Commistione tra pubblicità e informazione. Nell’ultima riunione di Consiglio, l’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha deciso di inviare a tutti gli iscritti, direttori di testata compresi per richiamare l’attenzione sul preoccupante tema della commistione tra pubblicità e informazione.
I lettori/cittadini hanno il diritto di ricevere un’informazione, chiara, leale, trasparente, ancorata alla verità e sganciata da qualsiasi interesse parallelo e confliggente, a cominciare dalla commistione pubblicitaria. Questi parametri non sono un optional per il bravo giornalista, bensì le condizioni inderogabili imposte dalla legge professionale (69/1963) e dal Testo unico dei doveri del giornalista (approvato dal Consiglio Nazionale il 27 gennaio 2016) per lo svolgimento della professione stessa.
Custodi e interpreti dei principi deontologici devono essere tutti gli iscritti all’Albo – professionisti e pubblicisti – e in particolare chi riveste posizioni organizzative e/o decisorie, a cominciare dai direttori delle testate che devono “assicurare ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni” (articolo 10 Testo Unico).
La puntualizzazione si rende necessaria alla luce di recenti campagne pubblicitarie tracimate nelle pagine di economia delle principali testate, attraverso un suggestivo utilizzo delle immagini dei marchi narrati.
Nulla ovviamente impedisce di trattare argomenti di economia, di moda, di costume e di sport con riferimento ad aziende e prodotti – che sono evidentemente parte dell’informazione stessa – ma al giornalista è richiesta un’attenzione particolare per evitare di trasformare la notizia in una vetrina più o meno suggestiva (e subdola) per il prodotto.
Direttori, vicedirettori e caporedattori hanno il dovere di vigilare con cura e lealtà sulla distinzione sostanziale – e non solo formale – tra inserzione pubblicitaria e articoli di informazione. La stessa serietà è richiesta al giornalista anche nell’utilizzo dei social network. Il divieto di pubblicità – diretta e/o occulta – vige pure negli aspetti della vita “virtuale”, tanto più se il messaggio coinvolge familiari e figli di minore età utilizzati come veri e propri testimonial.
Il Consiglio dell’Ordine della Lombardia si impegna a vigilare attentamente sul rispetto di questi principi che rappresentano il “patto di fiducia” tra giornalisti e lettori tanto più necessario nell’epoca della liquefazione digitale dell’informazione, e in caso di violazioni palesi trasmetterà segnalazioni al Consiglio di disciplina territoriale per le valutazioni di sua competenza.