiva sul diritto d’autore mira a garantire, segnatamente nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, garantita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito, la «Carta»), e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, in particolare della loro libertà di espressione e di informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, nonché dell’interesse generale. Orbene, i meccanismi che consentono di trovare un giusto equilibrio in ogni caso concreto sono contenuti nella direttiva stessa, in quanto essa prevede non solo i diritti esclusivi dei titolari di diritti, ma anche eccezioni e limitazioni.
La Corte precisa ancora che, laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti nella Carta e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte di giustizia dell’Unione europea. Orbene, come emerge dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, al fine di effettuare il bilanciamento tra il diritto d’autore e il diritto alla libertà di espressione, detto organo giurisdizionale ha sottolineato, tra l’altro, la necessità di tener conto della circostanza che il tipo di «discorso» o di informazione di cui trattasi rivesta un’importanza particolare, segnatamente nell’ambito del dibattito politico o di un dibattito che tocca l’interesse generale. Ciò considerato, la Corte indica, sottolineando altresì le modalità con cui la Funke Medien ha pubblicato su Internet le UdP, che non è escluso che un utilizzo siffatto possa essere coperto dall’eccezione relativa ai resoconti di avvenimenti attuali prevista dalla direttiva sul diritto d’autore.
[1] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).