Dopo mesi di negoziazione è stato approvato il regolamento in materia di equo compenso per le pubblicazioni giornalistiche in rete. Su questo argomento, di grande importanza per gli editori digitali è intervenuto Matteo Rainisio, ex vice presidente di ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online – che ha seguito per l’associazione tutto l’iter del provvedimento.
«Sin dal primo giorno come ANSO abbiamo portato avanti la posizione degli editori nativi digitali che in questi 20 e più anni hanno avviato migliaia di nuove realtà editoriali, creato posti di lavoro e pubblicato prodotti editoriali di altissima qualità. Abbiamo sempre ribadito che per noi l’importante era poter continuare a sfruttare il traffico generato dalle diverse piattaforme: da Google a Facebook, da Twitter a TikTok. Adesso le piattaforme e gli editori potranno continuare a lavorare insieme, ma soprattutto gli editori nativi digitali potranno continuare a prosperare grazie al traffico proveniente da tutte queste piattaforme».
Il regolamento permetterà agli editori e ai giornalisti di chiedere alle piattaforme come Google e Facebook un compenso per i contenuti informativi che distribuiscono in Internet.
Il regolamento stabilisce i criteri per la determinazione dell’equo compenso. Alla base di calcolo si applica un’aliquota fino al 70% determinata sulla base dei seguenti criteri, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente:
– numero di consultazioni online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore sui servizi del prestatore, espresse in termini di visualizzazioni e interazioni degli utenti e rilevate in conformità a criteri di correttezza metodologica, trasparenza e verificabilità;
– rilevanza dell’editore sul mercato, espressa in termini di audience online e rilevata su base periodica da organismi dotati della massima rappresentatività dell’intero settore di riferimento anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, ovvero da fonti terze accreditate, le cui metodologie di rilevazione siano corrette, trasparenti e verificabili e la cui organizzazione risponda altresì a princìpi di terzietà, autonomia e indipendenza;
– numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria, impiegati dall’editore per la realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
– costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
– costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
– adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, ciascuno per la propria parte, a codici di condotta, ivi inclusi i codici deontologici adottati dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti italiani, codici etici e standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking maggiormente riconosciuti;
– anni di attività dell’editore anche in relazione alla storicità della testata in ambito nazionale e locale.
L’Autorità valuterà l’adesione e conformità degli editori e dei prestatori a codici di autoregolamentazione e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking.
Entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza, l’organo collegiale con proprio provvedimento delibera quale delle proposte economiche formulate è conforme criteri fissati dal regolamento.
L’organo collegiale, qualora non reputi conforme entrambe le proposte formulate, con proprio provvedimento delibera l’ammontare dell’equo compenso.