Quasi 10 anni fa il quotidiano Le Monde e uno dei suoi giornalisti sono stati condannati in Spagna per la pubblicazione, nel 2006, di un articolo che faceva menzione di legami tra la squadra di calcio del Real Madrid e il dottor Fuentès, istigatore di una rete di doping nell’ambiente del ciclismo. Ritenendo che l’articolo fosse diffamatorio e lesivo della reputazione della squadra, la giustizia spagnola ha disposto il pagamento di una sanzione pecuniaria di EUR 390 000 nei confronti della casa editrice del quotidiano Le Monde e di EUR 33 000 nei confronti di quest’ultima e del suo giornalista, condannati in solido.
Il Real Madrid ha chiesto l’esecuzione di tali decisioni spagnole in Francia, ma nel 2020 la Corte d’appello di Parigi ha respinto la sua domanda facendo ricorso alla clausola dell’ordine pubblico: a suo avviso, tale condanna avrebbe un effetto dissuasivo per i giornalisti e gli organi di stampa nella loro partecipazione alla discussione pubblica dei temi che interessano la collettività, violando la libertà di stampa e la libertà di espressione.
Investita della causa, la Corte di cassazione francese chiede alla Corte di giustizia se, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, la libertà di stampa garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) costituisca un principio fondamentale, la cui violazione può giustificare il ricorso alla clausola dell’ordine pubblico.
Nelle sue conclusioni, il primo avvocato generale Maciej Szpunar ritiene che uno Stato membro cui è chiesta l’esecuzione di una decisione come quella di cui trattasi nel caso di specie debba rifiutarla o revocarla qualora essa comporti una violazione manifesta della libertà di espressione.
Nel caso di una condanna a un indennizzo compensativo, l’avvocato generale è del parere che il rischio di un effetto dissuasivo che va al di là della situazione della persona direttamente interessata giustifica il rifiuto dell’exequatur in quanto costituisce una violazione manifesta e sproporzionata della libertà di stampa nello Stato membro in questione. Al riguardo, precisa che la somma totale che una persona fisica è tenuta a versare deve essere ritenuta manifestamente irragionevole qualora tale persona debba lottare per anni per pagarla integralmente o qualora tale somma corrisponda a diverse decine di salario minimo standard nello Stato membro di cui trattasi.
Nel caso di una persona giuridica, l’importo del risarcimento danni imposto alle società editoriali non deve essere tale da minacciare il loro equilibrio finanziario.
Secondo l’avvocato generale, tenuto conto della sua importanza in una società democratica e in uno Stato di diritto, la libertà di stampa rappresenta un principio essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione, la cui violazione manifesta può costituire un motivo di rifiuto di exequatur. Il ricorso all’ordine pubblico è possibile solo in casi eccezionali. Ciò si verifica quando, in presenza di una condanna a un indennizzo compensativo, l’esecuzione della decisione rischia di avere un effetto dissuasivo sull’esercizio di tale libertà nello Stato membro di cui trattasi.
P.S. Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.